Language of document : ECLI:EU:C:2019:414

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

15 maggio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Pezzi di acciaio saldati – Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico – Voci 7307 e 7322 – Nozioni di “parti” di radiatori e di “accessori per tubi” – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/23 – Validità»

Nella causa C‑306/18,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (Corte regionale di Ostrava, Sezione di Olomouc, Repubblica ceca), con decisione del 29 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 7 maggio 2018, nel procedimento

KORADO a.s.

contro

Generální ředitelství cel,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, C.G. Fernlund e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 febbraio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per KORADO a.s., da P. Mrázek e V. Beringerová, advokáti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e O. Serdula, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Caeiros e J. Hradil, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sull’interpretazione delle voci 7307 e 7322 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 (GU 2014, L 312, pag. 1), e, dall’altro, sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/23 della Commissione, del 5 gennaio 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2015, L 4, pag. 15).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la KORADO a.s. (in prosieguo: la «Korado») e il Generální ředitelství cel (direttorato generale delle dogane, Repubblica ceca) in merito alla classificazione di talune merci nella NC.

 Contesto normativo

 Il SA

3        La convenzione internazionale che ha istituito il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986 sono stati approvati a nome della Comunità economica europea mediante la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

4        Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione recante l’istituzione di detto Consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950, approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della convenzione sul SA menzionata al punto precedente, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.

5        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della menzionata convenzione sul SA, ciascuna Parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, ad utilizzare tutte le voci e le sottovoci del SA, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione del sistema SA. La stessa disposizione impone alle Parti contraenti l’obbligo di applicare le norme generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezione, di capitolo e di sottovoce del medesimo e a non modificarne la portata.

6        Il punto C delle considerazioni generali della nota esplicativa del SA relativa alla sezione XV, intitolata «Parti», dispone come segue:

«(…) le parti e le forniture di impiego generale (si veda la Nota 2 della Sezione), presentate isolatamente, non sono considerate come parti ma seguono il loro regime proprio. Consegue che, per esempio, dei bulloni specialmente costruiti per caldaie da riscaldamento centrale o delle molle particolari per automobili sono da classificare, i primi, come bulloni della voce 73.18 e non come parti di caldaie nella voce 73.22, mentre i secondi rientrano nella voce 73.20 riguardante le molle e non nella voce 87.08 concernente le parti e gli accessori per automobili».

7        A termini della nota esplicativa relativa alla voce 7307 del SA:

«(…)

Questa voce comprende un insieme di oggetti di ghisa, ferro o acciaio, destinati essenzialmente a raccordare o congiungere due tubi o elementi tubolari fra loro o un tubo ad un altro dispositivo, o ancora a otturare certi elementi di tubazione. Ne sono esclusi, però, certi oggetti che, sebbene destinati al montaggio di tubi (per esempio le fascette o staffe che si fissano nei muri per sostenere le canne, le fascette di serraggio che servono a fissare canne flessibili su elementi rigidi come tubi, rubinetti, raccordi ecc.), non fanno parte integrante della conduttura (voci 73.25 o 73.26)

(…)

Tra gli accessori per tubi compresi qui si possono citare le flange piatte, o a golette forgiate, i gomiti e le curve, le riduzioni, le T, le croci e i tappi, i manicotti da saldare estremità con estremità, i raccordi a schiena d’asino, i raccordi distributori a branche multiple, i raccordi analoghi per balaustrate tubolari, i raccordi a vite (olandesi), i manicotti e le mammelle, i raccordi-unione, i sifoni, le rondelle a spalla per tubi, i giunti di accoppiamento e le fascette».

8        La nota esplicativa relativa alla voce 7322 del SA indica, in particolare, quanto segue:

«(…)

Questa voce comprende:

(…)

2)      Gli elementi e altre parti di radiatori riconoscibili come tali.

Non sono considerati come parti di questi apparecchi:

a)      Le tubature che congiungono le caldaie ai radiatori e i loro accessori (voce da 73.03 a 73.07).

(…)».

 La NC

9        La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC, che si fonda sul SA. La versione della NC applicabile all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale è quella risultante dal regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1101/2014.

