Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 – Guinet / BEI
(Causa F-107/12)1
(Funzione pubblica – Personale della BEI – Regime pensionistico – Trasferimento dei diritti a pensione – Compensazione degli svantaggi derivanti dal ritardo nel trasferimento dei diritti a pensione –Requisito del trasferimento effettivo dei diritti a pensione in un regime pensionistico diverso da quello della BEI – Principio della parità di trattamento)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Philippe Guinet (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams, G. Nuvoli, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Annullamento della decisione di rigetto implicita della BEI della domanda del ricorrente di calcolare le annualità di pensione rivalutate e della domanda di risarcimento
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Il sig. Guinet sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare i tre quarti delle spese sostenute dalla Banca europea per gli investimenti.
La Banca europea per gli investimenti sopporterà un quarto delle proprie spese.
________________________1 GU C 366 del 24.11.2012, pag. 41.