Language of document : ECLI:EU:F:2007:120

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

4 luglio 2007 (*)

« Intervento »

Nella causa F-38/07,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell'art. 236 CE e 152 EA,

Francesco Caleprico, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. V. Guagliumi,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra M. Velardo, in qualità di agenti,

convenuta,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 giugno 2007 per fax (originale depositato il 17 giugno successivo), il Consiglio dell’Unione europea ha chiesto di intervenire nella causa F-38/07 a sostegno delle conclusioni della Commissione delle Comunità europee.

2        L’istanza di intervento è stata notificata alle parti in conformità all’art. 116, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, applicabile, mutatis mutandis, al Tribunale in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), fino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo. Le parti non hanno sollevato obiezioni.

3        Dato che l’istanza di intervento è stata presentata in conformità all’art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, l’intervento va ammesso, in applicazione dell’art. 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I del detto Statuto.

4        I diritti dell’interveniente sono quelli previsti dall’art. 116, nn. 2-4, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      Il Consiglio dell’Unione europea è ammesso ad intervenire nella causa F-38/07 Caleprico/Commissione, a sostegno delle conclusioni della Commissione delle Comunità europee.

2)      Copia di tutti gli atti processuali sarà notificata all’interveniente a cura del cancelliere.

3)      Un termine sarà fissato all’interveniente per esporre, in forma scritta, i motivi e gli argomenti a sostegno delle sue conclusioni.

4)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 4 luglio 2007.

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: l'italiano.