10      La prima parte della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo I, dedicato alle regole generali, la sezione A prevede regole generali per l’interpretazione di tale nomenclatura, in conformità alle quali viene effettuata la classificazione delle merci nella NC. In tal senso vi si dispone, in particolare, che la classificazione è determinata legalmente secondo il testo delle voci e quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo.

11      La parte seconda della NC comprende una sezione XV, concernente i «Metalli comuni e loro lavori».

12      Detta sezione si compone dei capitoli da 72 a 83 e contiene, in particolare, il capitolo 73, intitolato «Lavori di ghisa, ferro o acciaio».

13      La nota 2 della sezione XV della NC prevede quanto segue:

«Nella nomenclatura, per “parti e forniture di impiego generale” si intendono:

a)      gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;

(…)

Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine “parti” non va riferito alle parti e alle forniture d’impiego generale, come sopra definite.

(…)».

14      La voce 7307 della NC è così formulata:

«Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:

(…)

7307 93       – – Accessori da saldare testa a testa:

 – – il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm:

(…)

7307 93 19       – – – – altri.

(…)».

15      La voce 7322 della NC è così formulata:

«Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio:

– Radiatori e loro parti:

(…)

7322 19 00       – – altri

(…)».

 Regolamento di esecuzione 2015/23

16      Nella prospettiva di garantire un’applicazione uniforme della NC, la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione 2015/23, che, ai sensi del suo articolo 3, è entrato in vigore il 28 gennaio 2015.

17      I considerando da 1 a 5 del regolamento di esecuzione 2015/23 enunciano:

«(1)      Al fine di garantire l’applicazione uniforme della [NC] allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)      Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della [NC]. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)      In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)      È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1)]. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)      Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale».

18      L’articolo 1 del regolamento di esecuzione 2015/23 prevede quanto segue:

«Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella [NC] nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella».

19      Ai sensi dell’articolo 2 di detto regolamento di esecuzione:

«Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92».

20      L’allegato del regolamento di esecuzione 2015/23 è del seguente tenore:

«

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo di acciaio a forma di «T». Il diametro esterno delle spalle è di 23 mm e il maggior diametro della parte centrale dell’articolo è di 40 mm. Le estremità laterali sono smussate, idonee per una saldatura testa a testa, e la terza estremità è filettata all’interno.

Le estremità laterali devono essere saldate tra i pannelli del radiatore. La terza estremità è utilizzata per l’installazione di una valvola di sfiato o di regolazione o per il collegamento del radiatore a un tubo che lo raccorda, ad esempio, a una caldaia.

Cfr. l’immagine (*).

7 307 93 19

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 a) della sezione XV e dal testo dei codici NC 7307, 7307 93 e 7307 93 19.

L’articolo presenta le caratteristiche oggettive degli accessori per tubi classificati alla voce 7307. Gli articoli della voce 7307 sono, in conformità alla nota 2 a) della sezione XV, parti di impiego generale. Poiché i riferimenti alle parti che figurano tra l’altro nel capitolo 73 non includono riferimenti a parti di impiego generale definite in tale nota, la classificazione dell’articolo alla voce 7322 come parte di radiatori per il riscaldamento centrale è esclusa [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 7322, punto 2 a)].

L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7307 93 19 come altri accessori per tubi di acciaio da saldare testa a testa il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm.

(*) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo

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».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21      Il 9 novembre 2015, la ricorrente nel procedimento principale ha chiesto al Celní úřad pro Olomoucký kraj (ufficio doganale della regione di Olomouc, Repubblica ceca) un’informazione tariffaria vincolante relativa alla classificazione di talune merci. La ricorrente nel procedimento principale ha proposto di classificarle nella sottovoce 7322 19 00 della NC.

22      Le merci oggetto del procedimento principale, che recano i riferimenti «T 74-32», «T 40-32» et «L 35-32», sono pezzi di acciaio saldati fabbricati per radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico.

23      Questi ultimi sono costituiti da due o tre estremità, tra le quali si possono distinguere, da un lato, uno o più spalle disposte in modo da essere collegate alle piastre del radiatore mediante una saldatura testa a testa, e, dall’altro, un’estremità munita di un collo filettato, che serve o a raccordare una valvola di sfiato, una valvola di regolazione o un altro dispositivo, oppure a collegare un qualsiasi tubo che porta a una fonte di calore.

