Language of document : ECLI:EU:F:2009:132

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

29 settembre 2009 (*)

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Assunzione – Procedura di selezione CAST 27/Relex – Mancata iscrizione nella banca dati – Neutralizzazione di quesiti – Test di ragionamento verbale e numerico – Parità di trattamento»

Nelle cause riunite F‑20/08, F‑34/08 e F‑75/08,

aventi ad oggetto i ricorsi proposti ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Jorge Aparicio, residente in Antiguo Cuscatlan (El Salvador) e altri 18 agenti contrattuali della Commissione delle Comunità europee i cui nomi figurano nell’allegato alla presente sentenza ai nn. 1-18, rappresentati dagli avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal,

ricorrenti nella causa F‑20/08,

Anne Simon, agente contrattuale della Commissione delle Comunità europee, residente in Nouakchott (Mauritania), rappresentata dagli avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal,

ricorrente nella causa F‑34/08,

Jorge Aparicio, residente in Antiguo Cuscatlan (El Salvador) e altri 46 agenti contrattuali della Commissione delle Comunità europee i cui nomi figurano nell’allegato alla presente sentenza, rappresentati dagli avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis e É. Marchal,

ricorrenti nella causa F‑75/08,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra B. Eggers, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dal sig. H. Kanninen, presidente, dalla sig.ra I. Boruta e dal sig. S. Van Raepenbusch (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra S. Cidéron, assistente

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 marzo 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorsi pervenuti nella cancelleria del Tribunale rispettivamente:

–        il 19 febbraio 2008 per via elettronica (ove l’originale è stato depositato il 27 febbraio successivo), nella causa F‑20/08, Aparicio e a./Commissione,

–        l’11 marzo 2008 per via elettronica (ove l’originale è stato depositato il 12 marzo successivo), nella causa F‑34/08, Simon/Commissione, e

–        il 1° settembre 2008 per via elettronica (ove l’originale è stato depositato l’8 settembre successivo), nella causa F‑75/08, Aparicio e a./Commissione,

i ricorrenti chiedono l’annullamento delle decisioni dell’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) 25 ottobre 2007, di non iscriverli nell’elenco degli idonei e nella banca dati relativa alla procedura di assunzione CAST 27/Relex.

2        I ricorrenti nel ricorso F‑20/08 e la ricorrente nel ricorso F‑34/08 hanno inoltre presentato insieme il ricorso F‑75/08 a sostegno di altri 26 nuovi ricorrenti (in prosieguo: gli «altri ricorrenti nel ricorso F‑75/08»).

 Contesto normativo

3        L’art. 82 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA») dispone quanto segue:

«(…)

2. I requisiti minimi per l’assunzione di un agente contrattuale sono:

a)      per il gruppo di funzioni I, il completamento della scuola dell’obbligo;

b)      per i gruppi di funzioni II e III:

i)      un livello di studi superiori attestato da un diploma, o

ii)      un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore e un’esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o

iii)      se l’interesse del servizio lo giustifica, un’esperienza professionale di livello equivalente;

c)      per il gruppo di funzioni IV:

i)      un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, o

ii)      se l’interesse del servizio lo giustifica, un’esperienza professionale di livello equivalente.

(…)

5. L’[EPSO] fornisce, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza per la selezione degli agenti contrattuali, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l’organizzazione delle selezioni. L’[EPSO] garantisce la trasparenza delle procedure di selezione degli agenti contrattuali.

6. Se necessario, ciascuna istituzione adotta, a norma dell’articolo 110 dello Statuto [dei funzionari delle Comunità europee], disposizioni generali di esecuzione sulle procedure di assunzione degli agenti contrattuali».

4        L’art. 5 delle disposizioni generali di esecuzione del 7 aprile 2004, relative alle procedure che disciplinano l’assunzione e l’utilizzo degli agenti contrattuali presso la Commissione delle Comunità europee (Informazioni amministrative n. 49‑2004 del 1° giugno 2004; in prosieguo: le «DGE-AC»), prevede:

«1. La procedura di selezione degli [agenti contrattuali ai sensi dell’art. 3 bis del RAA] comporta le fasi seguenti:

a)      pubblicazione di inviti a manifestare interesse che indichino i criteri minimi di ammissione in materia di competenze generali e qualifiche di base e precisino che, in base al numero delle candidature pervenute, il comitato di selezione di cui alla lett. e) si riserva di adottare requisiti più rigorosi nell’ambito dei criteri di selezione pubblicati;

b)      iscrizione dei candidati per via elettronica nella banca dati predisposta a tale scopo;

c)      definizione, da parte [dell’autorità abilitata a concludere i contratti], dei profili di competenza specifici e delle qualifiche specifiche richieste, previa consultazione dei servizi o organismi interessati;

d)      i candidati che corrispondono ai profili e alle qualifiche di cui alla lett. c) sono sottoposti a test vertenti sulle loro attitudini generali, in particolare in materia di ragionamento verbale e numerico, nonché sulle loro competenze linguistiche. I candidati che hanno superato i test sono registrati nella banca dati e le loro candidature sono ivi conservate per un periodo di due anni;

(…)

2. (...) I test di cui al n. 1, [lett.] d), sono organizzati dall’EPSO o sotto la sua responsabilità.

3. I candidati sono informati dei risultati delle procedure descritte al n. 1, [lett.] d)‑h)».

5        L’art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore 25 luglio 2002, 2002/620/CE, che istituisce l’EPSO (GU L 197, pag. 53), stabilisce quanto segue:

«L’Ufficio può fornire assistenza alle istituzioni, organi, organismi e agenzie istituiti dai trattati o sulla base di quest’ultimi nell’organizzazione di concorsi interni e nella selezione di altri agenti».

 Fatti

6        I ricorrenti sono agenti, sottoposti a differenti regimi, in servizio presso le delegazioni della Commissione nei paesi terzi.

7        In una nota del 19 febbraio 2007, il direttore del «servizio esterno» della direzione generale (DG) «Relazioni esterne» ha informato i capi di delegazione che l’EPSO avrebbe organizzato, nel 2007, test per gli agenti sotto contratto (in prosieguo: la «nota del servizio esterno»). La nota precisava che soltanto chi avesse superato detti test avrebbe potuto continuare la propria carriera come agente contrattuale. I test dovevano essere costituiti da tre parti: una prova di ragionamento verbale e numerico, un’altra sulla conoscenza dell’Unione europea nonché un’ulteriore prova sulle competenze. La nota del servizio esterno precisava quanto segue:

«Tutti i candidati delle delegazioni [relazioni esterne]/[s]ervizio esterno dei gruppi di funzioni III e IV saranno sottoposti a test (...): test di ragionamento verbale e numerico, conoscenza dell’Unione europea e test di competenza. La lingua scelta dai candidati per sostenere detti test, che saranno organizzati soltanto in spagnolo, tedesco, inglese e francese, dovrà essere obbligatoriamente diversa dalla loro lingua principale (…).

