Language of document : ECLI:EU:F:2016:12

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

5 febbraio 2016

Causa F‑62/15

Svend Leon Clausen

e

Niels Kristoffersen

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari in pensione – Pensioni di anzianità – Articolo 64 dello Statuto – Coefficienti correttori – Attualizzazione annuale dei coefficienti correttori – Articolo 65, paragrafo 2, dello Statuto – Attualizzazione intermedia – Articoli 3, 4 e 8 dell’allegato XI dello Statuto – Soglia di sensibilità – Variazione del costo della vita – Articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto – Assenza di attualizzazione per gli anni 2013 e 2014 decisa dal legislatore – Portata – Regolamento n. 1416/2013 – Sopravvalutazione del coefficiente correttore per la Danimarca – Riduzione del coefficiente correttore mediante il meccanismo di attualizzazione intermedia – Sviamento di potere»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale i sigg.ri Clausen e Kristoffersen chiedono l’annullamento delle decisioni dell’autorità che ha il potere di nomina del Parlamento europeo, contenute nei loro rispettivi bollettini di pensione del mese di giugno 2014, che riducono l’importo della loro rispettiva pensione di anzianità con l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del coefficiente correttore del 126,3% previsto per i funzionari in pensione residenti in Danimarca.

Decisione:      Il ricorso è respinto. I sigg.ri Clausen e Kristoffersen sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare quelle sostenute dal Parlamento europeo.

Massime

1.      Funzionari – Retribuzione – Coefficienti correttori – Fissazione – Attualizzazione intermedia con decisione della Commissione – Applicabilità alle pensioni di anzianità – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, articoli 65, §§ 1 e 2, e 82, § 2, e allegati XI, articoli 3, § 5, terzo comma, § 6, e 8, e XIII, articolo 20; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013)

2.      Funzionari – Retribuzione – Coefficienti correttori – Fissazione – Attualizzazione intermedia con decisione della Commissione – Esclusione da parte del legislatore dell’Unione della possibilità di attualizzare le retribuzioni durante gli anni 2013 e 2014 – Ininfluenza sull’adozione delle attualizzazioni intermedie dei coefficienti correttori

(Statuto dei funzionari, articoli 64 e 65, §§ 1, 2 e 4; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013)

3.      Funzionari – Retribuzione – Adeguamento annuale – Procedure previste nell’allegato XI dello Statuto – Oggetto

(Statuto dei funzionari, articoli 64 e 65, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013)

4.      Funzionari – Retribuzione – Coefficienti correttori – Fissazione – Attualizzazione intermedia con decisione della Commissione – Obiettivo

[Statuto dei funzionari, articolo 65, § 2, e allegato XI, articolo 6, § 2, lettera b); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013]

5.      Funzionari – Retribuzione – Coefficienti correttori – Fissazione – Attualizzazione intermedia con decisione della Commissione – Riesame del coefficiente correttore erroneamente calcolato in occasione di un’attualizzazione annuale precedente – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, articolo 65, §§ 1 e 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013; regolamento del Consiglio n. 1416/2013)

1.      Non può validamente sostenersi che l’adozione da parte della Commissione di una decisione relativa all’attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, è priva di fondamento giuridico. Infatti, disponendo che, quando le retribuzioni sono attualizzate in applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, dello Statuto, quale modificato dal regolamento n. 1023/2013, la stessa attualizzazione si applica alle pensioni acquisite, l’articolo 82, paragrafo 2, dello Statuto modificato riguarda chiaramente la sola questione dell’attualizzazione dell’importo nominale delle pensioni dei pensionati che si prevede di attualizzare nella stessa misura delle retribuzioni dei funzionari. Per garantire tale parallelismo deciso dal legislatore, tale disposizione prevede quindi un rinvio al meccanismo di attualizzazione delle retribuzioni quale previsto dallo Statuto modificato, nella fattispecie all’articolo 65, paragrafo 1, di quest’ultimo.

Tuttavia, il silenzio dell’articolo 82, paragrafo 2, dello Statuto modificato sulla possibilità di applicare il meccanismo di attualizzazione, annuale e/o intermedia, ai coefficienti correttori applicabili, parzialmente o totalmente, a talune pensioni non permette in nessun modo di concludere che tale disposizione osti all’adozione di attualizzazioni intermedie dei coefficienti correttori.