24      Con varie decisioni del 24 novembre 2015, l’ufficio doganale della regione di Olomouc, in conformità al regolamento di esecuzione 2015/23, ha classificato le merci oggetto del procedimento principale nella sottovoce 7307 93 19 della NC.

25      Avverso tali decisioni la ricorrente nel procedimento principale ha presentato reclami dinanzi alla direzione generale delle dogane. Poiché questi ultimi sono stati respinti, essa ha esperito ricorso dinanzi al Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci (Corte regionale di Ostrava, Sezione di Olomouc, Repubblica ceca).

26      Il giudice del rinvio ritiene che, sebbene le merci di cui trattasi nel procedimento principale siano identiche o sufficientemente simili al prodotto indicato dal regolamento di esecuzione 2015/23 e debbano, pertanto, essere classificate nella voce 7307 della NC, quali «accessori per tubi di ghisa, ferro o acciaio» e, più precisamente, nella sottovoce 7307 93 19 della NC, una siffatta classificazione non sarebbe corretta sotto il profilo, in particolare, della natura di tali merci.

27      Il giudice del rinvio rileva che la nota 2 della sezione XV della NC indica che gli oggetti rientranti nella voce 7307 della NC devono essere considerati come «parti e forniture di impiego generale». Esso ritiene che le merci oggetto del procedimento principale costituiscano non già una parte o una fornitura di impiego generale, bensì una parte specifica dei radiatori fabbricata dietro commessa per la ricorrente nel procedimento principale, secondo la documentazione tecnica redatta dal produttore di radiatori. Esse rientrerebbero quindi, per loro natura, nella voce 7322 della NC.

28      Inoltre, il giudice del rinvio ritiene, come la ricorrente nel procedimento principale, che le merci oggetto del procedimento principale non possano essere considerate come accessori e rileva, sotto tale profilo, che, nella sentenza del 26 ottobre 2006, Turbon International (C‑250/05, EU:C:2006:681), la Corte ha giudicato che la nozione di «parti» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento le stesse sono indispensabili e che la nozione di «accessori» comprende elementi di attrezzatura intercambiabili che consentono di adattare un apparecchio a un particolare lavoro o che gli conferiscono possibilità supplementari o, ancora, che lo rendono idoneo ad assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale.

29      Secondo il giudice del rinvio, le merci di cui trattasi nel procedimento principale sono indispensabili al funzionamento del radiatore, con il quale esse formano un insieme. Di conseguenza, devono essere considerate non come «accessori per tubi», ai sensi della voce 7307 della NC, bensì come «parti» di radiatori, rientranti nella voce 7322 della NC.

30      Sulla scorta di tali considerazioni, il giudice del rinvio si interroga sulla validità del regolamento di esecuzione 2015/23 e si chiede, più in particolare, se detto regolamento non abbia esteso illegittimamente la portata della sottovoce 7307 93 19 della NC.

31      In tale contesto, il Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci (Corte regionale di Ostrava, sezione regionale di Olomouc), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia valido il [regolamento di esecuzione 2015/23], nella parte in cui la merce descritta nella colonna 1 della tabella contenuta nell’allegato viene classificata alla sottovoce 7307 93 19 della NC.

2)      Se, in caso di invalidità di tale regolamento, i prodotti di cui trattasi possano essere classificati alla sottovoce 7322 19 00 della NC.

3)      Se, in caso di validità di tale regolamento, i prodotti di cui trattasi debbano essere classificati alla sottovoce 7307 93 19 della NC».

 Sulle questioni pregiudiziali

32      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se la NC debba essere interpretata nel senso che pezzi di acciaio saldati come quelli oggetto del procedimento principale debbano essere classificati nella voce 7307 della NC, come «accessori per tubi» o invece nella voce 7322 della NC, come «parti» di radiatori, e, dall’altro, ed in via subordinata, se il regolamento di esecuzione 2015/23 sia valido.

33      Preliminarmente, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, quando la Corte è adita con un rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Da questo punto di vista, il giudice nazionale si trova senz’altro nella posizione migliore per farlo (v., in particolare, sentenza del 25 febbraio 2016, G.E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

34      Spetterà, quindi, al giudice del rinvio procedere alla classificazione delle merci oggetto del procedimento principale, alla luce degli elementi di risposta forniti dalla Corte alle questioni dal medesimo sollevate.

