Language of document : ECLI:EU:F:2011:124

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

20 luglio 2011

Causa F‑116/10

Sandro Gozi

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Dovere di assistenza – Art. 24 dello Statuto – Rimborso di spese legali sostenute nell’ambito di un procedimento giudiziario dinanzi ad un giudice nazionale»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Gozi chiede l’annullamento della decisione con cui la Commissione gli ha negato il rimborso della somma di EUR 24 480 per spese legali da lui sostenute nell’ambito di un procedimento giudiziario in Italia, nonché la condanna della Commissione al pagamento di tale somma a suo favore.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà la totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Ambito di applicazione

(Statuto dei funzionari, art. 24)

2.      Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Attuazione – Presupposto – Domanda previa dell’interessato – Eccezione

(Statuto dei funzionari, art. 24)

3.      Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Attuazione – Presupposto – Domanda previa dell’interessato – Presupposti di ricevibilità della domanda

(Statuto dei funzionari, art. 24)

4.      Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 24, primo comma)

5.      Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Legittimità del diniego di un’istituzione di adottare provvedimenti

(Statuto dei funzionari, art. 24)

1.      Poiché la finalità dell’art. 24 dello Statuto è di garantire ai funzionari sicurezza per il presente e per l’avvenire, al fine di consentire loro, nell’interesse generale del servizio, di svolgere meglio le loro funzioni, l’obbligo di assistenza imposto alle istituzioni non è limitato ai dipendenti in servizio, bensì riguarda la totalità dei funzionari, compresi quelli collocati in aspettativa per motivi personali.

(v. punto 12)

Riferimento:

Corte: 12 giugno 1986, causa 229/84, Sommerlatte/Commissione (punto 19)

Tribunale di primo grado: 19 maggio 1999, cause riunite T‑34/96 e T‑163/96, Connolly/Commissione (punto 130)


2.      In via di principio, spetta al funzionario presentare una domanda di assistenza all’istituzione da cui dipende, a meno che non sussistano circostanze eccezionali tali da obbligare l’istituzione ad intraprendere, di propria iniziativa, senza previa domanda dell’interessato, una specifica azione di assistenza.

(v. punto 13)

Riferimento:

Corte: Sommerlatte/Commissione, cit. (punto 20)

3.      La domanda di assistenza presentata da un funzionario è ricevibile anche se questi, senza fornire ulteriori precisazioni, si limita a menzionare il dovere di assistenza sancito dall’art. 24 dello Statuto o anche, al contrario, qualora, alla luce dei termini non equivoci della sua domanda, egli abbia inteso avvalersi di tale articolo pur senza menzionarlo espressamente.

Inoltre, poiché il secondo comma di tale articolo consente ai funzionari di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di ingiurie o diffamazioni di cui essi siano stati oggetto a motivo della loro qualità o delle loro funzioni, la circostanza che tale domanda di assistenza si presenti nella semplice veste di una richiesta di risarcimento per il rimborso di spese legali non influisce sulla qualificazione che occorre dare alla domanda stessa.

Per giunta, anche se un funzionario è in linea di principio legittimato a presentare una domanda di assistenza dinanzi all’istituzione cui appartiene sin dall’inizio di un procedimento penale che lo riguarda, dal momento che l’art. 24 dello Statuto mira proprio, in particolare, a garantire la difesa dei funzionari coinvolti nell’ambito di procedimenti giudiziari a motivo della loro qualità e delle loro funzioni, il semplice fatto che l’interessato si sia rivolto all’istituzione soltanto al termine del procedimento giudiziario che lo riguardava non costituisce tuttavia un ostacolo a che egli possa presentare una domanda di assistenza.

(v. punti 14, 16 e 17)

Riferimento:

Corte: 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione

Tribunale di primo grado: 26 ottobre 1993, causa T‑59/92, Caronna/Commissione (punto 65)

4.      In forza dell’obbligo di assistenza previsto dall’art. 24, primo comma, dello Statuto, l’amministrazione deve, in presenza di un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, intervenire con tutta l’energia necessaria e rispondere con la tempestività e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso di specie, al fine di accertare i fatti e di trarne, con cognizione di causa, le debite conseguenze.

Tuttavia, sebbene l’obbligo di assistenza previsto dall’art. 24, primo comma, dello Statuto costituisca una garanzia statutaria fondamentale per il funzionario, è però necessario che costui fornisca elementi tali da far ritenere, prima facie, che i comportamenti di terzi – ad esempio accuse di truffa – lo riguardino a motivo della sua qualità e delle sue funzioni e siano illeciti in base alla legge nazionale applicabile. Infatti, se nei confronti del funzionario non venissero imposte condizioni di questo tipo, un’amministrazione si vedrebbe costretta, non appena uno dei suoi dipendenti presentasse denuncia per fatti asseritamente correlati all’esercizio delle proprie funzioni, a prestargli assistenza, indipendentemente dalla natura di tali fatti, dalla serietà della denuncia e dalle sue probabilità di successo.

(v. punti 23 e 24)

Riferimento:

Corte: 5 ottobre 1988, causa 180/87, Hamill/Commissione, e Koutchoumoff/Commissione, cit.

Tribunale di primo grado: 27 giugno 2000, causa T‑67/99, K/Commissione (punti 34‑42)

Tribunale della funzione pubblica: 23 novembre 2010, causa F‑75/09, Wenig/Commissione (punto 48)

5.      La legittimità del rifiuto di un’istituzione di adottare provvedimenti a norma dell’art. 24 dello Statuto deve essere valutata in base agli elementi di cui quest’ultima disponeva al momento dell’adozione della sua decisione.

(v. punto 25)

Riferimento:

Corte: Koutchoumoff/Commissione, cit.