Infatti, è l’articolo 65, paragrafo 2, dello Statuto modificato, della stessa portata normativa dell’articolo 82, paragrafo 2, di quest’ultimo, che prevede esplicitamente l’attualizzazione intermedia non soltanto delle retribuzioni, ma anche dei coefficienti correttori previsti dall’articolo 64 dello Statuto modificato per le retribuzioni e applicabili, in taluni casi, alle pensioni in forza dell’articolo 20 dell’allegato XIII dello Statuto modificato, nella fattispecie in deroga all’articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto modificato.

Quanto alle modalità per procedere all’attualizzazione intermedia, mentre l’articolo 65, paragrafo 2, dello Statuto modificato si riferisce in maniera generale ad un’attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori in caso di variazione sensibile del costo della vita, l’articolo 3, paragrafo 5, terzo comma, e paragrafo 6, dell’allegato XI dello Statuto modificato riguarda l’attualizzazione dei coefficienti correttori applicati parzialmente o totalmente alle pensioni. Tali disposizioni prevedono in particolare l’applicazione dei coefficienti correttori dalla loro data di efficacia sino alla data di entrata in vigore della successiva attualizzazione annuale, mentre l’articolo 8 dell’allegato XI dello Statuto modificato, che rientra nel capo 3 di tale allegato, relativo alle attualizzazioni intermedie e al quale rinvia l’articolo 3, paragrafo 5, terzo comma, dello stesso allegato, prevede la possibilità che tale data di efficacia sia anteriore al 1° gennaio, il che implica necessariamente che il legislatore dell’Unione abbia inteso che il meccanismo di attualizzazione intermedia possa essere pienamente utilizzato per i coefficienti correttori applicati alle pensioni.

Inoltre, il capo 2 dell’allegato XI dello Statuto modificato è appunto dedicato alle attualizzazioni intermedie delle retribuzioni e delle pensioni (articolo 65, paragrafo 2, dello Statuto modificato). Orbene, in applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, dello Statuto modificato che riguarda espressamente i coefficienti correttori, tale capo 2 si applica mutatis mutandis all’attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori.

(v. punti 34‑39)

2.      Se è vero che risulta dalla formulazione dell’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, quale modificato dal regolamento n. 1023/2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, che il legislatore ha deciso che nessuna attualizzazione in base ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo può avere luogo nel 2013 e nel 2014, ciò non impedisce tuttavia che la Commissione possa adottare una decisione di attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, dello Statuto modificato, relativa a tali anni.

Infatti, mentre il paragrafo 1 dell’articolo 65 dello Statuto modificato riguarda l’attualizzazione annuale degli importi nominali delle retribuzioni nonché di vari vantaggi pecuniari, il paragrafo 2 di tale articolo riguarda, dal canto suo, l’attualizzazione, cosiddetta intermedia, in caso di variazione sensibile del costo della vita, non soltanto degli importi nominali delle retribuzioni e dei vantaggi pecuniari di cui al detto paragrafo 1, ma anche dei coefficienti correttori di cui all’articolo 64 dello Statuto modificato, i quali sono applicati alle pensioni unicamente in connessione con i diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004.

Inoltre, ogni disposizione del diritto dell’Unione dev’essere interpretata in relazione all’economia generale e alla finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento e in relazione sia alla volontà reale del suo autore sia dello scopo perseguito da quest’ultimo.

Al riguardo, il riferimento, figurante all’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto modificato, alle attualizzazioni previste a norma dei paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo 65, va inteso nel senso che riguarda unicamente le attualizzazioni degli importi nominali delle retribuzioni e pensioni nonché delle indennità, ad esclusione dell’attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, dello Statuto modificato e della loro attualizzazione annuale ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto modificato.

(v. punti 50‑52 e 60)

Riferimento:

Corte: sentenze 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, EU:C:1969:57, punto 3; 7 luglio 1988, Moksel Import und Export, 55/87, EU:C:1988:377, punto 15, e 29 aprile 2004, Plato Plastik Robert Frank, C‑341/01, EU:C:2004:254, punto 64, e giurisprudenza citata

3.      Il meccanismo di attualizzazione automatica delle retribuzioni e pensioni previsto dall’articolo 65, paragrafo 1, dello Statuto nella sua versione risultante dall’entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, che è succeduto al meccanismo di adeguamento mediante regolamenti del Consiglio delle retribuzioni e pensioni previsto dallo Statuto nella sua versione applicabile dal 1° maggio 2004 al 31 dicembre 2013, mira a garantire un certo parallelismo tra, da una parte, l’andamento del potere di acquisto dei funzionari e degli agenti dell’Unione, e per estensione di quello dei suoi pensionati, e, dall’altra, quello dei funzionari pubblici nazionali.

