Language of document : ECLI:EU:F:2007:129

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

11 luglio 2007

Causa F‑7/06

B

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Condizioni previste all’art. 4, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale B chiede, sostanzialmente, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione 26 aprile 2005, con cui le viene negato il beneficio dell’indennità di dislocazione, adottata unitamente alla decisione della stessa autorità 10 ottobre 2005, con cui viene respinto il suo reclamo presentato contro la detta decisione 26 aprile 2005.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. b)]

Nell’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui dispone per fissare le condizioni cui è subordinato il beneficio dell’indennità di dislocazione, il legislatore comunitario ha il diritto di sottoporre i funzionari in possesso di una doppia cittadinanza alle norme comuni – anche se tali persone non si trovano in una situazione analoga a quella delle persone che possiedono una sola cittadinanza – allo scopo di limitare la cerchia dei beneficiari dell’indennità di dislocazione dovuta in applicazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), dell’allegato VII dello Statuto. Infatti, condizioni rigorose, come l’assenza di una residenza abituale nel paese della sede di servizio per un periodo di dieci anni precedente all’entrata in servizio, sono dirette a garantire che la concessione di tale indennità ai funzionari in possesso della cittadinanza del paese della loro sede di servizio avvenga solo nei casi di inversione della presunzione secondo cui la cittadinanza di una persona costituisce un indizio serio dell’esistenza di legami molteplici fra tale persona e il paese di cui è cittadina e di accertamento della rottura di ogni legame duraturo tra il funzionario e tale paese.

Una siffatta limitazione della cerchia dei beneficiari dell’indennità di dislocazione non costituisce una discriminazione arbitraria o inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito dall’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto. La circostanza che l’applicazione delle categorie di cui all’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto possa dar luogo a situazioni marginali nelle quali ai funzionari viene negato il godimento dell’indennità di dislocazione quando si trovino in condizioni analoghe a quelle prese in considerazione dal detto articolo non consente di scorgere in tali disposizioni una differenziazione arbitraria dal momento che, essendo basate su dati oggettivi, esse si applicano allo stesso modo a tutti i funzionari che si trovino nella situazione considerata dallo Statuto.

(v. punti 39-41, 45 e 46)

Riferimento:

Corte: 16 ottobre 1980, causa 147/79, Hochstrass/Corte di giustizia (Racc. pag. 3005, punto 12); 15 gennaio 1981, causa 1322/79, Vutera/Commissione (Racc. pag. 127, punto 9), e 2 ottobre 2003, causa C‑148/02, Garcia Avello (Racc. pag. I‑11613, punti 31‑37)

Tribunale di primo grado: 8 aprile 1992, causa T‑18/91, Costacurta Gelabert/Commissione (Racc. pag. II‑1655, punto 42); 13 aprile 2000, causa T‑18/98, Reichert/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑73 e II‑309, punto 25); 27 settembre 2000, causa T‑317/99, Lemaître/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑191 e II‑867, punto 50), e 13 dicembre 2004, causa T‑251/02, E/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑359 e II‑1643, punti 124 e 126)