Language of document : ECLI:EU:F:2010:168

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

15 dicembre 2010


Causa F‑66/09


Roberta Saracco

contro

Banca centrale europea

«Funzione pubblica — Personale della BCE — Aspettativa per motivi personali — Durata massima — Diniego di proroga»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato CE, con il quale la sig.ra Saracco chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione della BCE del 14 ottobre 2008, con cui le viene negata la concessione della proroga, sino al 31 ottobre 2009, dell’aspettativa per motivi personali di cui ella beneficiava sino a quel momento.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà la totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Agenti della Banca centrale europea — Ricorso — Oggetto

(Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 42)

2.      Funzionari — Agenti della Banca centrale europea — Aspettativa per motivi personali — Durata massima

(Regolamento interno della Banca centrale europea, art. 11.2; condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 30; norme applicabili al personale della Banca centrale europea)

3.      Atti delle istituzioni — Applicazione nel tempo

4.      Funzionari — Agenti della Banca centrale europea — Condizioni generali in materia di mobilità — Ambito di applicazione — Dipendenti in aspettativa per motivi personali — Inclusione

(Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 30; norme applicabili al personale della Banca centrale europea, art. 5.12)

5.      Funzionari — Agenti della Banca centrale europea — Aspettativa per motivi personali — Durata massima — Valutazione — Considerazione del periodo precedente all’entrata in vigore delle condizioni generali in materia di mobilità — Ammissibilità

6.      Funzionari — Dovere di sollecitudine dell’amministrazione — Portata — Rispetto da parte della Banca centrale europea

1.      Non spetta al giudice dell’Unione, nell’ambito del suo sindacato di legittimità fondato sull’art. 42 delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, emettere declaratorie in diritto.

(v. punto 39)

2.      In forza dell’art. 11.2 del regolamento interno della Banca centrale europea, il comitato esecutivo è competente ad adottare norme a contenuto organizzativo vincolanti nei confronti del personale e ciò anche nell’ambito dei rapporti di lavoro tra la Banca e il suo personale.

Per giunta, nessuna delle disposizioni delle condizioni di impiego del personale e delle norme applicabili al personale della Banca osta a che la durata dell’aspettativa per motivi personali, prevista dall’art. 30 di dette condizioni di impiego, sia limitata. Di conseguenza, il comitato esecutivo della Banca può legittimamente fissare una norma che limita ad un massimo di tre anni la durata di un’aspettativa non retribuita nel caso in cui quest’ultima sia concessa ad un dipendente che intenda lavorare presso un’altra organizzazione, anche se una norma del genere può avere l’effetto di limitare la durata dell’aspettativa per motivi personali di cui beneficiano gli agenti sul fondamento dell’art. 30 delle condizioni di impiego.

(v. punti 62, 65, 66 e 82)

3.      Le norme di diritto sostanziale devono essere interpretate nel senso che riguardano situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore solo qualora dalla loro lettera, dalla loro ratio o dalla loro struttura risulti chiaramente che va loro attribuita tale efficacia.

Tuttavia, una norma nuova, in particolare qualora si tratti di una norma sostanziale, è in linea di principio applicabile immediatamente, anche agli effetti futuri di una situazione sorta anteriormente alla sua entrata in vigore.

A questo proposito, per quanto riguarda un atto che fissa la durata massima applicabile all’aspettativa non retribuita, in forza dell’efficacia immediata delle nuove norme e in mancanza di indicazione di una data prima della quale i periodi di aspettativa non devono essere presi in considerazione, le disposizioni dell’atto si applicano immediatamente anche agli effetti futuri di situazioni sorte anteriormente alla loro entrata in vigore. Ciò vale nel caso dei periodi di aspettativa non retribuita compiuti prima dell’entrata in vigore delle dette disposizioni.

(v. punti 75-77)

Riferimento:

Corte: 29 gennaio 2002, causa C‑162/00, Pokrzeptowicz-Meyer (Racc. pag. I‑1049, punti 49 e 50)

4.      Le condizioni generali in materia di mobilità presso la Banca centrale europea determinano il regime giuridico applicabile al personale della Banca in posizione di «mobilità esterna». Esse precisano che tale posizione comprende, in particolare, il caso delle persone alle quali un’aspettativa non retribuita è stata accordata per permettere loro di lavorare per conto di altre organizzazioni.

Tuttavia, la circostanza che tale aspettativa non retribuita rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 30 delle condizioni di impiego del personale della Banca, nonché dell’art. 5.12 delle norme applicabili al personale della Banca, e costituisca, di conseguenza, un’aspettativa per motivi personali non ha l’effetto, di per se stessa, di escludere il beneficiario di tale aspettativa dall’ambito di applicazione delle dette condizioni generali in materia di mobilità presso la Banca.

(v. punti 79 e 81)

5.      La presa in considerazione da parte della Banca centrale europea del periodo di aspettativa per motivi personali di cui aveva beneficiato uno dei suoi agenti prima dell’entrata in vigore delle condizioni generali in materia di mobilità presso la Banca, al fine di valutare se la durata massima applicabile all’aspettativa non retribuita per motivi personali fosse raggiunta, non rimette in discussione una situazione costituita o un diritto acquisito qualora: in primo luogo, l’interessato abbia potuto beneficiare, sino al suo termine, dell’aspettativa per motivi personali che gli era stata concessa; in secondo luogo, le dette condizioni generali non introducano un diritto per gli agenti di beneficiare, a partire dalla loro entrata in vigore, di un’aspettativa non retribuita di tre anni, ma si limitino a prevedere la durata massima di tale aspettativa che, in mancanza di precisazioni al riguardo in tale normativa, deve ritenersi non applicabile unicamente alle domande di aspettativa non retribuita che siano presentate dopo l’entrata in vigore delle citate condizioni generali; in terzo luogo, l’interessato non abbia disposto, prima dell’entrata in vigore delle dette condizioni generali, in forza di una norma o di una decisione dell’amministrazione, di un diritto di beneficiare di un’aspettativa non retribuita di durata superiore a tre anni, in quarto luogo, non sia dimostrato e neppure asserito che un diritto quesito, distinto dal diritto ad un’aspettativa, sia rimesso in discussione.

(v. punti 89-91, 93 e 95)

6.      La nozione di dovere di sollecitudine dell’amministrazione rispecchia l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci creati dallo Statuto nei rapporti fra la pubblica amministrazione e i dipendenti del servizio pubblico. Tale equilibrio implica in particolare che, nel pronunciarsi sulla situazione di un funzionario, l’amministrazione prende in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la sua decisione e, nel farlo, tenga conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente interessato.

Il dovere di sollecitudine, che dev’essere preso in considerazione dalle istituzioni quando adottano nei confronti di uno dei loro funzionari un atto che gli arreca pregiudizio, si impone anche alla Banca centrale europea quando adotta un atto del genere nei confronti di uno dei suoi agenti.

(v. punti 106 e 107)

Riferimento:

Corte: 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione (Racc. pag. 1677, punto 22), e 29 giugno 1994, causa C‑298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. I‑3009, punto 38)