Language of document : ECLI:EU:F:2015:167

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(giudice unico)

18 dicembre 2015

Causa F‑45/11

Carlo De Nicola

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Rapporto di valutazione per il 2009 – Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi – Diniego di promozione – Non luogo a statuire»

Oggetto:      Ricorso, presentato ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale il sig. De Nicola chiede, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi (in prosieguo: il «comitato per i ricorsi») della Banca europea per gli investimenti (BEI, o, in prosieguo: la «Banca») del 22 settembre 2010, di rigetto del suo ricorso interno diretto a far annullare e modificare il suo rapporto di valutazione relativo all’anno 2009, in secondo luogo, l’annullamento di tale rapporto di valutazione, in terzo luogo, l’annullamento di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti», in particolare della decisione della BEI del 25 marzo 2010 di non promuoverlo e, in quarto luogo, la condanna della BEI a risarcirlo per i danni materiali e morali che egli ritiene di aver subito.

Decisione:      La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 22 settembre 2010 è annullata. Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione relativo all’anno 2009, della decisione del 25 marzo 2010 di diniego di promozione e di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti». Il ricorso è respinto quanto al resto. La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.

Sommario

1.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Valutazione – Rapporto informativo – Contestazione dinanzi al comitato per i ricorsi della Banca – Portata del sindacato giurisdizionale

(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 22)

2.      Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza che annulla una decisione del comitato per i ricorsi su un rapporto informativo – Obbligo per la Banca di sottoporre nuovamente al comitato per i ricorsi la contestazione presentata dall’autore del ricorso interno

(Art. 266 TFUE)

1.      La possibilità di cui dispone il comitato per i ricorsi, istituito dalla Banca europea per gli investimenti in materia di valutazione del personale, di annullare ogni affermazione contenuta nella scheda di valutazione, ossia nel rapporto informativo, di un agente della Banca implica che detto comitato è competente a riesaminare la fondatezza di ciascuna di tali affermazioni prima di censurarla. La portata di tale competenza eccede quindi chiaramente quella del mero potere di controllo di legittimità e di annullamento del dispositivo di un atto, nei limiti in cui essa include la possibilità di annullare anche i motivi che giustificano l’adozione del suo dispositivo, qualunque sia la loro importanza nell’economia della motivazione del citato atto. Tale potere di controllo completo del comitato per i ricorsi è confermato dalla competenza che gli è espressamente riconosciuta di modificare il voto finale che esprime il merito e che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’autore del ricorso interno. Infatti, una modifica del voto dell’interessato implica che tale comitato controlli in modo dettagliato tutte le valutazioni di merito che compaiono nel rapporto contestato relativamente all’esistenza di eventuali errori di valutazione, di fatto o di diritto, e che esso possa, laddove necessario, sostituirsi al valutatore per procedere ad una nuova valutazione di tali meriti.

In definitiva, il comitato per i ricorsi deve esercitare un controllo completo sul rapporto di valutazione che gli è sottoposto, vertente sulla fondatezza di ciascuna delle valutazioni contenute in tale rapporto, non essendo il suo controllo limitato alla verifica dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione.

(v. punti 49-51)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenze del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punto 41, e del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479

2.      Alla luce della portata delle disposizioni relative alla competenza del comitato per i ricorsi, istituito dalla Banca europea per gli investimenti in materia di valutazione dei membri del personale, l’annullamento, da parte del giudice dell’Unione, di una decisione del suddetto comitato, è idoneo, sul piano amministrativo, a procurare un vantaggio all’autore del ricorso dinanzi a tale comitato e ad imporre di conseguenza alla Banca di sottoporre nuovamente al comitato per i ricorsi la contestazione presentata dall’autore del citato ricorso interno, affinché il comitato per i ricorsi possa pronunciarsi correttamente e nella pienezza dei suoi poteri sul rapporto di valutazione di cui trattasi.

(v. punto 58)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, punto 40