(…)

I test non sono, per natura, eliminatori (come i concorsi per diventare funzionario europeo). Essi devono essere intesi, piuttosto, come un controllo della conoscenza delle qualifiche richieste che include: la capacità di lavorare in una seconda lingua della Comunità, la conoscenza delle istituzioni dell’UE nonché del loro lavoro e delle competenze specifiche relative all’ambito di intervento delle delegazioni [relazioni esterne]/[s]ervizio esterno».

8        Il 28 marzo 2007 l’EPSO ha pubblicato, sul suo sito Internet, l’invito a manifestare interesse EPSO/CAST/EU/27/07 (in prosieguo: l’«invito a manifestare interesse»), in vista della creazione di una banca dati di candidati destinati ad essere assunti come agenti contrattuali. Tale banca dati era destinata alle istituzioni e alle agenzie comunitarie, nonché alle delegazioni della Commissione nei paesi terzi. L’invito a manifestare interesse recitava, in particolare, quanto segue:

«I candidati che soddisfano le condizioni stabilite nel presente invito a manifestare interesse saranno invitati a sostenere, alla fine della primavera/inizio dell’estate 2007, prove per valutare le loro competenze generali e, in particolare, le loro capacità di ragionamento verbale e numerico, nonché la loro conoscenza sull’Unione europea. I candidati sosterranno i test nella loro seconda lingua, dimostrando in tal modo le loro conoscenze linguistiche in tedesco, inglese o francese.

(…)

I candidati che abbiano superato tutte le prove saranno iscritti in una banca dati che sarà messa a disposizione delle istituzioni e delle agenzie per le loro esigenze di assunzione».

9        Il 20 aprile 2007 il vicepresidente della Commissione e il membro della Commissione incaricato delle relazioni esterne scrivevano, in particolare, agli agenti in servizio presso le delegazioni quanto segue:

«I test non sono concorsi – non vi è alcun limite al numero di idonei [–] non essendo detti test eliminatori come un concorso.

I test attribuiranno maggior peso alle prove sulle competenze, trattandosi dell’aspetto più rilevante del lavoro in delegazione. Tuttavia, la Commissione si aspetta altresì che gli agenti contrattuali dimostrino la loro conoscenza delle istituzioni europee e la loro capacità di lavorare in una seconda lingua della Comunità (…) come esigono le disposizioni in materia di personale (RAA); una parte dei test dell’EPSO, pertanto, verterà anche su tali elementi».

10      Il 25 maggio 2007 l’EPSO ha pubblicato sul suo sito Internet informazioni generali sulla struttura e sulla valutazione dei test summenzionati. Vi era previsto, in particolare:

«I candidati, per figurare nella banca dati finale, dovranno superare una serie di test:

–        attitudine al ragionamento verbale (…) e al ragionamento numerico (…);

–        conoscenza dell’Unione europea (…);

–        conoscenze specifiche (nel settore d’interesse indicato dal candidato nell’atto di candidatura)».

11      Le informazioni generali sulla struttura e la valutazione dei test aggiungevano:

«I risultati dei test saranno considerati nel loro complesso; ogni test avrà il seguente peso relativo:

i)      [r]agionamento verbale e numerico          30% del totale;

ii)      [c]onoscenza dell’UE                            20% del totale;

iii)      [c]onoscenze specifiche                  50% del totale».

12      Infine, le informazioni generali sulla struttura e sulla valutazione dei test precisavano che le «soglie minime» che davano diritto all’iscrizione nella banca dati erano, per il gruppo di funzioni IV:

–        per quanto concerne il minimo richiesto nei test di ragionamento verbale e numerico: 50%;

–        per quanto concerne il minimo richiesto nel test delle conoscenze specifiche: 55%;

–        per quanto concerne il risultato dei test complessivamente considerati: 60%.

13      Tutti i ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione a tale procedura di selezione per il profilo di funzioni «Relazioni esterne» (in prosieguo: il «CAST 27/RELEX»).

14      I test dell’invito a manifestare interesse si sono svolti il 13 luglio 2007.

15      Il 25 ottobre 2007 ciascuno dei ricorrenti è stato informato di non aver superato tali test avendo ottenuto un voto inferiore al minimo richiesto per il test di ragionamento verbale e numerico (in prosieguo: gli «atti impugnati»).

16      L’EPSO decideva di neutralizzare i quesiti nn. 31 e 46 del test di ragionamento verbale e numerico. È pacifico tra le parti che tale neutralizzazione non ha avuto alcuna incidenza sull’esito ottenuto dai ricorrenti.

17      Nel periodo tra il 30 ottobre e il 25 novembre 2007, i ricorrenti nei ricorsi F‑20/08 e F‑34/08 hanno chiesto all’EPSO di riconsiderare i loro risultati in quanto taluni quesiti del test di ragionamento verbale e numerico non erano appropriati.

18      Tra il 9 novembre 2007 e il 22 gennaio 2008, l’EPSO ha rifiutato di dar seguito alle richieste dei ricorrenti nei ricorsi F‑20/08 e F‑34/08.

19      Il 25 gennaio 2008 i ricorrenti nei ricorsi F‑20/08 e F‑34/08 hanno presentato «reclami integrativi», mentre gli altri ricorrenti nel ricorso F‑75/08 hanno proposto reclami analoghi contro gli atti impugnati che li riguardavano.

20      I ricorrenti nel ricorso F‑20/08 hanno adito il Tribunale il 19 febbraio 2008, mentre la ricorrente nel ricorso F‑34/08 lo ha adito l’11 marzo 2008.

21      Il 20 maggio 2008 l’autorità abilitata a concludere contratti (in prosieguo: l’«AACC») respingeva tutti i reclami nonché i «reclami integrativi» presentati il 25 gennaio precedente. Il 1° settembre 2008 i ricorrenti nei ricorsi F‑20/08 e F‑34/08 hanno presentato, insieme agli altri ricorrenti nel ricorso F‑75/08, un secondo ricorso per gli uni e un unico ricorso per gli altri, contro gli atti impugnati. Detto ricorso è stato registrato con il numero di ruolo F‑75/08.

