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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 – Guinet / BEI

(Causa F-107/12)1

(Funzione pubblica – Personale della BEI – Regime pensionistico – Trasferimento dei diritti a pensione – Compensazione degli svantaggi derivanti dal ritardo nel trasferimento dei diritti a pensione –Requisito del trasferimento effettivo dei diritti a pensione in un regime pensionistico diverso da quello della BEI – Principio della parità di trattamento)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Guinet (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams, G. Nuvoli, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Annullamento della decisione di rigetto implicita della BEI della domanda del ricorrente di calcolare le annualità di pensione rivalutate e della domanda di risarcimento

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Guinet sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare i tre quarti delle spese sostenute dalla Banca europea per gli investimenti.

La Banca europea per gli investimenti sopporterà un quarto delle proprie spese.

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1 GU C 366 del 24.11.2012, pag. 41.