35      Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre sottolineare, innanzitutto, che le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci sia determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo. Pur non avendo forza vincolante, le note esplicative del SA e della NC forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali (sentenza del 12 giugno 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punti 33 e 35 nonché giurisprudenza ivi citata).

36      Secondo una costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo ai fini della classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (sentenza del 25 febbraio 2016, G.E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

37      La Corte ha altresì giudicato che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione purché sia inerente a detto prodotto, inerenza che deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (sentenze del 13 luglio 2006, Uroplasty, C‑514/04, EU:C:2006:464, punto 42, e del 26 aprile 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, punto 40).

38      Nell’ambito del procedimento principale, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, in quale voce della NC, se la voce 7307 della NC oppure la voce 7322 di quest’ultima, occorra classificare pezzi di acciaio saldati come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.

39      A tal riguardo, dal testo della voce 7307 della NC emerge che quest’ultima include gli accessori per tubi, quali i raccordi, i gomiti e i manicotti, di ghisa, di ferro o di acciaio.

40      La nota esplicativa del SA riguardante la voce 7307 del SA precisa, inoltre, che detta voce comprende un insieme di oggetti di ghisa, ferro o acciaio, destinati essenzialmente a raccordare o congiungere due tubi o elementi tubolari fra loro o un tubo ad un altro dispositivo oppure, ancora, ad otturare certi elementi di tubazione.

41      Il testo della voce 7322 della NC indica, dal canto suo, che tale voce include i radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, nonché le loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio.

42      Ne consegue che, ai fini della classificazione di pezzi di acciaio saldati come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, occorre determinare se essi costituiscano «accessori per tubi», ai sensi della voce 7307 della NC, oppure «parti» di radiatori ai sensi della voce 7322 della NC.

43      Si deve ricordare al riguardo che, sebbene la NC non definisca la nozione di «parti» ai sensi della voce 7322 della NC, dalla giurisprudenza della Corte, elaborata in relazione ai capitoli 84 e 85 della sezione XVI nonché al capitolo 90 della sezione XVIII della NC, risulta che la nozione di «parti» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento queste ultime sono indispensabili. Per poter qualificare un oggetto come «parte» ai sensi dei suddetti capitoli, non basta dimostrare che, senza tale articolo, la macchina o l’apparecchio non sarebbe in grado di rispondere ai bisogni cui è destinato. Occorre altresì accertare che il funzionamento meccanico ed elettrico della macchina o dell’apparecchio in questione dipenda dalla presenza di tale articolo (sentenza del 12 dicembre 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, punto 36).

44      Per garantire l’applicazione coerente ed uniforme della tariffa doganale comune, la nozione di «parti» ai sensi della voce 7322 della NC dovrebbe ricevere la stessa definizione risultante dalla giurisprudenza emessa riguardo ad altri capitoli della NC (v., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, punto 37).

45      Nel caso di specie, dal fascicolo agli atti della Corte risulta che i pezzi di acciaio saldati oggetto del procedimento principale sono indispensabili al funzionamento dei radiatori ai quali sono collegati e con i quali formano un insieme.

46      Di conseguenza, questi ultimi possono essere qualificati come «parti» di radiatori rientranti nella voce 7322 della NC.

47      Tuttavia, si deve ricordare che la Corte ha già dichiarato che la classificazione di un dato prodotto nella voce 7307 della NC come «accessorio per tubi», e dunque come «part[e] e fornitur[a] di impiego generale» ai sensi della nota 2 della sezione XV della NC, esclude la classificazione di tale prodotto come «parte» ai sensi di un’altra voce della NC (sentenza del 12 dicembre 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, punti da 40 a 43).

48      Infatti, ai sensi della nota 2 della sezione XV della NC, le menzioni di «parti» che figurano nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 della NC non vanno riferite alle «parti e alle forniture di impiego generale». La nota 2 della sezione XV della NC precisa che gli oggetti rientranti, in particolare, nella voce 7307 della NC costituiscono «parti e forniture di impiego generale».

