Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 1° luglio 2019 – Procedimento penale a carico del sig. Oriol Junqueras Vies

(Causa C-502/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Imputato nella causa principale

Oriol Junqueras Vies

Altre parti:

Ministerio Fiscal

Abogacía del Estado

Azione popolare di accusa (acusación popular) esercitata dal partito politico VOX

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea1 sia applicabile prima dell’inizio delle «sessioni» ad un imputato di reati gravi che si trova in custodia cautelare per ordine del giudice, a motivo di fatti anteriori all’inizio di un processo elettorale in cui questi è stato proclamato eletto al Parlamento europeo, ma al quale, con decisione giudiziaria, è stato negato un permesso straordinario di uscita dal carcere, che gli avrebbe consentito di soddisfare i requisiti stabiliti dalla normativa elettorale interna cui rinvia l’articolo 8 dell’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora l’organo designato dalla normativa elettorale nazionale avesse comunicato al Parlamento europeo che l’eletto, non avendo questi soddisfatto i requisiti stabiliti dalla normativa elettorale (impossibilità derivante dalla limitazione della libertà di movimento conseguente alla situazione di custodia cautelare disposta nell’ambito di un procedimento per reati gravi), non acquisirà tale qualità di deputato fintantoché non soddisfi i requisiti di cui trattasi, se rimanga valida l’interpretazione estensiva dell’espressione «durata delle sessioni», nonostante il fatto che l’aspettativa del neoeletto di insediarsi ufficialmente venga temporaneamente disattesa.

Qualora la risposta alla seconda questione fosse nel senso dell’interpretazione estensiva, nel caso in cui l’eletto si trovasse in una situazione di custodia cautelare disposta nell’ambito di un procedimento per reati gravi alquanto prima dell’inizio del processo elettorale, se l’autorità giudiziaria che ha disposto la custodia cautelare sia tenuta, alla luce dell’espressione «quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano», di cui all’articolo 9 del Protocollo n. 7, a revocare la misura di custodia cautelare, in termini assoluti e pressoché automatici, al fine di consentire all’interessato di espletare le formalità e recarsi al Parlamento europeo o se, invece, occorra attenersi a un criterio relativo di ponderazione nel caso specifico dei diritti e degli interessi derivanti dall’interesse della giustizia e del giusto processo da un lato, e di quelli connessi all’istituto dell’immunità dall’altro, per quanto riguarda sia il rispetto del funzionamento e dell’indipendenza del Parlamento, sia il diritto dell’eletto all’esercizio di pubblici uffici.

____________

1 GU 2012, C 326, pag. 266.