Language of document :

Impugnazione proposta il 24 gennaio 2019 dal Mouvement pour une Europe des nations et des libertés avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 27 novembre 2018, T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés / Parlamento

(Causa C-60/19 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (rappresentante: A. Varaut, avocat)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione del Parlamento del 12 settembre 2016, che dichiara inammissibili talune spese ai fini di una sovvenzione a titolo dell’esercizio finanziario 2015;

condannare il Parlamento all’integralità delle spese;

riconoscere quanto dovuto al ricorrente a titolo di spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) ha pubblicato un manifesto relativo alla crisi migratoria e all’accordo di Schengen recante il suo logo, nonché, molto più discretamente, quelli del Front National e del Vlaams Belang.

Il Parlamento ha respinto la spesa relativa a tale manifesto considerando che essa costituiva un indebito vantaggio per un partito politico nazionale.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso del MENL diretto all’annullamento di tale decisione.

Il MENL chiede l’annullamento della sentenza impugnata per i seguenti errori di diritto:

I fatti sono stati snaturati, in quanto, dopo aver constatato che l’Ufficio di presidenza del Parlamento non era a conoscenza dei motivi di difesa del MENL, il Tribunale ha ciononostante considerato che il ricorrente aveva potuto difendersi in quanto i suoi motivi erano stati trasmessi a uno dei membri dell’Ufficio di presidenza;

L’articolo 41 della Carta, l’articolo 16 del Codice europeo di buona condotta amministrativa e l’articolo 8 della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 29 marzo 2004, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo1 , sono stati violati nella parte in cui il Tribunale ha considerato che un lavoro decisionale dei servizi del Parlamento poteva sostituire una decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento;

Il Tribunale ha erroneamente respinto l’eccezione di illegittimità dell’articolo 7 del regolamento n. 2004/2003, sollevata ex articolo 277 TFUE, dichiarando che il contenuto del divieto del finanziamento indiretto è una nozione giuridica indeterminata, pur ammettendo di applicarla;

Il Tribunale ha violato l’articolo 7 del regolamento n. 2004/2003 considerando che la presenza, su un manifesto di un partito politico europeo, del logo di un partito politico, indipendentemente dalle dimensioni, costituiva per sua natura un illecito finanziamento diretto di tale ultimo partito.

____________

1 GU 2003, L 297, pag. 1.