Language of document : ECLI:EU:F:2012:178

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

11 dicembre 2012

Causa F‑65/10

José Manuel Mata Blanco

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso interno COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Lotta antifrode – Competenze rispettive dell’EPSO e della commissione giudicatrice – Test di accesso verificati dalla commissione giudicatrice – Prova orale – Violazione del bando di concorso – Differenza di punteggi – Criteri di valutazione – Parità di trattamento dei candidati – Errore manifesto di valutazione – Principi di trasparenza e di buona amministrazione – Obbligo di motivazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, con cui il sig. Mata Blanco chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/INT/OLAF/09/AD 10 dell’11 maggio 2010, recante conferma, previo riesame, della sua decisione del 9 marzo 2010 di non iscriverlo nell’elenco di riserva.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

1.      Funzionari – Concorso – Svolgimento del concorso – Ripartizione delle competenze tra l’Ufficio europeo di selezione dei funzionari (EPSO) e la commissione giudicatrice – Test di accesso – Controllo preliminare di ammissibilità dei candidati da parte della commissione giudicatrice

(Statuto dei funzionari, art. 30, primo comma; allegato III, artt. 5 e 7)

2.      Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Contenuto delle prove e applicazione dei criteri di valutazione e della loro ponderazione – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato III)

3.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Rispetto della segretezza dei lavori – Ambito di applicazione – Criteri di correzione delle prove scritte e parametri di valutazione delle prove orali – Inclusione

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 6)

4.      Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Svolgimento delle prove d’esame – Date e contenuto diversi delle prove orali – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

5.      Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Valutazione delle attitudini dei candidati – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato III)

6.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Rigetto della candidatura – Obbligo di motivazione – Portata – Rispetto della segretezza dei lavori

(Statuto dei funzionari, art. 25; allegato III, art. 6)

1.      Non si può considerare che la prima fase di un concorso, ossia quella di preselezione basata su test di accesso, sia stata organizzata soltanto dall’Ufficio europeo di selezione del personale in totale assenza della commissione giudicatrice, dal momento che sono stati invitati a sostenere i test di accesso di detto concorso tutti i candidati che, a seguito di un controllo preliminare di ammissibilità effettuato dalla commissione giudicatrice, soddisfacevano le condizioni di ammissibilità del bando di concorso. Infatti, svolgendo una verifica preliminare dei candidati ammissibili ai test di accesso, la commissione giudicatrice ha potuto controllare, fin dall’inizio del procedimento di selezione, tutte le prove del concorso.

(v. punto 31)

2.      La commissione giudicatrice, che dispone di un ampio potere discrezionale circa le modalità e il preciso contenuto delle prove previste nell’ambito di un concorso, è tuttavia vincolata dal testo del bando di concorso. Il giudice dell’Unione può censurare tale contenuto solo nel caso in cui quest’ultimo violi i parametri indicati nel bando di concorso o non sia commisurato con le finalità della prova del concorso. Ne consegue che la commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale riguardo alla questione se i criteri di valutazione che figurano nel bando di concorso siano sufficientemente precisi per consentirle di assolvere alla sua missione o se sia necessario stabilire, prima dello svolgimento delle prove, criteri più dettagliati. Peraltro, qualora il bando di concorso non preveda criteri di valutazione, essa può fissarli o, qualora il bando li preveda, ma senza per questo menzionare la loro ponderazione rispettiva, determinare quest’ultima. Il Tribunale può censurare una decisione adottata dalla commissione giudicatrice di concorso nell’esercizio di tale potere discrezionale soltanto nella misura necessaria ad assicurare la parità di trattamento dei candidati.

(v. punti 46, 47 e 55)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 14luglio 1995, Pimley-Smith/Commissione, T‑291/94, punto 48; 5 aprile 2005, Christensen/Commissione, T‑336/02, punti 85 e 94

Tribunale della funzione pubblica: 8 luglio 2010, Wybranowski/Commissione, F‑17/08, punto 32, e giurisprudenza citata.

3.      I criteri per la correzione delle prove scritte, adottati dalla commissione giudicatrice prima dello svolgimento delle prove, costituiscono parte integrante delle valutazioni di carattere comparativo cui procede la commissione giudicatrice di concorso sui rispettivi meriti dei candidati. Tali criteri sono volti a garantire, nell’interesse di questi ultimi, una certa omogeneità delle valutazioni della commissione, soprattutto quando il numero dei candidati è elevato, e sono soggetti al vincolo di segretezza delle deliberazioni, allo stesso titolo delle valutazioni della commissione giudicatrice. Lo stesso ragionamento dev’essere applicato ai parametri adottati dalla commissione giudicatrice, prima dello svolgimento della prova orale, per stimare i diversi criteri di valutazione di detta prova stabiliti nel bando di concorso.

Ne consegue che i parametri di valutazione stabiliti dalla commissione giudicatrice per la valutazione delle risposte fornite nella prova orale, quali la coerenza interna di dette risposte e la struttura dell’argomentazione, non possono evidentemente figurare nel bando di concorso.

