Language of document : ECLI:EU:F:2010:9

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

23 febbraio 2010


Causa F‑7/09


Marie-Hélène Faria

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto informativo — Esercizio di valutazione 2006/2007 — Domanda di annullamento del rapporto informativo — Errore manifesto di valutazione — Risarcimento del danno morale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Faria chiede, sostanzialmente, da una parte, l’annullamento del suo rapporto informativo redatto per il periodo 1° ottobre 2006 ‑ 30 settembre 2007 e, dall’altra, la condanna dell’UAMI al pagamento di una somma di EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno morale da lei asseritamente subito.

Decisione: Il rapporto informativo della ricorrente, redatto dall’UAMI per il periodo 1° ottobre 2006 ‑ 30 settembre 2007, è annullato. Per il resto, il ricorso è respinto. L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese della ricorrente. La ricorrente sopporterà un quarto delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Valutazione — Rapporto informativo

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari — Valutazione — Rapporto informativo — Errore manifesto di valutazione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Funzionari — Valutazione — Rapporto informativo — Tempo di lavoro dedicato a due funzioni diverse

(Statuto dei funzionari, art. 43)

4.      Funzionari — Valutazione — Rapporto informativo — Valutazione del rendimento di un funzionario

(Statuto dei funzionari, art. 43)

5.      Funzionari — Valutazione — Rapporto informativo — Oggetto delle valutazioni di ordine generale

(Statuto dei funzionari, art. 43)

6.      Funzionari — Valutazione — Rapporto informativo — Errore manifesto di valutazione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

7.      Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Annullamento dell’atto illegittimo impugnato — Risarcimento adeguato del danno morale

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      Non spetta al Tribunale della funzione pubblica sostituire la sua valutazione a quella delle persone incaricate di valutare il lavoro della persona valutata, dato che le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale per valutare il lavoro dei propri funzionari. Pertanto, salvo in caso di errore di fatto, di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere, non spetta al Tribunale sindacare il merito della valutazione ad opera dell’amministrazione, in un rapporto informativo, sulle capacità professionali di un funzionario, qualora essa contenga giudizi complessi di valore che, per la loro natura, non si prestano ad una verifica obiettiva.

(v. punto 44)

Riferimento:

Corte: 1° giugno 1983, cause riunite 36/81, 37/81 e 218/81, Seton/Commissione (Racc. pag. 1789, punto 23)

Tribunale di primo grado: 24 gennaio 1991, causa T‑63/89, Latham/Commissione (Racc. pag. II‑19, punto 19); 26 ottobre 1994, causa T‑18/93, Marcato/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑681, punto 45); 20 maggio 2003, causa T‑179/02, Pflugradt/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑149 e II‑733, punto 46); 25 ottobre 2005, causa T‑96/04, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑343 e II‑1523, punto 41), e 13 luglio 2006, causa T‑285/04, Andrieu/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑161 e II‑A‑2‑775, punto 99)

2.      Al fine di dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nella redazione del suo rapporto informativo, un funzionario dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) può basarsi su un raffronto tra le varie versioni del detto rapporto se le stesse sono portate a termine, vale a dire controfirmate dal valutatore e dal vidimatore, e se fanno parte della procedura in senso proprio di redazione del rapporto informativo prevista dalle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto, adottate dall’Ufficio e applicabili in caso di disaccordo dell’interessato con il contenuto delle varie versioni del rapporto informativo.

(v. punto 45)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 6 marzo 2008, causa F‑46/06, Skareby/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑69 e II‑A‑1‑337, punto 95 e giurisprudenza ivi citata)

3.      È viziato da inesattezza materiale un rapporto informativo in cui si precisa che, sulla totalità del periodo di riferimento, un funzionario ha dedicato la metà del proprio tempo di lavoro ad un posto e l’altra metà ad un altro posto e in cui, pertanto, si valuta il lavoro dell’interessato su tale base, mentre risulta, sommando le varie percentuali di tempo di lavoro per posto, che il detto funzionario ha dedicato un po’ meno di due terzi del proprio tempo al primo posto e un po’ di più di un terzo al secondo.

(v. punti 48 e 49)

4.      Per la sua incidenza sul rendimento o sulla condotta nel servizio dei funzionari, il carico di lavoro, quando è anormalmente gravoso, costituisce uno dei fattori che le istituzioni non possono trascurare nella valutazione delle prestazioni del loro personale.

Anche se i valutatori, nell’esercizio del potere discrezionale loro riconosciuto, sono liberi di determinare il modo in cui terranno conto di un carico di lavoro anormalmente gravoso e di decidere, se del caso, di non mitigare i propri criteri di valutazione, essi non possono però sottacere interamente un siffatto carico di lavoro, dato che dalle valutazioni contenute nel rapporto informativo deve risultare, seppure in maniera succinta, che i loro redattori ne hanno tenuto conto.

Tra le diverse problematiche e difficoltà di cui i valutatori devono tener conto valutando il livello di rendimento di un funzionario o il suo comportamento in servizio figurano quelle legate alla mancanza di personale e al sovraccarico di lavoro che ne deriva per i funzionari interessati.

Per un funzionario il cumulo di due funzioni rappresenta per definizione un evidente sovraccarico di lavoro cui un rapporto informativo deve quindi fare riferimento.

(v. punti 52 e 53)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 31 gennaio 2007, causa T‑236/05, Aldershoff/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑13 e II‑A‑2‑75, punto 85)

5.      La valutazione generale deve rispecchiare le valutazioni analitiche in seno allo stesso rapporto informativo.

Ammettere che sensibili miglioramenti apportati alle valutazioni analitiche possano non condurre a modificare le valutazioni generali, cioè quelle che sono particolarmente prese in considerazione in occasione degli esercizi di promozione, contrasterebbe con l’esigenza di coerenza tra questi due tipi di valutazioni.

(v. punti 55 e 57)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 marzo 2007, causa T‑110/04, Sequeira Wandschneider/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑73 e II‑A‑2‑533, punto 110 e giurisprudenza ivi citata)

6.      È viziato da errore manifesto di valutazione un rapporto informativo che contenga un’inesattezza materiale quanto al tempo di lavoro dedicato dal funzionario interessato a ciascuna delle funzioni valutate nel detto rapporto, sia privo di ogni riferimento al carico di lavoro del funzionario e risulti incoerente rispetto alle prime versioni del detto rapporto.

(v. punto 58)

7.      L’annullamento di un atto dell’amministrazione impugnato da un funzionario può costituire, di per sé, un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale eventualmente subito dal funzionario o dall’agente, a meno che l’atto illegittimo dell’amministrazione non contenga una valutazione delle capacità o del comportamento del funzionario che possa ferire quest’ultimo.

(v. punto 64)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 dicembre 2000, causa T‑223/99, Dejaiffe/UAMI (Racc. PI pagg. I‑A‑277 e II‑1267, punto 91 e giurisprudenza ivi citata)