 Conclusioni delle parti e procedimento

22      I ricorrenti chiedono che nelle cause F‑20/08, F‑34/08 e F‑75/08 il Tribunale voglia:

–        annullare gli atti impugnati;

–        condannare la Commissione alle spese.

23      Nella causa F‑75/08 i ricorrenti chiedono inoltre, nel loro primo capo di conclusioni, che il Tribunale dichiari illegittimo l’art. 5, n. 1, lett. d), delle DGE‑AC.

24      Nelle cause F‑20/08 e F‑34/08, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare i ricorsi irricevibili e, in subordine, respingerli in quanto infondati;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

25      Nella causa F‑75/08, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

26      Con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 1° luglio 2008, le cause F‑20/08 e F‑34/08 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale, nonché della decisione che conclude il procedimento, conformemente all’art. 46, n. 1, del regolamento di procedura.

27      Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 3 febbraio 2009, le cause riunite F‑20/08 e F‑34/08, da una parte, e la causa F‑75/08, dall’altra, sono state riunite ai fini della fase orale e della decisione che conclude il procedimento, conformemente all’art. 46, n. 1, del regolamento di procedura.

 In diritto

1.     Sul primo capo di conclusioni del ricorso F‑75/08

28      Con il primo capo delle loro conclusioni nel ricorso F‑75/08, i ricorrenti chiedono al Tribunale di constatare l’illegittimità dell’art. 5, n. 1, lett. d), delle DGE‑AC. Orbene, pur se, nell’ambito di una domanda di annullamento di un atto individuale che arreca pregiudizio, il giudice comunitario è effettivamente competente a constatare, in via incidentale, l’illegittimità di una disposizione di portata generale su cui si fonda l’atto impugnato, il Tribunale, per contro, non è competente a effettuare siffatte constatazioni nel dispositivo delle sue sentenze (sentenza del Tribunale 4 giugno 2009, cause riunite F‑134/07 e F‑8/08, Adjemian e a./Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38).

2.     Sulla ricevibilità dei ricorsi

29      La Commissione ritiene che i passi intrapresi tra il 30 ottobre e il 25 novembre 2007 dai ricorrenti nei ricorsi F‑20/08 e F‑34/08 costituiscano, in realtà, semplici domande di riesame. I pretesi «reclami integrativi» del 25 gennaio 2008 dovrebbero essere considerati, pertanto, come i primi reclami presentati dai detti ricorrenti. Questi ultimi avrebbero quindi proposto dinanzi al Tribunale, rispettivamente in data 19 febbraio e 11 marzo 2008, i ricorsi F‑20/08 e F‑34/08 senza attendere la risposta dell’AACC al loro reclamo, la quale era intervenuta solo il 20 maggio 2008. Tali ricorsi sarebbero, di conseguenza, prematuri e irricevibili.

30      La Commissione considera poi, nelle sue memorie processuali, che il ricorso F‑75/08 è irricevibile a causa di litispendenza, in quanto esso è stato proposto dai ricorrenti nei ricorsi F‑20/08 e F‑34/08 i quali, nei suddetti ricorsi, avevano già chiesto l’annullamento dei medesimi atti impugnati, sulla base degli stessi motivi. La Commissione, all’udienza, ha tuttavia rinunciato a tale eccezione in quanto l’irricevibilità a causa di litispendenza non può essere applicata laddove il primo ricorso sia, esso stesso, irricevibile.

31      Infine, la Commissione sostiene che, nel ricorso F‑75/08, 34 dei ricorrenti hanno perso il loro interesse ad agire in quanto sono stati iscritti nella banca dati messa a disposizione delle istituzioni e delle agenzie comunitarie per le loro esigenze di assunzione dopo aver superato una prova di selezione organizzata nel 2008, quando erano ancora sotto contratto.

32      Risulta peraltro dalla giurisprudenza che il giudice comunitario può valutare se la corretta amministrazione della giustizia giustifichi, nelle circostanze del caso di specie, il rigetto del ricorso nel merito senza che occorra statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto (sentenza della Corte 26 febbraio 2002, causa C‑23/00 P, Consiglio/Boehringer, Racc. pag. I‑1873, punti 51 e 52; sentenza del Tribunale di primo grado 30 marzo 2006, causa T‑367/03, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑873, punto 30; sentenze del Tribunale 8 aprile 2008, causa F‑134/06, Bordini/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56, nonché Adjemian e a./Commissione, cit., punto 37). Nelle circostanze di specie, il Tribunale ritiene che occorra innanzitutto esaminare il merito della controversia prima di potersi pronunciare, eventualmente, sulle eccezioni di irricevibilità.

3.     Nel merito

33      I ricorrenti fanno valere argomenti identici a sostegno dei loro tre ricorsi. Alla luce delle considerazioni ivi formulate, occorre considerare che essi deducono, invero, tre motivi. Il primo motivo riguarda la violazione dell’art. 82, n. 5, del RAA, delle DGE-AC, dell’invito a manifestare interesse e del principio secondo il quale le procedure di selezione devono garantire l’assunzione degli agenti maggiormente competenti. Il secondo motivo è inerente alla violazione del principio di parità di trattamento. Il terzo motivo attiene all’art. 1 quinquies dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») nonché all’obbligo di motivazione.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 82, n. 5, del RAA, delle DGE‑AC, dell’invito a manifestare interesse e del principio secondo il quale le procedure di selezione devono garantire l’assunzione degli agenti maggiormente competenti

 Argomenti delle parti

34      I ricorrenti rilevano che, secondo quanto affermato nella nota del servizio esterno e nella lettera del vicepresidente della Commissione e del membro della Commissione incaricato delle relazioni esterne, gli obiettivi del CAST 27/RELEX erano quelli di esaminare i candidati in ordine alla loro conoscenza dell’Unione europea, alle loro conoscenze specifiche richieste per ricoprire un posto in delegazione nonché alla loro capacità di lavorare in una seconda lingua comunitaria. Nella nota del servizio esterno, inoltre, non verrebbe menzionata l’organizzazione di una prova eliminatoria di ragionamento verbale e numerico.

35      I ricorrenti ne deducono che tale prova era incompatibile con le finalità della selezione voluta dalla Commissione. Il carattere eliminatorio della stessa risulterebbe ulteriormente incompatibile.

