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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 15 ottobre 2018 – British Airways Plc / MF

(Causa C-643/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente: British Airways Plc

Resistente: MF

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che il vettore aereo operativo [Or. 2] possa invocare le circostanze eccezionali ivi contemplate anche qualora esse non abbiano riguardato il volo prenotato dal passeggero, bensì un volo – non immediatamente – precedente effettuato con l’aeromobile che doveva essere utilizzato per il volo prenotato dal passeggero, nell’ambito di una procedura di rotazione.

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che «tutte le misure del caso» che il vettore operativo deve aver adottato al fine di potersi sottrarre, in caso di circostanze eccezionali, all’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, debbano essere rivolte soltanto ad evitare le «circostanze eccezionali» [nel caso di specie l’assegnazione di un nuovo (successivo) Air-Traffic-Control-Slot da parte dell’ente europeo di controllo del traffico aereo EUROCONTROL]; ovvero se tale termine implichi parimenti l’obbligo per il vettore operativo di adottare misure, nei limiti del ragionevole, per evitare la cancellazione o un ritardo prolungato.

Se – in caso di necessità di misure, comunque ragionevoli, dirette ad evitare un ritardo prolungato – l’articolo 5 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) [Or. 3] n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che il vettore operativo, al fine di potersi sottrarre all’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, in caso di imbarco dei passeggeri su un collegamento aereo costituito da uno o due (o più) voli, debba adottare soltanto misure ragionevoli volte ad evitare un possibile ritardo gravante sui voli che esso debba eseguire; ovvero nel senso che debba adottare misure ragionevoli ulteriori volte ad evitare un ritardo prolungato dei singoli passeggeri alla destinazione finale (ad esempio verificando la possibilità di una riprenotazione su un altro collegamento aereo).

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1 GU 2004, L 46, pag. 1.