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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 27 dicembre 2018 – Crédit Logement SA / OE

(Causa C-829/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Paris

Parti

Attrice: Crédit Logement SA

Convenuto: OE

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993 1 e il principio di effettività del diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di una norma di diritto interno che impedisce al giudice di valutare il carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato con un professionista quando il fideiussore professionista che garantisce l’adempimento del contratto ha informato il debitore-consumatore del fatto che avrebbe proceduto al pagamento e quest’ultimo non gli ha indicato le eccezioni da opporre.

Se il riferimento, nel testo del contratto, al fatto che il rischio di cambio gravi sul mutuatario, più l’aggiunta di tabelle di ammortamento possano rendere la clausola «chiara e comprensibile» ai sensi della direttiva, in mancanza di simulazioni che rappresentino diverse ipotesi, anche sfavorevoli, di evoluzione del tasso di cambio.

Se l’onere della prova tanto di aver fornito al consumatore gli elementi necessari alla chiarezza e comprensibilità della clausola, quanto della chiarezza e comprensibilità stesse della clausola, incomba al professionista o al consumatore.

Nel caso in cui il Tribunale ritenga abusive le clausole da 1.2.1 a 1.2.9 e 2.8 del contratto perché non sono state formulate in modo sufficientemente chiaro e comprensibile, se occorra dichiarare non scritte tutte le clausole finanziarie, compresa la clausola relativa agli interessi, oppure soltanto le clausole relative alla variazione del tasso di cambio e la clausola di valuta, lasciando sussistere un tasso fisso d’interessi, in euro, o se occorra ipotizzare ancora un’altra sanzione.

Se, nell’ambito dell’esame della precedente questione, il Tribunale debba assicurarsi che la sanzione così disposta sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).