Language of document : ECLI:EU:F:2011:39

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

13 aprile 2011

Causa F‑30/09

Dhikra Chaouch

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Retribuzione – Indennità di prima sistemazione – Determinazione dei diritti – Entrata in servizio in qualità di funzionario in prova – Considerazione di un cambiamento di residenza dopo la nomina in ruolo – Obbligo di residenza a carico di un funzionario ai sensi dell’art. 20 dello Statuto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Chaouch chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione con cui la Commissione le nega la concessione dell’indennità di prima sistemazione.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Rimborso delle spese – Indennità di prima sistemazione – Presupposti per la concessione

(Statuto dei funzionari, art. 20; allegato VII, art. 5)

2.      Funzionari – Rimborso delle spese – Indennità di prima sistemazione – Presupposti per la concessione

(Statuto dei funzionari, art. 20; allegato VII, art. 5)

1.      Perché un funzionario benefici dell’indennità di prima sistemazione devono ricorrere tre condizioni cumulative. Occorre innanzi tutto essere funzionari di ruolo. Si deve altresì dimostrare di aver dovuto cambiare la residenza per soddisfare gli obblighi dell’art. 20 dello Statuto. Quest’ultima condizione presenta a sua volta una doppia articolazione, da una parte, quella di aver dovuto cambiare residenza a seguito del disagio causato, per l’esercizio delle funzioni, dalla distanza tra la residenza e il luogo della sede di servizio, e, dall’altra, quella di dimostrare l’effettivo cambiamento di residenza.

(v. punto 55)

2.      Alla luce del rinvio operato dall’art. 5 dell’allegato VII dello Statuto all’art. 20 dello Statuto stesso, è chiaro che occorre applicare gli stessi criteri di valutazione, da un lato, per determinare se un funzionario abbia o meno «dovuto cambiare residenza» al fine di poter beneficiare dell’indennità di prima sistemazione e, dall’altro, per determinare se un funzionario rispetti o meno gli obblighi di residenza ad esso incombenti in forza dell’art. 20 dello Statuto, in particolare, il fatto di risiedere «a una distanza [dalla sede di servizio] conciliabile con l’adempimento delle sue funzioni».

L’uso degli stessi criteri di valutazione per applicare, da un lato, l’art. 5 dell’allegato VII dello Statuto e, dall’altro, l’art. 20 dello Statuto stesso comporta pertanto il rischio che l’adottare un orientamento favorevole ai diritti di taluni funzionari che intendono beneficiare dell’indennità di prima sistemazione abbia come conseguenza automatica quella di imporre ad altri funzionari, in situazione analoga, ma che preferiscono, al contrario, rimanere ad una certa distanza dal luogo della loro sede di servizio, di cambiare il luogo di residenza.

Per giunta, tanto le disposizioni dell’art. 20 dello Statuto quanto quelle dell’art. 5 dell’allegato VII dello Statuto stesso prevedono che il funzionario «deve» cambiare residenza, il che implica una necessità e restringe il margine di manovra dell’amministrazione. Quest’ultima può quindi accordare l’indennità di prima sistemazione solo quando risulti manifestamente che l’esercizio delle funzioni è perturbato a seguito della distanza che separa il luogo di residenza del funzionario dal luogo della sua sede di servizio.

Infine, il legislatore non ha inteso fissare un limite spaziale, determinato in unità chilometriche, come avviene per esempio in materia di indennità di nuova sistemazione. Se è vero quindi che incombe all’amministrazione, poi al giudice in caso di contestazione, basarsi essenzialmente, nella loro valutazione, sulla distanza in chilometri tra il luogo di residenza del funzionario e il luogo della sua sede di servizio, non è per questo escluso che circostanze di fatto proprie di ciascun caso di specie, ad esempio le difficoltà concrete incontrate per effettuare quotidianamente il tragitto tra il luogo di residenza e quello della sede di servizio, siano anch’esse prese in considerazione per determinare se la distanza in questione sia tale da essere «conciliabile con l’adempimento delle sue funzioni» da parte dell’interessato.

(v. punti 60‑63)