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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 22 maggio 2019 – AX / Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice

(Causa C-397/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti

Ricorrente: AX

Resistente: Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice

Questioni pregiudiziali

Se il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006 1 , debba essere considerato un atto compiuto da un’istituzione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che può essere sottoposto all’interpretazione della Corte di giustizia.

Se il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, costituisca parte integrante del trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, firmato dalla Romania a Lussemburgo il 25 aprile 2005, e vada interpretato e applicato alla luce delle disposizioni del medesimo. Se i requisiti formulati nelle relazioni elaborate nel quadro di detto meccanismo siano vincolanti per lo Stato rumeno e, in caso di risposta affermativa, se il giudice nazionale incaricato dell’applicazione, nell’ambito delle proprie competenze, delle disposizioni del diritto dell’Unione sia obbligato a garantire l’applicazione di tali norme, all’occorrenza rifiutando, d’ufficio, l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale contrarie ai requisiti formulati nelle relazioni elaborate in applicazione di tale meccanismo.

Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che l’obbligo, per la Romania, di rispettare i requisiti imposti dalle relazioni elaborate nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito con la decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, rientri nell’obbligo dello Stato membro di rispettare i principi dello Stato di diritto.

Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in particolare l’obbligo di rispettare i valori dello Stato di diritto, ostino a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 96, paragrafo 3, lettera a), della legge n. 303/2004 sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri, che definisce in modo lapidario e astratto l’errore giudiziario come l’esecuzione di atti processuali in palese violazione delle norme di diritto sostanziale e processuale, senza specificare la natura delle disposizioni giuridiche violate, l’ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis di tali disposizioni nel processo, le modalità, il termine e le procedure per l’accertamento della violazione delle norme giuridiche, l’organo competente ad accertare la violazione di tali disposizioni giuridiche, creando la possibilità che venga esercitata una pressione indiretta sui magistrati.

Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in particolare l’obbligo di rispettare i valori dello Stato di diritto, ostino a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 96, paragrafo 3, lettera b), della legge n. 303/2004 sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri, che definisce l’errore giudiziario come la pronuncia di una sentenza definitiva manifestamente contraria alla legge o in contrasto con la situazione di fatto risultante dalle prove acquisite nel procedimento, senza indicare la procedura per l’accertamento della predetta contrarietà e senza definire in concreto il significato di tale contrarietà della decisione giurisdizionale rispetto alle disposizioni giuridiche applicabili e alla situazione di fatto, sicché si crea la possibilità di bloccare l’attività di interpretazione della legge e delle prove da parte del magistrato (giudice e pubblico ministero).

Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in particolare l’obbligo di rispettare i valori dello Stato di diritto, ostino a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 96, paragrafo 3, della legge n. 303/2004 sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri, in forza della quale viene riconosciuta la responsabilità civile patrimoniale del magistrato (giudice o pubblico ministero) nei confronti dello Stato esclusivamente sulla base della valutazione di quest’ultimo, e eventualmente della relazione consultiva dell’Ispettorato, riguardo al dolo o alla negligenza grave del magistrato nel commettere l’errore materiale, senza che il magistrato abbia la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti della difesa, sicché si crea la possibilità di avviare e finalizzare, in modo arbitrario, la procedura per il riconoscimento della responsabilità materiale del magistrato nei confronti dello Stato.

Se l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea, in particolare l’obbligo di rispettare i valori dello Stato di diritto, osti ad una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 539, paragrafo 2, ultima frase, in combinato disposto con l’articolo 541, paragrafi 2 e 3 del codice di procedura penale, che concedono al convenuto, sine die e in modo implicito, un mezzo di impugnazione straordinario sui generis avverso una decisione giurisdizionale definitiva sulla legittimità della custodia cautelare, in caso di assoluzione nel merito dell’imputato, mezzo di impugnazione che viene trattato unicamente dinanzi al giudice civile, nel caso in cui l’illegittimità della custodia cautelare non sia stata accertata dalla sentenza del giudice penale, in violazione del principio di prevedibilità e accessibilità della norma giuridica, della specializzazione del giudice e della certezza del diritto.

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1 Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).