36      I ricorrenti considerano, inoltre, che l’art. 5, n. 1, lett. d), delle DGE-AC non implica che tutti i candidati ad un test debbano sottoporsi a una prova eliminatoria di ragionamento verbale e numerico. Orbene, nella specie, detto carattere eliminatorio sarebbe arbitrario. In primo luogo, esso non si applicherebbe al test di conoscenza dell’Unione europea. In secondo luogo, non si spiegherebbe che agenti già in servizio presso la Commissione, i quali abbiano già dimostrato le loro attitudini generali, siano eliminati sulla base di un test che non fornirebbe alcuna indicazione sulle loro qualifiche e competenze. In terzo luogo, non si sarebbe tenuto conto del fatto che i candidati con una lunga esperienza professionale sono meno abituati di altri, più giovani, a sottoporsi a test di ragionamento verbale e numerico.

37      Nella causa F‑75/08, i ricorrenti deducono, infine, «dall’art. 27 dello Statuto e [dall’art.] 15 del RAA» (il quale deve essere inteso, alla luce del contenuto della disposizione, come art. 12 del RAA) il principio secondo cui le procedure di selezione devono garantire l’assunzione dei candidati maggiormente competenti. Essi assumono di aver già dimostrato le loro attitudini esercitando le loro funzioni presso le delegazioni della Commissione in base a differenti regimi e sostengono che le DGE-AC violerebbero tale principio qualora fossero intese nel senso che impongono l’organizzazione di prove eliminatorie che non riguardano esclusivamente i meriti.

38      La Commissione risponde che l’art. 5, n. 1, delle DGE-AC impone una prova eliminatoria di ragionamento verbale e numerico. Essa sottolinea inoltre che l’invito a manifestare interesse e le informazioni generali sulla struttura e sulla valutazione dei test evidenziano parimenti che solo i candidati che avessero superato tutti i test avrebbero potuto essere iscritti nella banca dati.

39      La prova di ragionamento verbale e numerico avrebbe lo scopo di escludere le persone che, pur essendo in possesso di conoscenze approfondite e competenze particolari, sono tuttavia prive della capacità di ragionamento sufficiente per potersene avvalere. Tale prova consentirebbe alla Commissione di assicurarsi che gli agenti assunti possano essere impiegati per una gran varietà di funzioni. Detta esigenza sarebbe particolarmente importante per coloro che lavorano in delegazione, poiché l’interesse del servizio esigerebbe una rotazione regolare. Infine, la prova di ragionamento verbale e numerico contribuirebbe a garantire la parità di opportunità tra i candidati esterni e coloro che già prestano servizio, poiché questi ultimi non hanno alcun diritto ad essere privilegiati dalla scelta di un determinato tipo di test.

40      La Commissione rileva, inoltre, che dalle informazioni generali sulla struttura e sulla valutazione dei test emerge che la prova di ragionamento verbale e numerico rappresentava soltanto il 30% del totale dei test e che quindi aveva un peso inferiore rispetto al test sulle conoscenze specifiche, che incideva per il 50% sul totale dei punti.

41      La Commissione sostiene inoltre che non sussiste contraddizione tra l’invito a manifestare interesse, la nota del servizio esterno e la lettera del vicepresidente della Commissione e del membro della Commissione incaricato delle relazioni esterne. In particolare, quest’ultima lettera avrebbe solo informato che i test non dovevano comportare un’eliminazione dei candidati che fosse fondata su un esame comparativo, come avviene nel caso dei concorsi in cui il numero degli idonei è stabilito preliminarmente. In essa non si rinviene che i candidati fossero dispensati dall’obbligo di superare tutte le prove. In ogni caso, questa lettera e la nota del servizio esterno avrebbero avuto il solo scopo di informare gli agenti già in servizio per invitarli a partecipare ai test. Esse non avrebbero potuto esonerare i servizi interessati dall’obbligo di rispettare l’art. 5 delle DGE-AC e l’invito a manifestare interesse, né far sorgere alcun diritto a favore degli agenti interessati.

42      Infine, la Commissione ritiene irricevibile la censura secondo cui le DGE-AC sarebbero contrarie al RAA qualora fossero interpretate nel senso che impongono l’organizzazione di prove eliminatorie che non riguardano esclusivamente i meriti. Tale argomento non figurerebbe nei reclami del 25 gennaio 2008, poiché i reclamanti vi avrebbero solo sostenuto che il carattere eliminatorio del test verbale e numerico non era compatibile con la finalità specifica della prova di selezione in questione. Inoltre, l’argomento difetterebbe di precisione. L’art. 82, n. 6, del RAA, comunque, attribuirebbe all’AACC un ampio potere discrezionale quanto alla determinazione delle condizioni di assunzione degli agenti contrattuali e il carattere eliminatorio del test di ragionamento verbale e numerico sarebbe conforme all’interesse del servizio per i motivi già illustrati.

 Giudizio del Tribunale

–       Osservazione preliminare

43      L’art. 82, n. 6, del RAA conferisce a ciascuna istituzione un ampio potere discrezionale nella scelta delle modalità di organizzazione della procedura di selezione degli agenti contrattuali ai sensi dell’art. 3 bis di detto RAA.

44      La Commissione ha fatto uso di tale autorizzazione emanando le DGE-AC. L’art. 5, n. 1, lett. d), di tali disposizioni prevede, tra l’altro, che «i candidati (…) sono sottoposti a test vertenti sulle loro attitudini generali, in particolare in materia di ragionamento verbale e numerico». La stessa disposizione aggiunge che i candidati sono registrati nella banca dati messa a disposizione delle istituzioni e delle agenzie comunitarie a condizione di aver «superato i test».

45      In ogni caso, senza che occorra stabilire se ai test debba essere imperativamente attribuito carattere eliminatorio, dai termini in tal modo utilizzati discende che l’art. 5 delle DGE-AC subordina l’assunzione di agenti contrattuali alla condizione che i candidati abbiano superato quanto meno complessivamente i test di selezione, e che esso non vieta che taluni test, presi isolatamente, siano eliminatori.

46      L’EPSO ha pubblicato l’invito a manifestare interesse e le informazioni generali sulla struttura e la valutazione dei test in applicazione del disposto dell’art. 5 delle DGE-AC. In tal senso, l’invito a manifestare interesse precisava che i candidati «saranno invitati a sostenere (...) prove destinate a valutare (...) le loro capacità di ragionamento» e che soltanto coloro che «abbiano superato tutte le prove saranno iscritti nella banca dati» menzionata supra al punto 44. Le informazioni generali sulla struttura e sulla valutazione dei test fissavano inoltre la soglia minima per il superamento della prova di ragionamento verbale e numerico al 50% dei punti.