49      Di conseguenza, occorre verificare se pezzi di acciaio saldati come quelli di cui trattasi nel procedimento principale debbano essere considerati come «accessori per tubi» rientranti nella voce 7307 della NC e, pertanto, come «parti e forniture di impiego generale», ai sensi della nota 2 della sezione XV della NC, il che escluderebbe la classificazione di tali pezzi come «parti» di radiatori rientranti nella voce 7322 della NC.

50      Si deve a tal proposito sottolineare che, per poter essere qualificato come «part[e] e fornitur[a] di impiego generale», ai sensi della nota 2 della sezione XV della NC, il prodotto in questione deve – sulla base delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive nonché della destinazione d’uso intrinseca a detto articolo – essere destinato a congiungere due tubi o elementi tubolari tra di loro o, ancora, un tubo ad un altro dispositivo (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, punti 41 e 42).

51      Nel caso di specie, come osservato al punto 23 della presente sentenza, i pezzi di acciaio saldati oggetto del procedimento principale sono costituiti da due o tre estremità, tra le quali si possono distinguere, da un lato, uno o più spalle disposte in modo da essere collegate alle piastre del radiatore mediante una saldatura testa a testa, e, dall’altro, un’estremità munita di un collo filettato, che serve o a raccordare una valvola di sfiato, una valvola di regolazione o un altro dispositivo, oppure a collegare un qualsiasi tubo che porta a una fonte di calore.

52      Inoltre, la ricorrente nel procedimento principale ha ammesso, in sede di udienza dinanzi alla Corte, che il diametro interno del collo filettato di cui sono dotati i pezzi di acciaio saldati oggetto del procedimento principale corrisponde al diametro classico utilizzato, in generale, per gli accessori per tubi.

53      Ne consegue che pezzi di acciaio saldati come quelli di cui trattasi nel procedimento principale devono essere considerati – fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone – come «parti e forniture di impiego generale», ai sensi della nota 2 della sezione XV della NC e, più in particolare, come «accessori per tubi» rientranti nella voce 7307 della NC.

54      Per quanto concerne la validità del regolamento di esecuzione 2015/23, si deve ricordare che, per costante giurisprudenza della Corte, da un lato, un regolamento di classificazione è adottato dalla Commissione quando la classificazione di un particolare prodotto nella NC può porre difficoltà o essere oggetto di controversia e, dall’altro, un regolamento siffatto ha una portata generale in quanto si applica non ad un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello oggetto di tale classificazione (sentenze del 19 febbraio 2009, Kamino International Logistics, C‑376/07, EU:C:2009:105, punto 63, nonché del 26 aprile 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

55      Nel caso di specie, le informazioni contenute nella decisione di rinvio non consentono di determinare in modo chiaro se i pezzi di acciaio saldati oggetto del procedimento principale siano identici al prodotto di cui al regolamento di esecuzione 2015/23 e se pertanto quest’ultimo sia applicabile a tali pezzi.

56      Anche volendo assumere che il suddetto regolamento di esecuzione sia applicabile, la Corte ha già dichiarato che una siffatta applicazione non è necessaria allorché la Corte, rispondendo ad una questione pregiudiziale, abbia fornito al giudice del rinvio tutti gli elementi necessari per classificare un prodotto nella voce idonea della NC (sentenza del 26 aprile 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, punto 62).

57      Ne consegue che, poiché dalle considerazioni che precedono risulta che la Corte ha fornito al giudice del rinvio tutti gli elementi necessari per la classificazione dei pezzi di acciaio saldati oggetto del procedimento principale nella voce idonea della NC, non occorre pronunciarsi sulla validità del regolamento di esecuzione 2015/23.

58      In considerazione di tutto quanto precede, alle questioni sollevate occorre rispondere dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che pezzi di acciaio saldati come quelli di cui trattasi nel procedimento principale devono essere classificati – fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone – nella voce 7307 della NC, quali «accessori per tubi».

 Sulle spese

59      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che pezzi di acciaio saldati come quelli di cui trattasi nel procedimento principale devono essere classificati – fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone – nella voce 7307 della nomenclatura combinata, quali «accessori per tubi».

Firme


*      Lingua processuale: il ceco.