Language of document : ECLI:EU:F:2011:183

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

16 novembre 2011

Causa F‑61/11 R

Daniele Possanzini

contro

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex)

«Funzione pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Irricevibilità del ricorso principale – Ponderazione degli interessi»

Oggetto:      Domanda, proposta ai sensi degli artt. 278 TFUE e 157 EA nonché dell’art. 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con la quale il sig. Possanzini chiede, in sostanza, la sospensione delle decisioni con cui la Frontex ha negato il rinnovo del suo contratto di agente temporaneo.

Decisione:      La domanda di provvedimenti provvisori del richiedente è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Ricevibilità del ricorso principale – Irrilevanza – Limiti

(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

2.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni juris» – Urgenza – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario – Provvisorietà del provvedimento

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102)

1.      La questione della ricevibilità del ricorso principale non deve, in linea di principio, essere esaminata nell’ambito di un procedimento sommario, ma dev’essere riservata all’esame del detto ricorso, a meno che quest’ultimo appaia, prima facie, manifestamente irricevibile. Infatti, statuire sulla ricevibilità nella fase del procedimento sommario allorché essa non è, prima facie, totalmente esclusa porterebbe a pregiudicare la decisione del giudice nel procedimento principale.

Inoltre, anche se l’irricevibilità manifesta del ricorso di merito non è stata sollevata dalla difesa, non è escluso che il giudice dell’urgenza si pronunci su questo punto in quanto l’irricevibilità di un ricorso diretto a sottoporre a sindacato giurisdizionale un atto costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e addirittura deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione.

(v. punti 17 e 18)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 4 febbraio 1999, causa T‑196/98 R, Peña Abizanda e a./Commissione (punto 10, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 14 dicembre 2006, causa F‑120/06 R, Dálnoky/Commissione (punto 41)

2.      Le condizioni relative all’urgenza e alla ragionevole parvenza del diritto (fumus boni juris) sono cumulative, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta qualora una di esse non sia soddisfatta. Il giudice del procedimento sommario procede anche, all’occorrenza, alla ponderazione degli interessi in gioco.

Nell’ambito di tale valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

Quando, nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, il giudice dei procedimenti sommari dinanzi al quale viene dedotto il rischio, per il richiedente, di subire un danno grave e irreparabile pondera i diversi interessi in gioco, esso deve in particolare accertare se l’eventuale annullamento della decisione controversa ad opera del giudice di merito cagionerebbe una modifica radicale della situazione che sarebbe stata determinata dall’esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione dell’esecuzione di tale decisione sarebbe tale da ostacolarne la piena efficacia nel caso in cui il ricorso di merito fosse respinto.

Per quanto riguarda le conseguenze della concessione della sospensione dell’esecuzione del diniego di rinnovo del contratto di un agente, la mera sospensione del detto diniego non modificherebbe la situazione dell’interessato poiché, da sola, non potrebbe attribuirgli un qualsiasi diritto al rinnovo del suo contratto e neppure consentire il riesame della sua situazione. Una siffatta sospensione, in quanto tale, sarebbe pertanto priva di effetti e quindi di interesse.

(v. punti 41, 42, 50 e 51)

Riferimento:

Corte: 31 luglio 1989, causa 206/89 R, S./Commissione (punti 14 e 15)

Tribunale di primo grado: 10 settembre 1999, causa T‑173/99 R, Elkaïm e Mazuel/Commissione (punto 18); 9 agosto 2001, causa T‑120/01 R, De Nicola/BEI (punto 12); 30 aprile 2008, causa T‑65/08 R, Spagna/Commissione (punto 82, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 31 maggio 2006, causa F‑38/06 R, Bianchi/ETF (punto 20)