Language of document : ECLI:EU:F:2011:12

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

15 febbraio 2011

Causa F‑76/09

AH

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Previdenza sociale — Artt. 72 e 76 bis dello Statuto — Disposizioni generali di esecuzione — Stato di dipendenza — Coniuge superstite di un funzionario in pensione — Rigetto della domanda di presa a carico integrale delle spese di assistenza infermieristica e di concessione di un aiuto finanziario — Ricorso tardivo — Irricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale AH chiede l’annullamento della decisione della Commissione, in qualità di autorità che ha il potere di nomina, del 22 giugno 2009, recante rigetto della sua domanda di rimborso spese per cure a domicilio.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. AH sopporterà la totalità delle spese.

Massime

1.      Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma

[Statuto della Corte di giustizia, art. 19, n. 3, e allegato I, art. 7, nn. 1 e 3; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, n. 1, lett. e)]

2.      Funzionari — Ricorso — Previo reclamo amministrativo — Termini — Norma di ordine pubblico

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari — Ricorso — Previo reclamo amministrativo — Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

1.      A tenore dell’art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla parte convenuta di preparare le proprie difese e al detto Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, se del caso, senza ulteriori informazioni. Per garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dal ricorso stesso.

Ciò vale tanto più in quanto, ai sensi dell’art. 7, n. 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica comprende, in linea di massima, un solo scambio di memorie, salvo decisione contraria di tale Tribunale.

L’art. 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica conformemente all’art. 7, n. 1, dell’allegato I dello stesso Statuto, prevede che le parti diverse dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e dall’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio (AELE), prevista da detto accordo, devono essere rappresentate da un avvocato. Il ruolo essenziale di quest’ultimo, in quanto ausiliario della giustizia, è appunto quello di basare le conclusioni del ricorso su argomenti di diritto sufficientemente comprensibili e coerenti, tenendo appunto conto del fatto che la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica comprende in linea di principio un solo scambio di memorie.

Dato che nel ricorso non viene dedotto alcun motivo né argomento a sostegno dell’annullamento della decisione impugnata e non viene menzionata neppure la disposizione dello Statuto sulla quale esso si fonda, esso non risponde manifestamente ai requisiti minimi di chiarezza e di precisione tali da consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale della funzione pubblica di statuire su questo capo della domanda.

(v. punti 29‑33)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 28 aprile 1993, causa T‑85/92, De Hoe/Commissione (punto 20); 21 maggio 1999, causa T‑154/98, Asia Motor France e a./Commissione (punto 42), e 15 giugno 1999, causa T‑277/97, Ismeri Europa/Corte dei conti (punto 29)

Tribunale della funzione pubblica: 26 giugno 2008, causa F‑1/08, Nijs/Corte dei conti (punto 25)

2.      Il termine di tre mesi per presentare un reclamo contro un atto che arreca pregiudizio così come quello di tre mesi per proporre ricorso avverso una decisione esplicita o tacita di rigetto del reclamo, previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, sono di ordine pubblico e sono sottratti alla disponibilità delle parti e del giudice, essendo stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche. Questi termini devono essere considerati validi per qualsiasi impugnazione di un atto soggetto a sindacato del giudice dell’Unione, a prescindere dalla sua natura.

(v. punto 35)

Riferimento:

Corte: 4 febbraio 1987, causa 276/85, Cladakis/Commissione (punto 11)

Tribunale di primo grado: 17 ottobre 1991, causa T‑129/89, Offermann/Parlamento (punti 31 e 34), e 8 marzo 2006, causa T‑289/04, Lantzoni/Corte di giustizia (punti 40 e 41)