Language of document : ECLI:EU:C:2019:102

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

7 febbraio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 67 – Domanda di prestazioni familiari presentata da una persona che ha cessato di esercitare un’attività professionale subordinata nello Stato membro competente ma che continua a risiedervi – Diritto a prestazioni familiari per i familiari residenti in un altro Stato membro – Requisiti di ammissibilità»

Nella causa C‑322/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), con decisione del 15 maggio 2017, pervenuta in cancelleria il 30 maggio 2017, nel procedimento

Eugen Bogatu

contro

Minister for Social Protection,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Malenovský (relatore), L. Bay Larsen, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 giugno 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per E. Bogatu, da C. Stamatescu, solicitor, e D. Shortall, BL;

–        per il Minister for Social Protection, da M. Browne, C. Keane e A. Morrissey, in qualità di agenti, assistite da M.D. Finan, BL, e R. Mulcahy, SC;

–        per il governo del Regno Unito, da C. Crane e S. Brandon, in qualità di agenti, assistiti da K. Apps, barrister;

–        per la Commissione europea, da D. Martin e J. Tomkin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 ottobre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Eugen Bogatu e il Minister for Social Protection (Ministro della Protezione sociale, Irlanda) (in prosieguo: il «Ministro»), in merito alla decisione con la quale quest’ultimo ha rifiutato di versargli prestazioni familiari per una parte del periodo contemplato dalla sua domanda.

 Contesto normativo

3        Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), è stato abrogato il 1o maggio 2010, data in cui il regolamento n. 883/2004 è divenuto applicabile.

4        L’articolo 2 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Campo d’applicazione quanto alle persone», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri (…) nonché ai loro familiari (…)».

5        L’articolo 73 di tale regolamento, intitolato «Lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente», disponeva, in particolare, quanto segue:

«Il lavoratore subordinato (…) soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, (…)».

6        L’articolo 2 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione personae”», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, (…) nonché ai loro familiari (…)».

7        L’articolo 11 di tale regolamento, intitolato «Norme generali» e che figura nel titolo II, rubricato «Determinazione della legislazione applicabile», comprende, in particolare, un paragrafo 2, ai sensi del quale:

«Ai fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata (…) sono considerate come se esercitassero tale attività. (…)».

8        L’articolo 67 di detto regolamento, intitolato «Familiari residenti in un altro Stato membro» e che fa parte del capitolo 8, rubricato «Prestazioni familiari», del titolo III, recante il titolo «Disposizioni specifiche riguardanti le varie categorie di prestazione», stabilisce quanto segue:

«Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. (…)».

9        L’articolo 68 del medesimo regolamento, intitolato «Regole di priorità in caso di cumulo» e che rientra nello stesso capitolo, dispone, in particolare, che:

«1.      Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità:

a)      nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l’ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell’erogazione di una pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza;

(…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Il sig. Bogatu è un cittadino rumeno che risiede in Irlanda dal 2003. È padre di due bambini residenti in Romania.

11      Il sig. Bogatu ha esercitato un’attività professionale subordinata in Irlanda tra il 26 maggio 2003 e il 13 febbraio 2009, data di cessazione del suo rapporto di lavoro. Da allora ha percepito, in ordine successivo, una prestazione di disoccupazione a carattere contributivo (dal 20 febbraio 2009 al 24 marzo 2010), poi una prestazione di disoccupazione a carattere non contributivo (dal 25 marzo 2010 al 4 gennaio 2013) e, infine, un’indennità di malattia (dal 15 gennaio 2013 al 30 gennaio 2015).

12      Il 27 gennaio 2009 egli presentava, inoltre, domanda di prestazioni familiari.

13      Con lettere del 12 gennaio 2011 e del 16 gennaio 2015, il Ministro lo informava della sua decisione di accogliere detta domanda, salvo per quanto riguardava il periodo compreso tra il 1o aprile 2010 e il 31 gennaio 2013. Inoltre, gli comunicava che il suo rifiuto relativo a tale periodo era motivato dal fatto che il sig. Bogatu non soddisfaceva, durante questo periodo, alcuna delle condizioni che gli consentivano di ricevere prestazioni familiari per i figli residenti in Romania, in quanto non esercitava un’attività professionale subordinata in Irlanda o, in mancanza, non vi percepiva una prestazione a carattere contributivo.

14      Dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda), il sig. Bogatu non contesta i fatti sui quali il Ministro ha fondato detto rifiuto, ma sostiene che quest’ultimo si basa su un’interpretazione errata del diritto dell’Unione.