(v. punti 68 e 69)

Riferimento:

Corte: 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, punto 29

4.      Anche se il principio di uguaglianza impone che le prove scritte si svolgano nella stessa data per tutti i candidati, tale condizione non può essere imposta con riferimento alle prove orali che, per loro natura, non possono aver luogo nello stesso momento per tutti i candidati e che, d’altronde, non hanno necessariamente lo stesso contenuto.

Al riguardo, la circostanza che lo svolgimento delle prove orali si sia esteso su dieci giorni lavorativi e che per quattro giorni lavorativi nessuna prova orale abbia avuto luogo, non può integrare una violazione del principio di parità di trattamento dei candidati. Infatti, una differenza di quattro giorni lavorativi per preparare la prova orale di un concorso pubblicato quasi dieci mesi prima dello svolgimento delle prove orali e rivolto a persone che dovevano avere almeno quindici anni di esperienza professionale nelle funzioni indicate, è trascurabile. Di conseguenza, il fatto che un candidato sia stato convocato alla prova orale nei primi giorni e abbia disposto, per prepararsi, di qualche giorno in meno rispetto ai candidati convocati successivamente, non può svantaggiarlo rispetto a questi ultimi in violazione del principio di parità di trattamento.

(v. punti 83 e 85)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 ottobre 1990, Gallone/Consiglio, T‑132/89, punto 36

5.      Gli apprezzamenti espressi da una commissione giudicatrice di concorso allorché valuta le conoscenze e le attitudini dei candidati hanno carattere comparativo. Orbene, tali apprezzamenti, nonché le decisioni con cui la commissione giudicatrice constata l’insuccesso di un candidato a una prova, costituiscono espressione di un giudizio di valore relativo alla prestazione del candidato nella prova, rientrano nell’ampio potere discrezionale di cui dispone la commissione giudicatrice e possono essere sottoposti al controllo del giudice dell’Unione soltanto in caso di palese violazione delle norme che disciplinano i lavori della commissione.

Pertanto, nell’ambito di assunzione mediante concorso, il sindacato del giudice dell’Unione si limita all’esame della regolarità dei procedimenti utilizzati dall’amministrazione, alla verifica dell’esattezza sostanziale dei fatti sui quali l’amministrazione si è basata per adottare la sua decisione e, infine, alla mancanza di un manifesto errore di valutazione, di un errore di diritto o di uno sviamento di potere che potrebbero inficiare la decisione amministrativa.

(v. punti 93 e 94)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 gennaio 2003, Angioli/Commissione, T‑53/00, punti 91 e 92

6.      L’obbligo di motivazione di una decisione lesiva ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, di renderne possibile il sindacato giurisdizionale. Per quanto riguarda le decisioni adottate da una commissione giudicatrice di concorso, tale obbligo deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice, ai sensi dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. Il rispetto di tale vincolo osta sia alla divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia alla rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati. L’obbligo di motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di concorso deve di conseguenza tener conto della natura dei lavori di cui trattasi, che comportano, in generale, almeno due fasi distinte, ossia, in primo luogo, l’esame delle candidature per selezionare i candidati ammessi al concorso, e, in secondo luogo, l’esame dell’idoneità dei candidati al posto da coprire, al fine di redigere un elenco degli idonei.

La seconda fase dei lavori della commissione giudicatrice è innanzi tutto di natura comparativa e, pertanto, coperta dal segreto inerente a tali lavori. I criteri di valutazione adottati dalla commissione giudicatrice preliminarmente alle prove fanno parte integrante delle valutazioni di natura comparativa espresse dalla commissione giudicatrice sui meriti rispettivi dei candidati. Tali criteri sono pertanto coperti dal segreto delle deliberazioni, allo stesso titolo delle valutazioni della commissione giudicatrice. Le valutazioni di natura comparativa date dalla commissione giudicatrice sono espresse dai punteggi che quest’ultima attribuisce ai candidati. Tali punteggi sono l’espressione del giudizio di valore formulato su ciascuno di essi. Tenuto conto della segretezza che deve caratterizzare i lavori della commissione giudicatrice, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice. Una siffatta motivazione non lede i diritti dei candidati.

Peraltro, alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui gode la commissione giudicatrice nel valutare i risultati delle prove di un concorso, la commissione non è tenuta, allorché motiva il mancato superamento di una prova di esame da parte di un candidato, a precisare le risposte del candidato che sono state giudicate insufficienti o a spiegare perché tali risposte sono state giudicate insufficienti. Un siffatto grado di motivazione non è necessario per consentire al giudice di esercitare il suo sindacato e, di conseguenza, per consentire al candidato di valutare l’opportunità di presentare un reclamo o, eventualmente, un ricorso.

(v. punti 106-109)

Riferimento:

Corte: Parlamento/Innamorati, cit., punti da 23 a 29 e 32

Tribunale di primo grado: Pimley-Smith/Commissione, cit., punti 63 e 64; 19 febbraio 2004, Konstantopoulou/Corte di giustizia, T‑19/03, punto 34

Tribunale della funzione pubblica: 30 aprile 2008, Dragoman/Commissione, F‑16/07, punto 63, e giurisprudenza citata