Language of document : ECLI:EU:F:2013:141

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

20 settembre 2013

Causa F‑99/11

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Retribuzione – Pagamento degli arretrati di retribuzione – Interesse ad agire – Ricorso manifestamente irricevibile»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione con cui la Commissione europea ha respinto la sua domanda del 20 agosto 2010 di pagamento di un arretrato di retribuzione per il periodo compreso tra il 1° giugno 2005 ed il 31 luglio 2010.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

Funzionari – Ricorso dei funzionari – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

Affinché un funzionario o un ex funzionario possa chiedere, nell’ambito di un ricorso proposto in base agli articoli 90 e 91 dello Statuto, l’annullamento di un atto che gli arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, egli deve possedere, al momento della proposizione del ricorso, un interesse effettivo e attuale, sufficientemente rilevante all’annullamento di tale atto, interesse che presuppone che la domanda, in virtù del risultato prodotto, possa procurargli un vantaggio.

(v. punto 22)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 29 novembre 2006, Agne-Dapper e altri/Commissione e altri, T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 e T‑139/05, punto 35 e la giurisprudenza citata