15      Al riguardo egli fa valere, in particolare, che l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 dev’essere interpretato allo stesso modo dell’articolo 73 del regolamento n. 1408/71, dal quale discendeva che chiunque fosse assicurato ai sensi del regime di previdenza sociale applicabile ai lavoratori subordinati in uno Stato membro aveva diritto alle prestazioni familiari corrispondenti per i suoi familiari che risiedevano in un altro Stato membro, anche se tale persona non esercitava più un’attività professionale subordinata e non percepiva alcuna prestazione a carattere contributivo.

16      In sua difesa, il Ministro sostiene che l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 non può essere interpretato allo stesso modo dell’articolo 73 del regolamento n. 1408/71. Infatti, a differenza del secondo di tali articoli, che si applicava a qualsiasi «lavoratore subordinato», il primo utilizzerebbe, in modo neutrale, il termine «persona». Inoltre, questo termine dovrebbe, a sua volta, essere interpretato alla luce dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, che non aveva equivalenti nel regolamento n. 1408/71, e dal quale risulterebbe chiaramente che una persona che non esercita più un’attività professionale subordinata può continuare ad essere considerata come se esercitasse tale attività solo nel caso in cui riceva una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza dell’esercizio di detta attività.

17      Nella sua decisione di rinvio, la High Court (Alta Corte) sottolinea anzitutto che è pacifico che l’Irlanda sia competente a concedere prestazioni familiari al sig. Bogatu, ai sensi dell’articolo 67 del regolamento n. 883/2004. Essa rileva, poi, che, in forza della legislazione irlandese, non è necessario, in generale, che una persona, per aver diritto a siffatte prestazioni, eserciti, al momento della presentazione della sua domanda di prestazioni familiari, o abbia esercitato in passato, un’attività professionale subordinata in Irlanda e che, nel caso specifico di una persona che si trovi in una situazione come quella del sig. Bogatu, detto diritto dipenda esclusivamente dall’osservanza di una condizione relativa all’età del minore a titolo della quale tale persona chiede di ricevere dette prestazioni. Infine, detto giudice afferma che, nel caso di specie, il sig. Bogatu ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione irlandese, fatta salva l’applicazione del regolamento n. 883/2004.

18      In tale contesto, la High Court (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il regolamento n. 883/2004 e, in particolare, il suo articolo 67, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2, dello stesso, esigano che, ai fini dell’ammissibilità a una “prestazione familiare” (…), una persona sia un lavoratore subordinato (…) nello Stato membro competente o che, in alternativa, riceva una prestazione in denaro di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

2)      Se il riferimento a una “prestazione in denaro” di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento [n. 883/2004] debba essere interpretato nel senso che riguarda unicamente il periodo durante il quale il richiedente riceve effettivamente una prestazione in denaro, o se indichi qualsiasi periodo in cui un richiedente dispone di una copertura assicurativa per una prestazione in denaro futura, a prescindere dalla circostanza che tale prestazione sia stata o meno richiesta alla data della domanda di prestazione familiare».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

19      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento n. 883/2004, e in particolare il suo articolo 67, letto in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2, dello stesso, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’ammissibilità di una persona a prestazioni familiari nello Stato membro competente richiede che tale persona eserciti un’attività professionale subordinata in tale Stato membro o che quest’ultimo le versi una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività.

20      Come emerge dai punti da 10 a 17 della presente sentenza, la situazione in questione nel procedimento principale, quale descritta dal giudice del rinvio, è caratterizzata dai seguenti elementi. Anzitutto, la persona che ha chiesto le prestazioni familiari risiede nello Stato membro competente, vale a dire l’Irlanda, e ha esercitato in precedenza in tale Stato un’attività professionale subordinata, ma ne ha successivamente cessato l’esercizio. Tale persona, poi, è il genitore di due bambini che risiedono in un altro Stato membro, ossia la Romania. Infine, il periodo in relazione al quale detta persona chiede al giudice del rinvio il riconoscimento di un diritto a prestazioni familiari è un periodo in cui lo Stato membro competente le ha concesso una prestazione in denaro qualificata come «prestazione non contributiva» dalla sua legislazione interna.

21      Tenuto conto di tale situazione, occorre rilevare, in primo luogo, che l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 prevede che una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro.

