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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid (Spagna) l'11 febbraio 2019 – Sindicato Único de Sanidad e Higiene de la Comunidad de Madrid e Sindicato de Sanidad de Madrid de la CGT / Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

(Causa C-103/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid

Parti

Ricorrenti: Sindicato Único de Sanidad e Higiene de la Comunidad de Madrid e Sindicato de Sanidad de Madrid de la CGT

Resistente: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Questioni pregiudiziali

Se sia conforme all’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE 1 , in particolare alla sua clausola 5, ai suoi obiettivi [e ai] punti 6 e 8 [delle sue considerazioni generali] nonché ai parametri stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679), la normativa oggetto del ricorso, vale a dire l’ordinanza 406/2017, dell’8 maggio, del Ministro regionale della Sanità, che, dopo il rinnovo di nomine a tempo determinato in successione nel settore pubblico sanitario, sulla base di disposizioni di diritto nazionale che consentivano i rinnovi finalizzati a fornire e garantire servizi di natura temporanea, congiunturale o straordinaria, quando in realtà con dette nomine si assolvevano esigenze permanenti e durevoli, ricorre alla trasformazione della natura di 9 126 posti, di modo che il lavoratore a tempo determinato occasionale diviene a tempo determinato ad interim, con il risultato che tali posti vengono inseriti in un’offerta pubblica di impiego e ne consegue la cessazione del servizio del lavoratore a tempo determinato.

Se sia corretta l’interpretazione del presente Giudice secondo cui la modalità di applicazione descritta dell’articolo 9, paragrafo 3, dello statuto quadro, e realizzata mediante l’ordinanza 406/2017, dell’8 maggio, del Ministro regionale della Sanità, non è conforme alla clausola 5 [dell’accordo quadro], agli obiettivi [e ai] punti 6 e 8 [delle considerazioni generali dello stesso] nonché ai parametri stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679), in quanto, dopo l’abuso di contratti a tempo determinato per assolvere esigenze permanenti e una volta riconosciuta la carenza strutturale, consente che tale abuso non sia mai sanzionato, contravvenendo agli obiettivi della direttiva e perpetuando la situazione sfavorevole dei dipendenti statutari a tempo determinato.

Se sia corretta l’interpretazione data dal presente Giudice alla clausola 5 [dell’accordo quadro], agli obiettivi [e ai] punti 6 e 8 [delle considerazioni generali dello stesso] nonché ai parametri stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679), indicati nella presente decisione e che inducono a ritenere che l’ordinanza 406/2017, dell’8 maggio, del Ministro regionale della Sanità non sia conforme all’articolo 2, primo comma, della direttiva 1999/70 in quanto lo Stato spagnolo non garantisce i risultati previsti in detta direttiva, dato che, una volta verificatosi l’abuso di contratti a tempo determinato, non si forniscono ai lavoratori garanzie di tutela effettive ed equivalenti per sanzionare debitamente detto abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, non si sanziona l’abuso e si consente pertanto che la direttiva comunitaria non trovi applicazione nel settore sanitario.

Atteso che la normativa nazionale prevede il divieto assoluto, nel settore pubblico, di convertire in contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, o di stabilizzare il lavoratore vittima di abuso, e poiché detta normativa nazionale non prevede altre misure effettive per evitare e, se del caso, sanzionare l’utilizzo abusivo di successioni di contratti di lavoro a tempo determinato, se sia corretto ritenere, come ritiene il presente Giudice, che l’ordinanza 406/2017, dell’8 maggio, del Ministro regionale della Sanità (in quanto applica tardivamente l’articolo 9, paragrafo 3, [dello statuto] quadro) e il successivo processo di selezione aperto al pubblico non possano essere considerati misure effettive per evitare e, se del caso, sanzionare l’utilizzo abusivo di successioni di contratti di lavoro a tempo determinato, poiché in tal modo, ad avviso del presente Giudice e come già indicato, si eludono l’applicazione e l’attuazione degli obiettivi imposti dalla menzionata direttiva comunitaria.

Atteso che l’ordinanza 406/2017, dell’8 maggio, del Ministro regionale della Sanità limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente ai lavoratori occasionali e, in relazione agli altri lavoratori a tempo determinato, vincolati all’Amministrazione per un periodo eccessivo, quest’ultima non procede, entro i termini previsti dalla normativa nazionale, allo studio delle cause che determinano tale situazione, per valutare, eventualmente, se sia necessario istituire posti strutturali nella dotazione di organico, in modo tale che, in realtà, la situazione di precarietà dei lavoratori diviene permanente, tale abuso non è sanzionato e non viene applicata in relazione a detti lavoratori alcuna misura effettiva ed equivalente che offra garanzie di tutela al fine di sanzionare debitamente detto abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, se si debba ritenere che in tal modo si violino le prescrizioni della sentenza della Corte di giustizia (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679), in quanto si determina la situazione sopra descritta e si contravviene pertanto alla normativa comunitaria.

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1 Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).