Language of document : ECLI:EU:F:2008:175

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA

17 dicembre 2008

Causa F‑80/08 R

Fritz Harald Wenig

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione di sospendere l’interessato dal servizio – Urgenza – Insussistenza»

Oggetto: Domanda, proposta ai sensi degli artt. 242 CE, 243 CE, 157 EA e 158 EA, con la quale il sig. Wenig chiede la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 18 settembre 2008, adottata in applicazione degli artt. 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto, con la quale egli viene sospeso per un periodo di tempo indeterminato e si ingiunge una trattenuta di EUR 1 000 al mese sulla sua retribuzione per un periodo massimo di sei mesi.

Decisione: La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni iuris» – Urgenza – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

2.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco

(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2; Statuto dei funzionari, allegato IX, artt. 23 e 24)

3.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Onere della prova

(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2; Statuto dei funzionari, allegato IX, artt. 23 e 24)

4.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Retroattività – Insussistenza

(Art. 242 CE)

1.      In forza dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare, in particolare, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione dei provvedimenti provvisori richiesti. Queste condizioni sono cumulative, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta qualora manchi una di queste condizioni. D’altro canto, i provvedimenti richiesti devono presentare carattere provvisorio, nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito.

Nell’ambito di questo esame d’insieme, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale e resta libero di stabilire, alla luce delle particolarità del caso di specie, il modo in cui tali diverse condizioni devono essere verificate nonché l’ordine di tale esame, dato che nessuna norma di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi prestabilito per valutare la necessità di statuire provvisoriamente.

(v. punti 20-23)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 21 marzo 1997, causa T‑41/97 R, Antillean Rice Mills/Consiglio (Racc. pag. II‑447, punto 19), e 9 agosto 2001, causa T‑120/01 R, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑783, punti 12 e 13)

Tribunale della funzione pubblica: 31 maggio 2006, causa F‑38/06 R, Bianchi/ETF (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑27 e II‑A‑1‑93, punti 20 e 22)

2.      Quando, nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, il giudice dei procedimenti sommari dinanzi al quale viene dedotto il rischio, per il richiedente, di subire un danno grave e irreparabile pondera i diversi interessi in gioco, esso deve in particolare accertare se l’eventuale annullamento della decisione controversa ad opera del giudice di merito cagionerebbe una modifica radicale della situazione che sarebbe stata determinata dall’esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione dell’esecuzione di tale decisione sarebbe tale da ostacolarne la piena efficacia nel caso in cui il ricorso di merito fosse respinto.

Orbene, una decisione di sospendere un funzionario dal servizio in applicazione degli artt. 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto è destinata a perdurare per un certo periodo di tempo. Tale periodo corrisponde, all’inizio, alla durata dell’indagine e prosegue oltre qualora l’istituzione ritenga che l’interesse del servizio, e talora del funzionario, imponga l’allontanamento di quest’ultimo sino a quando essa non abbia deciso, in maniera definitiva, la propria posizione in ordine alle asserite inadempienze. Pertanto, una decisione di sospensione sarebbe di fatto sostanzialmente priva di utilità qualora non potesse produrre i suoi effetti nel corso del periodo durante il quale si presume che essa li produca.

Di conseguenza, la sospensione dell’esecuzione di una siffatta decisione comporta effetti irreversibili, a tal punto che essa rischia di pregiudicare la decisione del Tribunale della funzione pubblica che statuisce nella causa principale. Diversa è la situazione se la sospensione dell’esecuzione non è accordata. Infatti, potrà eventualmente porsi rimedio al danno del funzionario sospeso connesso ad un pregiudizio alla sua reputazione mediante l’annullamento di tale decisione, o addirittura, se necessario, mediante un’eventuale condanna pecuniaria dell’istituzione. Pertanto, nella ponderazione degli interessi in gioco, occorre tener conto del detto carattere irreversibile e sospendere l’esecuzione della decisione di sospensione solo se, in particolare, l’urgenza di una sospensione appare incontestabile.

(v. punti 27-31 e 36)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Antillean Rice Mills/Consiglio, cit., punto 46, e 30 aprile 2008, causa T‑65/08 R, Spagna/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 82 e giurisprudenza ivi citata)

3.      La finalità del procedimento sommario non consiste nell’assicurare il risarcimento di un danno, ma nel garantire la piena efficacia della sentenza nel merito. Per conseguire quest’ultimo obiettivo occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano pronunciati e producano i loro effetti già prima della decisione principale. Spetta inoltre alla parte che chiede la concessione di provvedimenti provvisori fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento nella causa principale senza dover subire un danno di tale natura.

Un danno morale derivante dalle ripercussioni di una decisione che ingiunge la sospensione di un funzionario sull’immagine di quest’ultimo, costituisce, in linea di principio, una conseguenza ineluttabile e immediata di tale decisione. Inoltre, l’eventuale sospensione dell’esecuzione di una siffatta decisione non potrebbe rimediare ad un danno di tale natura più di quanto non farà, in futuro, un eventuale annullamento della detta decisione al termine del procedimento nella causa principale.

D’altro canto, anche supponendo che il funzionario sospeso faccia valere un danno specifico, relativo alla sua carriera, che si distinguerebbe dal pregiudizio alla sua reputazione, tale danno eventuale deriverebbe dal procedimento disciplinare che potrebbe essere avviato nei suoi confronti, e non dalla decisione controversa.

(v. punti 41, 43 e 44)

Riferimento:

Corte: 25 marzo 1999, causa C‑65/99 P(R), Willeme/Commissione (Racc. pag. I‑1857, punti 60‑62)

Tribunale di primo grado: 10 settembre 1999, causa T‑173/99 R, Elkaïm Mazuel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑155 e II‑811, punto 25); De Nicola/BEI, cit., punto 43, e 19 dicembre 2002, causa T‑320/02 R, Esch-Leonhardt e a./BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑325 e II‑1555, punto 27)

4.      Una decisione giurisdizionale che ingiunge una sospensione dell’esecuzione ha il carattere di un provvedimento provvisorio destinato a preservare il futuro. Pertanto la sospensione, a differenza di un annullamento, non può avere efficacia retroattiva.

(v. punto 53)