Language of document : ECLI:EU:F:2016:172

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

20 luglio 2016

Causa F‑57/12 DEP

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese»

Oggetto:      Domanda di liquidazione delle spese proposta dalla Commissione a seguito dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 7 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione (F‑57/12, EU:F:2013:148), nonché dell’ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica del 3 agosto 2012, Marcuccio/Commissione (F‑57/12 R, EU:F:2012:115).

Decisione:      L’importo complessivo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑57/12, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario nella causa F‑57/12 R, è fissato in EUR 4 750. La somma menzionata al punto 1 è produttiva di interessi di mora, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza fino alla data del pagamento, al tasso calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Nozione – Onorari versati da un’istituzione al proprio avvocato – Inclusione

[Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 1, e allegato I, art. 7, § 1; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 105, c)]

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Liquidazione effettuata sulla base di indicazioni precise fornite dal richiedente o, in mancanza, di un equo apprezzamento del giudice dell’Unione – Carattere forfettario del compenso di un avvocato – Irrilevanza ai fini dell’apprezzamento del giudice

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 105, c)]

1.      Dall’articolo 105, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica si evince che le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute per il procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altra, a quelle che sono state indispensabili a tal fine.

Nel determinare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili riguardanti il procedimento di liquidazione delle spese.

A tale riguardo, come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I di detto Statuto, le istituzioni sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra, pertanto, nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che tale assistenza fosse oggettivamente giustificata. Pertanto, pur se la circostanza che la Commissione si sia avvalsa, nella causa principale e nel procedimento sommario, di due agenti e un avvocato esterno è priva di conseguenze riguardo alla potenziale ripetibilità di tali spese, nulla permettendo di escluderle per principio, essa può avere un’influenza sulla determinazione dell’importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini della causa.

(v. punti 26, 29 e 30)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: ordinanze del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, punti 15 e 20, e del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, punto 14

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza del 26 aprile 2010, Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punto 23

2.      Il giudice dell’Unione è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura entro la quale detti compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non è tenuto a prendere in considerazione tariffe nazionali degli onorari spettanti agli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti.

Inoltre, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto richiedere agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti.

Al fine di valutare, sulla base di tali criteri, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, è necessario che il richiedente fornisca indicazioni precise. Nello stesso senso, il carattere forfettario del compenso è ininfluente riguardo alla stima da parte del Tribunale dell’importo ripetibile a titolo delle spese, giacché il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali ben consolidati e sulle indicazioni precise che devono fornirgli le parti. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente rigoroso le rivendicazioni del richiedente.

(v. punti 27, 28, 33 e 37)

Riferimento:

Corte: ordinanza del 17 febbraio 2004, DAI/ARAP e a., C‑321/99 P‑DEP, EU:C:2004:103, punto 23

Tribunale dell’Unione europea: ordinanze del 31 marzo 2011, Tetra Laval/Commissione, T‑5/02 DEP e T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, punto 68, e del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, punto 16

Tribunale della funzione pubblica: ordinanze del 10 novembre 2009, X/Parlamento, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, punto 22; del 26 aprile 2010, Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punto 24, e del 27 settembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, punti 40 e 41