Language of document :

Ricorso proposto il 28 settembre 2018 – Commissione europea / Repubblica slovacca

(Causa C-614/18)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár e C. Cattabriga, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica slovacca, negando ai cittadini di paesi terzi che non siano familiari di cittadini dell'Unione europea e la cui domanda di visto sia stata respinta, o il cui visto sia stato annullato o revocato, il diritto di ricorrere in giudizio, quale definito nel diritto dell’Unione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 32, paragrafo 3, l’articolo 34, paragrafo 7, e l’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 810/2009 1 (codice dei visti);

condannare la Repubblica slovacca alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la Commissione adduce che le questioni giuridiche controverse nel caso di specie sono state chiaramente risolte dalla sentenza della Corte nella causa C-403/16, El Hassani, nella quale quest’ultima ha statuito che l’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 20132 , letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso fa obbligo agli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso contro le decisioni di diniego di visto, le cui modalità siano definite dall’ordinamento giuridico del singolo Stato membro nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Tale procedura deve garantire, a un dato stadio del procedimento, un ricorso giurisdizionale.

La Commissione conclude pertanto che gli argomenti addotti dalla Repubblica slovacca nel corso del procedimento precontenzioso nel caso di specie non possono prosperare e ribadisce la propria posizione secondo cui la Repubblica slovacca non adempie agli obblighi ad essa incombenti indicati nell’atto introduttivo di ricorso.

____________

1 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU 2009, L 243, pag. 1).

2 Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2013, L 182, pag.1).