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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 20 marzo 2020 – AD, BE, CF / Corendon Airlines

(Causa C-146/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrenti: AD, BE, CF

Resistente: Corendon Airlines

Questioni pregiudiziali

Se sussista una cancellazione di un volo ai sensi dell’articolo 2, lettera l), e dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU CE L 46 del 17 febbraio 2004, pag. 1 e segg.), nel caso in cui, nell’ambito di un circuito «tutto compreso», il vettore aereo operativo anticipi il volo prenotato con partenza prevista alle 10:20 (LT), alle 08:40 (LT) dello stesso giorno.

2.    Se la comunicazione, dieci giorni prima dell’inizio del viaggio, relativa all’anticipazione di un volo dalle 10:20 (LT) alle 08.40 (LT) dello stesso giorno, costituisca un’offerta di volo alternativo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 20014, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1 e segg.).

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).