Language of document : ECLI:EU:F:2008:37

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

2 aprile 2008 (*)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa F‑64/07,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

S, funzionario del Parlamento europeo, residente a Firenze, rappresentato dagli avv.ti R. Mastroianni e F. Ferraro,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dalle sig.re C. Burgos e A. Lukošiūtė e dal sig. G. Ricci, in qualità di agenti,

convenuto,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con lettera pervenuta via fax alla cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2008 (mentre l’originale è stato depositato il 12 marzo seguente), S ha informato il Tribunale che intendeva rinunciare agli atti, ai sensi dell’art. 74 del regolamento di procedura.

2        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 13 marzo 2008, il convenuto ha comunicato al Tribunale che non aveva osservazioni da presentare in merito alla rinuncia agli atti comunicata dalla parte ricorrente e chiedeva al Tribunale di condannare quest’ultimo a sopportare le proprie spese, ai sensi dell’art. 89, n. 5, del regolamento di procedura.

3        Di conseguenza, a norma dell’art. 74 del regolamento di procedura, la presente causa dev’essere cancellata dal ruolo del Tribunale.

4        Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo secondo di tale regolamento, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale dalla data dell’entrata in vigore di tale regolamento di procedura, vale a dire dal 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

5        Conformemente all’art. 87, n. 5, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, in forza dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Si deve pertanto disporre che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa F‑64/07, S/Parlamento, è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2)      Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.

Lussemburgo, 2 aprile 2008

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: l’italiano.