47      I ricorrenti sostengono tuttavia che l’art. 5 delle DGE-AC, se interpretato nel senso che esso autorizza l’organizzazione di un test di ragionamento verbale e numerico, oltretutto di tipo eliminatorio, sarebbe contrario al principio, dedotto dall’art. 27 dello Statuto e dall’art. 12 del RAA, secondo il quale le procedure di selezione devono mirare a garantire l’assunzione dei candidati maggiormente competenti.

–       Quanto all’eccezione di illegittimità diretta contro l’art. 5 delle DGE-AC

48      L’eccezione di illegittimità sollevata dai ricorrenti è irricevibile e, in subordine, infondata.

49      In primo luogo, i ricorrenti non potrebbero fondatamente far valere tale eccezione di illegittimità nell’ambito dei presenti ricorsi. Infatti, la regola della concordanza tra il reclamo amministrativo, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, e il susseguente ricorso prescrive, a pena d’irricevibilità, che una censura sollevata dinanzi al giudice comunitario sia già stata dedotta nell’ambito del procedimento precontenzioso, in modo che l’AACC sia stata messa in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le critiche formulate dall’interessato riguardo alla decisione contestata. Detta regola è giustificata dalla finalità stessa della procedura precontenziosa, che ha lo scopo di consentire un ricomponimento in via amichevole delle controversie sorte fra i dipendenti e l’amministrazione (sentenze della Corte 1° luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Commissione, Racc. pag. 1139, punto 32, e 14 marzo 1989, causa 133/88, Del Amo Martinez/Parlamento, Racc. pag. 689, punto 9; sentenza del Tribunale di primo grado 29 novembre 2006, causa T‑135/05, Campoli/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑297, II‑A‑2‑1527, punto 32; sentenza del Tribunale 13 novembre 2007, causa F‑76/06, Tsirimokos/Parlamento, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45). L’AACC deve pertanto essere chiaramente informata delle censure del reclamante per essere in grado di proporre allo stesso un eventuale ricomponimento in via amichevole (sentenza Campoli/Commissione, cit., punto 32; sentenza Tsirimokos/Parlamento, cit., punto 45).

50      Orbene, occorre constatare che, nella fattispecie, le contestazioni proposte tra il 30 ottobre e il 25 novembre 2007 dai ricorrenti nei ricorsi F‑20/08 e F‑34/08, e i «reclami integrativi» del 25 gennaio 2008, pur se interpretati con spirito di apertura, non mettevano in discussione la legittimità delle DGE-AC. Nelle fasi iniziali i ricorrenti si sono limitati, in sostanza, a contestare la difficoltà del test di ragionamento verbale e numerico e, talvolta, il carattere selettivo dello stesso, senza tuttavia ricollegarlo alle DGE-AC. I «reclami integrativi», nonostante l’argomentazione più articolata, sostenevano unicamente che la natura delle prove controverse non corrispondeva alle finalità della selezione «quali precisate dal servizio committente, [dal] vicepresidente [della Commissione] e [dal membro della Commissione] incaricato delle relazioni esterne», senza rimettere in discussione il fondamento della procedura di selezione.

51      In secondo luogo, l’eccezione di illegittimità sollevata nei confronti dell’art. 5 delle DGE-AC è, in ogni caso, infondata.

52      Infatti, l’art. 27 dello Statuto e l’art. 12 del RAA, sui quali i ricorrenti basano le loro argomentazioni, non sono applicabili agli agenti contrattuali ai sensi dell’art. 3 bis del RAA. Inoltre, occorre ricordare che, sebbene l’art. 82 del RAA si basi sul principio invocato dai ricorrenti, secondo il quale le istituzioni devono assumere gli agenti maggiormente competenti, detto articolo conferisce a ciascuna istituzione un ampio potere discrezionale nella scelta delle modalità di selezione dei candidati in base all’interesse del servizio (v. punto 43 supra).

53      Orbene, la Commissione afferma che la prova di ragionamento verbale e numerico mira ad eliminare le candidature di quelle persone che, pur essendo in possesso di conoscenze approfondite e specifiche rispetto all’impiego richiesto, sono tuttavia prive della capacità di ragionamento sufficiente a metterle in pratica. Essa aggiunge che tale prova le consente di assicurarsi che gli agenti assunti, e che potranno ottenere, nel tempo, un contratto a tempo indeterminato, possano essere assegnati a funzioni diversificate. La Commissione precisa, inoltre, che tale esigenza è particolarmente importante per gli agenti che si trovano a lavorare in delegazione, poiché l’interesse di tale servizio esige una rotazione regolare. I ricorrenti non hanno contraddetto sufficientemente tali spiegazioni la cui pertinenza, peraltro, appare plausibile. Infatti, non è irragionevole considerare che la selezione dei migliori candidati comporti, per un’amministrazione, la necessità di preferire coloro che uniscono un elevato livello di conoscenze e una predisposizione intellettuale a metterle in pratica in un contesto suscettibile di evoluzione.

54      Ne consegue che l’art. 5, n. 1, lett. d), delle DGE-AC non viola il principio sottostante all’art. 82 del RAA poiché quest’ultimo, quanto meno, non vieta l’organizzazione di test di ragionamento verbale e numerico eliminatori.

55      Di conseguenza, l’eccezione di illegittimità diretta contro l’art. 5 delle DGE-AC deve essere respinta.

–       In merito all’illegittimità del test verbale e numerico eliminatorio imposto nel caso di specie

56      I ricorrenti contestano che l’EPSO abbia potuto, nella fattispecie, imporre loro un test verbale e numerico eliminatorio. Al riguardo essi richiamano, in particolare, la nota del servizio esterno e la lettera del vicepresidente della Commissione e del membro della Commissione incaricato delle relazioni esterne, nonché la specificità della loro situazione.

57      Secondo l’art. 82, nn. 5 e 6, del RAA, l’EPSO fornisce assistenza alle singole istituzioni definendo e organizzando le procedure di selezione degli agenti contrattuali nel rispetto delle modalità generali stabilite dalle dette istituzioni. Inoltre, dall’art. 5, n. 1, lett. c), e n. 2 delle DGE-AC si ricava che l’EPSO è tenuto a rispettare i profili di competenza e le qualifiche specifiche richieste dall’AACC.

