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Ricorso presentato il 31 agosto 2007 - Marcuccio / Commissione

(Causa F-87/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la nota datata 18 dicembre 2006, prot. ADMIN.B.2 MB/hm (2006) 29517;

annullare la decisione, comunque formatasi, mercé alla quale venne in essere il rigetto, da parte della convenuta, della domanda del ricorrente datata 2 agosto 2006, da lui inoltrata all'autorità che ha il potere di nomina al fine di ottenere, da un lato, il risarcimento di quella parte già prodottasi a tale data del danno subito dal ricorrente e cagionato da atti, fatti e comportamenti illeciti concernenti tre certificati medici prodotti dal ricorrente nell'estate del 2001 (il prosieguo: il "danno in causa"), e, dall'altro lato, l'autorizzazione in base all'articolo 19 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee a deporre negli instaurandi giudizi che il ricorrente intende formare in relazione agli atti, fatti e comportamenti suddetti nonché a produrre innanzi le competenti giurisdizioni una nota datata 14 agosto 2001, a firma del capo unità vicario del servizio medico della Commissione;

annullare, per quanto necessario, la nota datata 27 aprile 2007, rif. ADMIN.B.2/MB/ade D(07) 9132, con la quale fu rigettato il reclamo datato 12 gennaio 2007 formato dal ricorrente avverso il rigetto della domanda datata 2 agosto 2006;

accertare gli atti, fatti e comportamenti di cui alla domanda del 2 agosto 2006 del ricorrente, nonché, quantomeno in via incidentale, dichiarare l'illiceità dei medesimi;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 100 000, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa, a titolo di risarcimento di quella parte del danno in causa già prodottasi alla data odierna;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra domani e quello in cui, integralmente accolte le conclusioni di questo ricorso, le relative decisioni saranno senza eccezione alcuna eseguite, la somma di EUR 20, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta e equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente, a titolo di risarcimento di quella parte del danno in causa che si produrrà nel lasso di tempo che va da domani fino al giorno di esecuzione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i tre seguenti motivi di ricorso: 1) carenza assoluta di motivazione, anche per illogicità, incongruenza, irragionevolezza, confusione e pretestuosità delle ragioni addotte dalla convenuta; 2) violazione di legge avente carattere grave, palese e manifesto; 3) violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione.

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