22      Come risulta dalla formulazione di tale articolo, quest’ultimo, pur facendo riferimento ai diritti riconosciuti a una «persona», non richiede che tale persona disponga di uno status specifico, e quindi, in particolare, dello status di lavoratore subordinato. Ciò premesso, lo stesso articolo non precisa i requisiti cui può essere soggetto il diritto di tale persona alle prestazioni familiari, ma rinvia, al riguardo, alla legislazione dello Stato membro competente.

23      In tali circostanze, per rispondere alla questione posta dal giudice del rinvio, è necessario interpretare detto articolo alla luce del contesto in cui esso si inserisce e dell’obiettivo che persegue.

24      Per quanto concerne, anzitutto, il contesto in cui si inserisce l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, va osservato che tale articolo dev’essere letto in combinato disposto, segnatamente, con l’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, che risulta applicabile quando le prestazioni familiari sono previste a diverso titolo dalla legislazione di più Stati membri e che impone l’applicazione, in tal caso, di regole di priorità consistenti nel tener conto, nell’ordine, dei diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma, poi, di quelli conferiti a titolo dell’erogazione di una pensione e, infine, di quelli conferiti a titolo della residenza.

25      Poiché detta disposizione elenca vari titoli sulla cui base una persona può aver diritto a prestazioni familiari, tra i quali quello fondato su un’attività professionale subordinata, non si può ritenere che l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 si limiti al solo titolo relativo a tale attività.

26      Per quanto riguarda, poi, l’obiettivo perseguito dall’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, si deve osservare che il legislatore dell’Unione, nell’adottare tale regolamento, si è proposto, in particolare, di ampliare il suo ambito di applicazione a categorie di persone diverse dai lavoratori subordinati rientranti nel regolamento n. 1408/71 e, segnatamente, alle persone economicamente inattive che non erano previste da quest’ultimo.

27      Tale obiettivo emerge, in linea generale, dalla scelta operata dal legislatore dell’Unione di precisare, all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, che quest’ultimo si applica, in particolare, ai «cittadini di uno Stato membro» che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, mentre l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 prevedeva che questo regolamento precedente si applicasse ai «lavoratori» che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri.

28      Detto obiettivo si riflette, nel caso specifico delle prestazioni familiari, nell’utilizzo, all’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, del termine «persona», laddove l’articolo 73 del regolamento n. 1408/71, sostituito dal precedente, faceva riferimento al «lavoratore subordinato». A tal proposito, l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 riflette la volontà del legislatore dell’Unione di non limitare più il diritto alle prestazioni familiari ai soli lavoratori subordinati, ma di estenderlo ad altre categorie di persone.

29      Alla luce dell’insieme di tali elementi, l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 dev’essere interpretato nel senso che esso non richiede che una determinata persona eserciti un’attività professionale subordinata nello Stato membro competente per poter beneficiare in tale Stato di prestazioni familiari.

30      In secondo luogo, dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, cui il giudice del rinvio fa riferimento nella sua questione, discende che una persona che riceve una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività professionale subordinata, e quindi una prestazione in denaro che trae origine dall’esercizio precedente di un’attività del genere, dev’essere considerata, ai fini della determinazione della legislazione applicabile a tale persona, come se esercitasse detta attività.

31      Tuttavia, dal punto 25 della presente sentenza risulta che l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 dev’essere interpretato nel senso che esso non richiede che la competenza di uno Stato membro in relazione a una determinata persona, in materia di prestazioni familiari, sia fondata sull’esercizio di una qualsivoglia attività professionale subordinata, ivi compresa un’attività professionale subordinata precedente.

32      Ne consegue che il fatto di ricevere le prestazioni in denaro previste, se del caso, all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 è irrilevante ai fini della conclusione di cui al punto 29 della presente sentenza.

33      Tenuto conto di tutti i suesposti rilievi, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che il regolamento n. 883/2004 e, in particolare, il suo articolo 67, letto in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2, dello stesso, dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’ammissibilità di una persona a prestazioni familiari nello Stato membro competente non richiede che tale persona eserciti un’attività professionale subordinata in tale Stato membro né che quest’ultimo le versi una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività.

 Sulla seconda questione

34      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che, al momento della presentazione della domanda di prestazioni familiari, la persona interessata debba ricevere effettivamente una prestazione in denaro o possa potenzialmente beneficiarne.

35      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione posta dal giudice del rinvio.

 Sulle spese

36      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e in particolare il suo articolo 67, letto in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2, dello stesso, dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’ammissibilità di una persona a prestazioni familiari nello Stato membro competente non richiede che tale persona eserciti un’attività professionale subordinata in tale Stato membro né che quest’ultimo le versi una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.