58      Risulta tuttavia da tali disposizioni, nonché dall’art. 3, n. 2, della decisione 2002/620, che l’EPSO dispone di un notevole margine di manovra nell’organizzazione dei test di selezione.

59      In tale contesto va rilevato, in primo luogo, che la nota del servizio esterno e, in misura inferiore, la lettera del vicepresidente della Commissione e del membro della Commissione incaricato delle relazioni esterne presentano ambiguità in ordine al fatto che i test controversi non sarebbero «eliminatori». Occorre quindi che questi ultimi siano interpretati in un senso che non privi di qualsiasi utilità le prove di selezione. Inoltre, anche la nota e la lettera suddette devono essere interpretate alla luce dell’art. 5 delle DGE-AC, il quale considera come criterio minimo (v. punto 45 supra) per l’assunzione di agenti contrattuali il superamento complessivo dei test. Infatti, le affermazioni del servizio esterno e le dichiarazioni unilaterali del vicepresidente della Commissione e del membro della Commissione incaricato delle relazioni esterne non possono validamente derogare alle DGE-AC adottate dal collegio dei commissari.

60      Orbene, la Commissione ha giustamente rilevato che la nota del servizio esterno e la lettera del vicepresidente della Commissione e del membro della Commissione incaricato delle relazioni esterne potevano essere intese nel senso che i test controversi non sarebbero eliminatori come avviene nei concorsi, poiché il numero degli idonei non sarebbe stabilito preliminarmente, senza tuttavia informare che detti test non sarebbero stati eliminatori.

61      Tale lettura della nota del servizio esterno e della lettera del vicepresidente della Commissione e del membro della Commissione incaricato delle relazioni esterne si concilia con l’obiettivo delle prove di selezione ed è compatibile con l’art. 5 delle DGE-AC.

62      Di conseguenza, la nota del servizio esterno e la lettera del vicepresidente della Commissione e del membro della Commissione incaricato delle relazioni esterne non consentono di affermare che l’EPSO, imponendo un test verbale e numerico di tipo eliminatorio, avrebbe violato i limiti posti ai suoi compiti dalla Commissione.

63      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la necessità di selezionare i candidati migliori, si deve osservare che l’invito a manifestare interesse prevedeva, come informava la nota del servizio esterno, che i test si svolgessero nella seconda lingua di ciascun candidato. Inoltre, benché la prova di ragionamento verbale e numerico controversa fosse di tipo eliminatorio, essa rivestiva complessivamente meno importanza rispetto alle prove sulle conoscenze, in quanto rappresentava soltanto il 30% del totale dei punti. Nonostante il carattere eliminatorio, essa aveva dunque minor peso rispetto al test sulle conoscenze specifiche, anch’esso di tipo eliminatorio, per il quale il punteggio minimo di superamento delle prove era fissato al 55%, e che rappresentava il 50% del totale dei punti. Inoltre, non può trascurarsi il test di «conoscenza dell’UE», il quale, sebbene non fosse di per sé eliminatorio, incideva tuttavia per il 20% del totale dei punti. Pertanto, un esito negativo di tale test poteva influire sul risultato complessivo dei candidati, in un contesto in cui il punteggio minimo richiesto per l’insieme delle prove era fissato al 60%.

64      Va infine sottolineato che l’organizzazione di una speciale prova di selezione per il profilo di funzioni «Relazioni esterne», il carattere eliminatorio del test sulle conoscenze specifiche e del test di ragionamento verbale e numerico, nonché la circostanza che essi rappresentavano l’80% del totale dei punti, allorché il test sulle conoscenze generali non era di tipo eliminatorio e incideva soltanto fino al 20% di detto totale, rivelano che l’EPSO ha inteso privilegiare l’assunzione di agenti che, da un lato, avessero competenze specifiche nel settore delle relazioni esterne e, dall’altro, fossero dotati della capacità di ragionamento necessaria a metterle in pratica e a far fronte, eventualmente, ad altre esigenze.

65      Alla luce di tali precisazioni, si deve concludere che la Commissione e l’EPSO, nell’esercizio delle loro rispettive competenze, prevedendo l’organizzazione di un test di ragionamento verbale e numerico cui hanno conferito carattere eliminatorio e imponendo lo stesso agli agenti già in servizio, non hanno, nella specie, ecceduto i limiti del loro ampio potere discrezionale.

66      Tenuto conto di quanto precede, il primo motivo non è fondato e, di conseguenza, deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, attinente alla violazione del principio di parità di trattamento

 Argomenti delle parti

67      I ricorrenti osservano, innanzitutto, che il test di ragionamento verbale e numerico era di scarsa qualità, come confermerebbe la neutralizzazione del quesito n. 46. Tale dubbia qualità avrebbe pesantemente influito sui loro risultati, dal momento che hanno dovuto dedicare troppo tempo ai quesiti ambigui, il che li avrebbe destabilizzati per le prove successive.

68      In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere che la decisione di assegnare un punto supplementare a tutti i candidati per ciascun quesito neutralizzato non consentiva di garantire la parità di trattamento e l’obiettività delle prove.

69      I ricorrenti fanno quindi valere che l’EPSO ha neutralizzato 153 quesiti dei test sulle competenze relativi a diversi profili. Essi menzionano, in particolare, i test che riguardano i seguenti profili: «sviluppo rurale, sicurezza alimentare e ambiente», «sviluppo economico, settore privato e commerciale» nonché «buon governo e sicurezza». L’assegnazione di un punto per ciascuno di tali quesiti ha modificato sostanzialmente la natura delle prove e ha compromesso la parità tra i candidati. Tale agevolazione, infatti, avrebbe avvantaggiato i candidati iscritti nei profili di competenza in cui alcuni quesiti sono stati neutralizzati, rispetto ai candidati iscritti in altri profili, nei confronti dei quali non ha avuto luogo alcuna neutralizzazione. Inoltre, visto il numero di quesiti neutralizzati, il test sulle conoscenze specifiche avrebbe rivestito soltanto un’importanza secondaria per tali profili. Infine, l’EPSO avrebbe neutralizzato taluni quesiti formulati solo in alcune lingue. Tale pratica avrebbe svantaggiato i candidati che hanno sostenuto le prove nelle altre lingue e che hanno dovuto rispondere a tali quesiti.

