Language of document : ECLI:EU:C:2010:612

Causa C‑428/09

Union syndicale Solidaires Isère

contro

Premier ministre e altri

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]

«Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell’orario di lavoro — Artt. 1, 3 e 17 — Ambito di applicazione — Attività occasionale e stagionale dei titolari di un “contratto di assistenza educativa” — Limitazione del tempo di lavoro di tale categoria di personale in centri di vacanza e ricreativi a 80 giorni annui — Normativa nazionale che non prevede, per tale categoria di personale, un periodo minimo di riposo giornaliero — Deroghe previste dall’art. 17 — Condizioni — Garanzia di un periodo equivalente di riposo compensativo o, in casi eccezionali, di una protezione appropriata»

Massime della sentenza

1.        Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro — Ambito di applicazione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 1, n. 3)

2.        Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro — Periodo minimo di riposo

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, artt. 3, 17, nn. 2 e 3, lett. b) e c)]

1.        I titolari di contratti quali i contratti di assistenza educativa, che esercitano attività occasionali e stagionali in centri di vacanza e ricreativi, e sono occupati per un massimo di 80 giorni lavorativi annui, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

(v. punto 33 e dispositivo 1)

2.        I titolari di contratti quali i contratti di assistenza educativa, che esercitano attività occasionali e stagionali in centri di vacanza e ricreativi, e sono occupati per un massimo di 80 giorni lavorativi annui, rientrano nell’ambito di applicazione della deroga di cui all’art. 17, n. 3, lett. b) e/o c), della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

Tuttavia, non soddisfa le condizioni stabilite dall’art. 17, n. 2, di tale direttiva ai fini dell’applicazione di detta deroga, secondo le quali devono essere concessi ai lavoratori interessati periodi equivalenti di riposo compensativo oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, dev’essere loro concessa una protezione appropriata, una normativa nazionale che limiti a 80 giorni lavorativi annui l’attività dei titolari di tali contratti. Pur se la natura particolare del lavoro o il particolare contesto nel quale esso viene svolto consentono, eccezionalmente, di derogare all’art. 3 della direttiva e all’obbligo di un’alternanza regolare tra un periodo di lavoro e un periodo di riposo, una normativa nazionale che non consente ai lavoratori di beneficiare del diritto al riposo giornaliero per tutta la durata del loro contratto di lavoro, anche se si tratta di un contratto di una durata massima di 80 giorni annui, non solo svuota di sostanza un diritto individuale espressamente conferito da tale direttiva, ma è altresì in contrasto con l’obiettivo di quest’ultima, che è quello di tutelare efficacemente la sicurezza e la salute dei lavoratori.

(v. punti 37, 46, 47, 52, 60-62, dispositivo 2)