Language of document : ECLI:EU:F:2008:103

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

4 settembre 2008

Causa F‑147/06

Adriana Dragoman

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Concorso generale – Mancata ammissione alla prova orale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Dragoman chiede l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/44/06 per la costituzione di una riserva di assunzione di giuristi linguisti (AD 7) di lingua romena del 27 ottobre 2006, con cui le è stato accordato un punteggio di 18 su 40 nella prova scritta b), nonché l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del 29 novembre 2006, recante rigetto della sua domanda di riesame.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Organizzazione del lavoro

2.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Qualificazione dei membri per valutare obiettivamente le prove

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3)

3.      Funzionari – Concorso – Obbligo delle istituzioni comunitarie di garantire a tutti i candidati uno svolgimento sereno e regolare delle prove

4.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Rigetto della candidatura – Obbligo di motivazione – Portata – Rispetto della segretezza dei lavori

(Art. 253 CE; Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma; allegato III, art. 6)

5.      Funzionari – Concorso – Valutazione delle attitudini dei candidati – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Decisione di non iscrizione nell’elenco degli idonei – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, allegato III)

6.      Funzionari – Assunzione – Norme da applicarsi – Opponibilità del diritto nazionale – Esclusione

1.      Nessuna disposizione dello Statuto vieta ad una commissione giudicatrice di concorso di utilizzare il francese come lingua di lavoro.

(v. punti 43 e 44)

2.      Una commissione giudicatrice per essere costituita conformemente alle disposizioni dello Statuto e dell’art. 3 del suo allegato III dev’essere composta in modo da garantire una valutazione obiettiva delle prestazioni dei candidati alle prove alla luce delle qualità professionali attese.

Errori di ortografia ed errori di sintassi commessi dai correttori nella scheda di valutazione di una prova scritta non consentono, per loro natura, e tenuto conto dei vincoli cui sono sottoposti i membri della commissione giudicatrice di un concorso a partecipazione numerosa, di mettere in dubbio le capacità professionali e l’obiettività dei membri della commissione giudicatrice.

(v. punti 49 e 52)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 settembre 2001, causa T‑160/99, Svantesson e a./Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑175 e II‑799, punto 32)

3.      Spetta alle istituzioni comunitarie, in forza dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, garantire a tutti i candidati ad un concorso uno svolgimento delle prove il più possibile sereno e regolare. A tal fine, l’amministrazione è tenuta a vegliare alla buona organizzazione del concorso.

Tuttavia, la pubblicazione della composizione di una commissione giudicatrice di concorso tre giorni prima dell’inizio delle prove, in luogo dei quindici giorni circa previsti dal bando di concorso, non può viziare di illegittimità la decisione della commissione giudicatrice di attribuire un certo punteggio ad un candidato che non provi che, se avesse avuto conoscenza della composizione della commissione giudicatrice nel termine previsto dal detto bando, avrebbe potuto ottenere un punteggio diverso.

(v. punti 67-69)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 3 marzo 1993, causa T‑44/92, Delloye e a./Commissione (Racc. pag. II‑221, punto 24), e 9 novembre 1999, causa T‑102/98, Papadeas/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I‑A‑211 e II‑1091, punto 68)

4.      L’obbligo di motivazione di una decisione che arreca pregiudizio, previsto all’art. 253 CE e all’art. 25, secondo comma, dello Statuto, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, di renderne possibile il sindacato giurisdizionale.

Per quanto riguarda le decisioni adottate da una commissione giudicatrice di concorso, tale obbligo di motivazione deve essere conciliato con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 6 dell’allegato III dello Statuto. Tale vincolo di segretezza è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso e l’obiettività dei loro lavori, ponendole al riparo da ingerenze e pressioni esterne, sia che provengano dall’amministrazione comunitaria stessa, da candidati interessati o da terzi. Il rispetto di tale vincolo di segretezza osta, pertanto, sia alla divulgazione delle posizioni prese dai singoli membri delle commissioni giudicatrici sia alla rivelazione di tutti gli elementi relativi a valutazioni di carattere personale o comparativo riguardanti i candidati.

Tenuto conto della segretezza che deve caratterizzare i lavori della commissione giudicatrice, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice. Una siffatta motivazione non lede i diritti dei candidati. Essa permette loro di conoscere il giudizio di valore formulato sulle loro prestazioni e di verificare, se del caso, che essi abbiano effettivamente ottenuto il punteggio richiesto dal bando di concorso per essere ammessi a talune prove o all’insieme delle prove.

(v. punti 75-78)

Riferimento:

Corte: 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 22), e 4 luglio 1996, causa C‑254/95 P, Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I‑3423, punti 23 e 24)

Tribunale di primo grado: 23 gennaio 2003, causa T‑53/00, Angioli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑73, punto 67); 27 marzo 2003, causa T‑33/00, Martínez Páramo e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑105 e II‑541, punti 43 e 44), e 19 febbraio 2004, causa T‑19/03, Konstantopoulou/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑107, punti 27, 32 e 33)

5.      Alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui dispone per valutare i risultati delle prove, la commissione giudicatrice di un concorso non è tenuta, nel motivare la sua decisione di non ammettere un candidato ad una prova, a precisare le risposte del candidato che sono state giudicate insufficienti o a spiegare perché tali risposte sono state giudicate insufficienti.

Pertanto, soddisfa l’obbligo di motivazione ad essa incombente la commissione giudicatrice che abbia comunicato al candidato sia il punteggio ottenuto in una prova scritta sia la copia della prova stessa, nonché la scheda di valutazione concernente tale prova, scheda che consente all’interessato di individuare i criteri di valutazione adottati dalla commissione giudicatrice e di conoscere la valutazione di quest’ultima quanto alla qualità della prestazione secondo i parametri precedentemente adottati.

(v. punti 79, 82 e 84)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Konstantopoulou/Corte di giustizia, cit. (punto 34)

6.      La procedura di assunzione dei funzionari comunitari è soggetta unicamente alle disposizioni dello Statuto e degli atti adottati per l’applicazione di questo. Pertanto, un candidato non può utilmente far valere contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso una violazione di una legge nazionale da parte della commissione medesima.

(v. punti 88 e 89)