70      La Commissione risponde che l’EPSO dispone, analogamente alle commissioni giudicatrici dei concorsi, di un ampio potere discrezionale. Tale margine di manovra sussisterebbe, in particolare, in caso di irregolarità o di errori intervenuti durante lo svolgimento di prove che non possono essere ripetute a causa del numero elevato di partecipanti e in conformità ai principi di proporzionalità e di buona amministrazione.

71      Secondo la Commissione, la ripetizione di gran parte delle prove sarebbe stata, nella specie, sproporzionata; di conseguenza, la decisione di neutralizzare i quesiti nn. 31 e 46 del test di ragionamento verbale e numerico era adeguata.

72      La Commissione contesta, comunque, che la neutralizzazione dei quesiti abbia potuto discriminare i ricorrenti.

73      Essa rileva, in primo luogo, che la questione della parità di trattamento tra i candidati non si poneva, nelle prove controverse, allo stesso modo che in un concorso, poiché il numero di idonei non era stato stabilito preliminarmente né vi è stata alcuna valutazione comparativa.

74      La Commissione insiste, in secondo luogo, sul fatto che la neutralizzazione dei quesiti problematici è avvenuta nel rispetto del principio di parità all’interno di ciascun gruppo di funzioni e all’interno di ciascun profilo.

75      Quanto al test di ragionamento verbale e numerico organizzato per il profilo di funzioni «Relazioni esterne», la Commissione osserva, in terzo luogo, che l’errore nella formulazione del quesito n. 46 è stato commesso soltanto nella versione inglese. Pertanto la pretesa difficoltà che avrebbe destabilizzato i ricorrenti avrebbe potuto, ipoteticamente, danneggiare solo gli agenti cui è stato sottoposto il test in tale lingua. La Commissione ricorda, inoltre, che una discriminazione tale da incidere sulla legittimità di un atto non può conseguire dal comportamento individuale degli interessati stessi. Infine, essa sottolinea che, se è vero che il quesito n. 46 è stato inizialmente neutralizzato soltanto nella versione inglese, è altresì vero che, al fine di garantire la parità tra i candidati, esso è stato neutralizzato anche nelle altre lingue. Anche il quesito n. 31 sarebbe stato neutralizzato allo stesso modo e per tutti.

76      Per quanto concerne la neutralizzazione dei quesiti contenuti nei test sulle conoscenze specifiche, la Commissione rileva, in quarto luogo, che nessuno dei ricorrenti ha superato la prova di ragionamento verbale e numerico, circostanza che li distinguerebbe dagli altri candidati. Essi non avrebbero neppure alcun interesse a criticare la fondatezza della neutralizzazione dei quesiti del test sulle conoscenze specifiche.

 Giudizio del Tribunale

77      La giurisprudenza riconosce un ampio potere discrezionale alla commissione giudicatrice di concorso, in caso di irregolarità o di errori intervenuti durante lo svolgimento di un concorso generale con numerosi candidati, che non possono, in virtù dei principi di proporzionalità e di buona amministrazione, essere riparati mediante una ripetizione delle prove del concorso (sentenza del Tribunale di primo grado 2 maggio 2001, cause riunite T‑167/99 e T‑174/99, Giulietti e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑93 e II‑441, punto 58).

78      Benché l’EPSO non sia una commissione giudicatrice e il test controverso non abbia assunto la forma di un concorso, tale giurisprudenza può essere ad esso estesa in quanto l’EPSO dispone di un notevole margine di manovra nell’organizzazione dei test di selezione (v. punto 58 supra).

79      Non è peraltro contestato che l’invito a manifestare interesse, nella specie, abbia attirato un gran numero di candidati.

80      L’EPSO, chiamato a far fronte a quesiti problematici, ha considerato che, in tale contesto, fosse opportuno limitarsi a neutralizzare i quesiti stessi, in quanto la soluzione consistente nel ripetere tutti i test sarebbe stata sproporzionata e contraria al principio di buona amministrazione.

81      Va tuttavia verificato se il metodo di neutralizzazione utilizzato non abbia leso la parità di trattamento tra i candidati.

82      Secondo una costante giurisprudenza, il principio di uguaglianza richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 11 settembre 2007, causa C‑227/04 P, Lindorfer/Consiglio, Racc. pag. I‑6767, punto 63, e 17 luglio 2008, causa C‑71/07 P, Campoli/Commissione, Racc. pag. I‑5887, punto 50). Inoltre, la violazione del principio di uguaglianza presuppone che il trattamento di cui si discute causi un pregiudizio a talune persone rispetto ad altre (sentenze della Corte 13 luglio 1962, cause riunite 17/61 e 20/61, Klöckner‑Werke e Hoesch/Alta Autorità, Racc. pagg. 595, 631, e 16 dicembre 2008, causa C‑127/07, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., Racc. pag. I‑9895, punto 39; sentenza del Tribunale di primo grado 5 aprile 2006, causa T‑351/02, Deutsche Bahn/Commissione, Racc. pag. II‑1047, punto 137).

83      Nella specie, occorre anzitutto ricordare che né la Commissione né l’EPSO hanno fissato preliminarmente, nell’invito a manifestare interesse, un numero limitato di idonei. Di conseguenza, i test di selezione non comportavano alcun confronto diretto tra i candidati. Come rilevato dalla Commissione, la parità di trattamento tra tali candidati non si pone allo stesso modo che in un concorso.

84      Tuttavia, non si può escludere, nemmeno in questo contesto, che l’attribuzione di un punto supplementare a tutti i candidati che si siano confrontati con quesiti problematici, al fine di neutralizzare gli stessi, abbia potuto favorire taluni candidati consentendo loro di raggiungere più facilmente le soglie fissate per il superamento delle prove.

85      Per quanto riguarda il test di ragionamento verbale e numerico, è assodato che sono stati neutralizzati soltanto i quesiti nn. 31 e 46. I ricorrenti sostengono ciò nondimeno che il quesito n. 46 ha posto loro così tanti problemi da esserne destabilizzati per le prove successive. Essi hanno precisato in udienza che taluni candidati hanno tralasciato tale quesito, mentre altri si sarebbero impegnati a fornire una risposta. Tuttavia, ammesso che detto quesito abbia destabilizzato ovvero abbia impegnato gli interessati più di altri quesiti, al punto da compromettere la loro capacità di rispondere al test nella sua interezza, questa situazione sarebbe indicativa del loro modo di porsi dinanzi alle difficoltà. Le affermazioni dei ricorrenti, lungi dal dimostrare che il metodo di neutralizzazione scelto li avrebbe discriminati, sottolineano invece l’esistenza di una differenza tra loro e gli altri candidati (v. in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 17 gennaio 2001, causa T‑189/99, Gerochristos/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑11 e II‑53, punto 26). Inoltre, i due quesiti summenzionati sono stati neutralizzati in tutte le versioni linguistiche del test, proprio per garantire la parità di trattamento tra i candidati.