Tale obiettivo di parallelismo si distingue tuttavia nettamente dal principio, interno alla funzione pubblica europea in quanto tale, di equivalenza di potere di acquisto tra i funzionari dell’Unione risultante, in particolare, dalle disposizioni dell’articolo 64 dello Statuto, quale modificato dal regolamento n. 1023/2013, principio che si applica anche ai pensionati titolari di una pensione i cui diritti siano stati acquisiti, parzialmente o totalmente, anteriormente al 1° maggio 2004.

Infatti, tale principio, che si basa sulla constatazione di una notevole differenza tra le situazioni economiche dei vari Stati membri e taluni Stati terzi in quanto luoghi della sede di servizio o, per quanto riguarda i pensionati, di residenza, implica che i diritti pecuniari dei funzionari e degli agenti dell’Unione nonché di taluni pensionati dovrebbero procurare, ad equivalenza di situazioni professionali e familiari, un potere di acquisto identico indipendentemente dal luogo della sede di servizio o di residenza. Tale principio, ispirato dal principio di parità di trattamento, è attuato con l’applicazione all’importo nominale della retribuzione ovvero, parzialmente o totalmente, a quello di talune pensioni del coefficiente correttore che esprime il rapporto tra il costo della vita a Bruxelles (Belgio) e a Lussemburgo (Lussemburgo), città di riferimento, e quello del luogo della sede di servizio o di residenza.

(v. punti 56‑58)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza 25 settembre 2002, Ajour e a./Commissione, T‑201/00 e T‑384/00, EU:T:2002:224, punto 45

Tribunale della funzione pubblica: sentenza 21 marzo 2013, van der Aat e a./Commissione, F‑111/11, EU:F:2013:42, punto 42

4.      L’obiettivo del meccanismo di attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori previsto dall’articolo 65, paragrafo 2, dello Statuto nella sua versione risultante dall’entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, è quello di fissare e di applicare alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e di taluni pensionati coefficienti che rispecchino nel migliore dei modi, economicamente e nel tempo, il reale costo della vita nei rispettivi luoghi della sede di servizio o di residenza. Pertanto, quando viene attuato, tale meccanismo consiste nel cessare di applicare il coefficiente correttore derivante dall’attualizzazione annuale al 1° luglio dell’anno precedente e nel sostituirgli un nuovo coefficiente correttore con data di efficacia fissata in linea di principio al 1° gennaio successivo al fine di minimizzare, a seconda dei casi, la perdita o l’aumento di potere d’acquisto per i funzionari e pensionati interessati con sede di servizio o residenti nel luogo interessato durante il primo semestre dell’anno, anziché attendere la successiva attualizzazione annuale a far data dal 1° luglio seguente.

Dato che sarebbe costoso e difficile decidere un’attualizzazione mensile dei coefficienti correttori al fine di rispecchiare gli andamenti mensili del costo della vita in ciascuno degli Stati membri, o addirittura degli Stati terzi, della sede di servizio o di residenza, il legislatore ha definito una soglia di sensibilità al di là della quale Eurostat e la Commissione devono verificare se il coefficiente correttore applicabile, risultante dall’attualizzazione annuale precedente, rispecchi ancora la realtà economica e, in caso negativo, fissare un nuovo coefficiente correttore attraverso l’attualizzazione intermedia. Alla luce degli elementi di calcolo previsti dallo Statuto, quale modificato dal regolamento n. 1023/2013, in particolare la previsione di andamento del potere di acquisto, occorre tuttavia rilevare che l’accertamento di un percentuale di variazione del costo della vita eccedente la soglia di sensibilità non porta necessariamente ad una modifica di una stessa percentuale dell’importo delle retribuzioni o pensioni o, altresì, dell’aliquota del coefficiente correttore.

