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Impugnazione proposta il 21 dicembre 2018 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 ottobre 2018, causa T-29/17, RQ / Commissione

(Causa C-831/18 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne, J. Baquero Cruz, agenti)

Altra parte nel procedimento: RQ

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Settima Sezione ampliata) del 24 ottobre 2018, causa T-29/17, nella parte in cui annulla la decisione C(2016) 1449 final della Commissione, del 2 marzo 2016, relativa a una domanda di revoca dell’immunità di giurisdizione di QR;

respingere il ricorso di annullamento della convenuta nel ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e statuire in via definitiva sulle questioni che sono oggetto della presente impugnazione, o, se lo stato degli atti non consente alla Corte di definire la controversia, rinviare la causa al Tribunale affinché esso statuisca;

condannare il ricorrente in primo grado alle spese sostenute dalla Commissione sia in primo grado sia nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la Commissione solleva tre motivi:

In primo luogo, diversamente dal Tribunale, la Commissione considera che la decisione di revoca dell’immunità non costituisca un atto recante pregiudizio al ricorrente e non potrebbe dunque formare oggetto di un ricorso di annullamento. La sentenza impugnata è pertanto viziata da errore di diritto in quanto considera il ricorso ricevibile.

In secondo luogo, la Commissione considera che la sentenza impugnata fornisca un’interpretazione non corretta del diritto di essere ascoltato, sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto si basa su un’interpretazione e su un’applicazione errata dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE (principio di leale cooperazione) e del principio generale della fiducia reciproca tra gli organi dell’Unione e le autorità degli Stati membri.

In terzo luogo, la Commissione considera che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella qualificazione della condotta della Commissione nel caso di specie, avendola ritenuta carente relativamente al rispetto del diritto del ricorrente ad essere sentito.

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