86      D’altronde, le censure addotte contro la neutralizzazione di 153 quesiti nei test sulle conoscenze specifiche relativi a diversi profili sono inoperanti. Infatti, come emerso dall’esame del primo motivo, i ricorrenti non hanno superato il test di ragionamento verbale e numerico il cui carattere eliminatorio era ammissibile.

87      Ciò premesso, non sembra che la soluzione adottata dall’EPSO per neutralizzare i quesiti che hanno posto problemi abbia potuto violare la parità tra i candidati a svantaggio dei ricorrenti.

88      Pertanto, il secondo motivo è infondato e dev’essere respinto.

 Sul terzo motivo, attinente alla violazione dell’art. 1 quinquies dello Statuto e all’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

89      I ricorrenti asseriscono di aver accertato numerose irregolarità da cui risulterebbe che gli atti contestati violino il principio di parità di trattamento. Conformemente alle sentenze del Tribunale di primo grado 24 aprile 2001, causa T‑159/98, Torre e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑83 e II‑395, punti 46 e 47), e 5 marzo 2003, causa T‑24/01, Staelen/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑79 e II‑423, punti 47‑58), spetterebbe pertanto alla Commissione dimostrare che dette irregolarità non hanno inciso sull’esito delle prove. Orbene, la Commissione non avrebbe fornito tale prova.

90      I ricorrenti ne deducono una violazione dell’obbligo di motivazione e dell’art. 1 quinquies, n. 5, dello Statuto.

91      La Commissione risponde che essa non è tenuta a confutare quanto fatto valere dai ricorrenti in quanto questi ultimi non forniscono alcun elemento relativo alla sussistenza di una qualsivoglia discriminazione.

92      Inoltre, la Commissione sostiene, nel suo controricorso nella causa F‑75/08, che la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione è irricevibile in mancanza di specifiche argomentazioni ad essa attinenti. Tale censura sarebbe, comunque, priva di fondamento in quanto i ricorrenti hanno avuto conoscenza delle ragioni che giustificano gli atti impugnati tramite le informazioni fornite ai candidati in occasione della procedura di selezione mediante le risposte date alle «domande di riesame» presentate tra il 30 ottobre e il 25 novembre 2007, nonché tramite le risposte ai reclami presentati il 25 gennaio 2008.

 Giudizio del Tribunale

93      Anzitutto, occorre osservare che i ricorrenti fondano il loro terzo motivo in particolare sull’art. 1, quinquies, n. 5, dello Statuto, che, tuttavia, non è applicabile agli agenti contrattuali.

94      Sotto altro profilo tale motivo d’impugnazione appare connesso al primo e al secondo motivo. Pertanto, dal momento che il Tribunale ha constatato che questi ultimi non sono fondati per i motivi esposti ai punti 43 e seguenti e ai punti 77 e seguenti, non è più necessario chiedersi se i ricorrenti abbiano dimostrato la sussistenza di irregolarità che facciano presumere che gli atti impugnati violerebbero il principio di parità di trattamento. Il motivo è inoperante. Infatti, posto che dall’esame dei due primi motivi si evince che non è stata dimostrata alcuna irregolarità nello svolgimento delle prove, la Commissione non poteva muovere dalla premessa che tali irregolarità fossero state compiute e quindi provare che non avevano prodotto effetto sul risultato definitivo di dette prove o che non erano state all’origine di una discriminazione.

95      Infine, il motivo non è privo di ambiguità. Dalla sua formulazione e, in particolare, dal riferimento alle sentenze Torre e a./Commissione e Staelen/Parlamento, citate supra, risulta che i ricorrenti sembrano contestare alla Commissione di non dimostrare, dinanzi al Tribunale, la mancanza d’influenza delle presunte irregolarità da essi denunciate sul risultato dei test controversi.

96      Se questa è l’interpretazione da dare al motivo summenzionato, è giocoforza altresì constatare che i ricorrenti vi confondono, da una parte, l’obbligo di motivazione da essi richiamato, il quale costituisce, in forza dell’art. 25 dello Statuto e degli artt. 11 e 81 del RAA, una formalità inerente all’adozione delle decisioni amministrative che arrecano pregiudizio e che possono essere impugnate dinanzi al Tribunale e, dall’altra, il dibattito in contraddittorio e l’esercizio dei diritti della difesa nell’ambito del procedimento giudiziario al quale le disposizioni summenzionate non sono applicabili.

97      Conseguentemente, il terzo motivo dev’essere respinto.

98      Alla luce di tali considerazioni, il ricorso dev’essere interamente respinto.

 Sulle spese

99      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del n. 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

100    Dalla presente sentenza risulta la soccombenza dei ricorrenti. Inoltre la Commissione, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna dei ricorrenti alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, i ricorrenti devono essere condannati alle spese.

101    Occorre, tuttavia, tener conto della circostanza che i ricorrenti nel ricorso F‑20/08 e la ricorrente nel ricorso F‑34/08 hanno rispettivamente presentato, da una parte, i suddetti ricorsi e, dall’altra, il ricorso F‑75/08, il quale è stato presentato anche dagli altri ricorrenti nel ricorso F‑75/08.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi F‑20/08, F‑34/08 e F‑75/08 sono respinti.

2)      Il sig. Aparicio e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato ai nn. 1-18 sono condannati alle spese relative alla causa F‑20/08 e a diciannove quarantaseiesimi delle spese relative alla causa F‑75/08. La sig.ra Simon è condannata alle spese relative alla causa F‑34/08 e a un quarantaseiesimo delle spese relative alla causa F‑75/08. I ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato ai nn. 19-40 e 42-46 sono condannati a ventisei quarantaseiesimi delle spese relative alla causa F‑75/08.

Kanninen

Boruta

Van Raepenbusch

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 settembre 2009.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

      H. Kanninen

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici comunitari ivi citate e non ancora pubblicate nella Raccolta sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia: www.curia.europa.eu


ALLEGATO

Tenuto conto dell’elevato numero di ricorrenti in questa causa, i loro nomi non sono riportati nel presente allegato.


* Lingua processuale: il francese.