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Ricorso presentato il 16 novembre 2006 - Salvador Roldán / Commissione

(Causa F-129/06)

Lingua processuale: l' inglese

Parti

Ricorrente: Rocío Salvador Roldán (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: avv. ti F. Tuytschaever e H. Burez)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina in risposta al reclamo proposto dalla ricorrente (n. R/320/06) il 18 agosto 2006;

ordinare alla convenuta di versare alla ricorrente gli importi relativi all'indennità di dislocazione a cui ha diritto, con effetto dal 1º aprile 2006 assieme agli interessi moratori del 7% dalla data in cui i singoli importi sono diventati esigibili fino alla data del loro pagamento effettivo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è basato su due motivi:

1) La ricorrente contesta la conclusione della Commissione secondo cui ella non soddisfa le condizioni previste dal secondo trattino dell'art. 4, n. 1), lett. a), dell'allegato VII allo Statuto del personale per il versamento dell'indennità di dislocazione. La ricorrente sostiene che la decisione contestata afferma erroneamente che ella aveva avuto la sua residenza abituale in Belgio durante il periodo di riferimento. In particolare, a suo avviso, dalla prestazione di servizi ad uno studio legale internazionale avente sede in Belgio non consegue che la medesima aveva stabilito legami duraturi con tale Stato membro.

2) La ricorrente fa valere che la decisione contestata dovrebbe essere annullata in quanto essa viola il principio di non discriminazione. In primo luogo, essa fa valere l'illegittimità del secondo trattino dell'art. 4, n. 1), lett. a), dell'allegato VII allo Statuto del personale. Essa sostiene che tale disposizione fa una differenza indebita tra, da una parte, dipendenti che hanno svolto, nello stesso Stato membro in cui sono stati assunti da un'istituzione europea, funzioni al servizio di un altro Stato o per un'organizzazione internazionale e, dall'altra, dipendenti, come la ricorrente, la cui situazione è caratterizzata anche da una mancanza di legami duraturi con lo Stato membro in cui essi hanno lavorato prima di essere assunti da un'istituzione europea. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha applicato la disposizione menzionata sopra in modo discriminatorio in quanto non ha preso in considerazione le circostanze personali della ricorrente che dimostrarono che essa ha non aveva l'intenzione di stabilire legami duraturi con il Belgio.

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