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Impugnazione proposta il 21 dicembre 2020 da Intermarché Casino Achats avverso la sentenza del Tribunale (Nona sezione ampliata) del 5 ottobre 2020, causa T-254/17, Intermarché Casino Achats/Commissione

(causa T-693/20P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Intermarché Casino Achats (rappresentanti: Y. Utzschneider, J. Jourdan, C. Mussi, S. Eder, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 nella causa T-254/17, nella parte in cui ha parzialmente respinto il ricorso proposto da Intermarché Casino Achats diretto all’annullamento della decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2017 adottata sul fondamento dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1/2003 (caso AT.40466 – Tute 1) e nella parte in cui ha condannato la ricorrente alle spese;

annullare l’articolo 1, lettera a), della decisione della Commissione del 9 febbraio 2017 nel succitato caso AT.40466;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto respingendo l’eccezione di illegittimità dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1/2003, basata sull’assenza di mezzi di ricorso appropriati contro lo svolgimento degli accertamenti, il che non sarebbe conforme ai requisiti di un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali né alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Con il secondo motivo, la ricorrente espone che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo che i documenti prodotti dalla Commissione per dimostrare la sussistenza di indizi seri d’infrazione alla data degli accertamenti potessero essere presi in considerazione senza rispettare le formalità imposte dal regolamento n. 1/2003 e dal regolamento n. 773/2004. Tale errore avrebbe viziato la conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione disponeva di indizi seri della sussistenza dell’infrazione menzionata all’articolo 1, lettera a), della decisione di accertamento. Rifiutando di annullare l’articolo 1, lettera a), della decisione di accertamento, il Tribunale avrebbe quindi violato il diritto all’inviolabilità del domicilio sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali.

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando che il diritto all’inviolabilità del domicilio sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali non imponeva alla decisione di accertamento di prevedere un limite di durata degli accertamenti e rifiutando di annullare la decisione per tale motivo.

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