Ciò implica che, quando una variazione del costo della vita a partire dall’attualizzazione annuale precedente è inferiore alla soglia di sensibilità, lo Statuto modificato non prevede l’obbligo di attualizzare le retribuzioni e pensioni o, altresì, i coefficienti correttori fissati al 1° luglio precedente nell’ambito dell’attualizzazione annuale, anche se, nella vita quotidiana, i funzionari e i pensionati interessati possono temporaneamente, vale a dire sino all’attualizzazione annuale al 1° luglio successivo, accusare una perdita o, al contrario, beneficiare di un aumento di potere di acquisto rispetto ai loro colleghi, funzionari e pensionati interessati, con sede di servizio o residenti negli altri Stati membri. Il legislatore ha quindi previsto una soglia di tolleranza in termini di perdita o di aumento potenziale di potere di acquisto dei funzionari e pensionati derivante dalla differenza tra, da una parte, il coefficiente correttore risultante dall’attualizzazione annuale applicabile a partire dal 1° luglio precedente e, dall’altra, il coefficiente correttore che sarebbe tale da rispecchiare l’andamento dei dati economici reali a partire dall’attualizzazione annuale precedente.

Certo, il superamento della soglia di sensibilità di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), dell’allegato XI dello Statuto modificato rende obbligatoria un’attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori e, al riguardo, i dati presi in considerazione devono essere i dati reali accertati da Eurostat.

Tuttavia, da una parte, l’esistenza di una soglia di sensibilità mira a procedere ad un’attualizzazione intermedia solo nei casi in cui essa possa condurre alla fissazione di un coefficiente correttore diverso, in misura apprezzabile, da quello fissato nell’ambito dell’attualizzazione annuale. In altri termini, il legislatore ha escluso un obbligo di rivedere in via intermedia, il coefficiente correttore risultante dall’attualizzazione annuale precedente qualora le variazioni del costo della vita siano esigue e possano sfociare solo in una modifica di scarsa entità di tale coefficiente.

D’altra parte, l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), dell’allegato XI dello Statuto modificato mediante una comparazione dei dati reali presuppone, necessariamente, che quelli che erano stati alla base dell’attualizzazione annuale, adottata a decorrere dal 1° luglio dell’anno civile precedente, rispecchiassero effettivamente la situazione reale del costo della vita a tale data.

(v. punti 77‑82)

5.      Tenuto conto della presa in considerazione di dati economici errati relativi alla Danimarca da parte del regolamento n. 1416/2013, che adegua, con effetto dal 1° luglio 2013, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti dell’Unione europea, giustamente, alla luce dell’ampio potere discrezionale riconosciuto ad Eurostat, nella valutazione dei dati economici, e alla Commissione, nelle sue decisioni, questi ultimi hanno proceduto ad una comparazione tra, da una parte, i dati corretti e attualizzati sull’andamento del costo della vita in Danimarca nel secondo semestre 2013, e, dall’altra, quelli presi in considerazione e confermati dal regolamento n. 1416/2013 come riflesso della reale situazione economica al 1° luglio 2013 e che avevano giustificato, anche se in maniera errata, una modifica in aumento del coefficiente correttore per tale Stato membro.

Infatti, sarebbe in contrasto con l’obiettivo del meccanismo di attualizzazione dei coefficienti correttori previsto dall’articolo 65, paragrafo 1, dello Statuto nella sua versione risultante dall’entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, e cioè quello di fissare e applicare alle retribuzioni dei funzionari e alle pensioni di taluni pensionati coefficienti che rispecchino nel migliore dei modi, economicamente e nel tempo, il reale costo della vita nei luoghi della sede di servizio o di residenza, il fatto di imporre ad Eurostat e alla Commissione di procedere ad una comparazione tra, da una parte, i dati corretti che avrebbero dovuto essere presi in considerazione dal regolamento n. 1416/2013, ossia dati rispecchianti il reale costo della vita in Danimarca al 1° luglio 2013 senza tener conto della componente erronea, e, dall’altra parte, i dati reali nel corso del secondo semestre 2013. Orbene, un’attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori in forza dell’articolo 65, paragrafo 2, dello Statuto modificato si giustifica dal punto di vista statutario qualora il coefficiente correttore risultante dall’attualizzazione annuale non corrisponda più al reale costo della vita in maniera significativa e, di conseguenza, debba essere riesaminato, fermo restando che l’obbligo di procedere ad un siffatto riesame presuppone che esso possa sfociare in una modifica sostanziale, in aumento come in diminuzione, del coefficiente correttore di cui trattasi.

(v. punti 85‑87)