Language of document : ECLI:EU:F:2009:160

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

30 novembre 2009

Causa F‑80/08

Fritz Harald Wenig

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sospensione di un funzionario – Trattenuta sulla retribuzione – Contestazione di una mancanza grave – Diritti della difesa – Competenza – Mancata pubblicazione di una delega di potere – Incompetenza dell’autore dell’atto impugnato»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Wenig chiede l’annullamento della decisione della Commissione del 18 settembre 2008, adottata in applicazione degli artt. 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, con la quale è stato sospeso per un periodo indeterminato ed è stata ordinata una trattenuta di EUR 1 000 mensili sulla sua retribuzione per un periodo massimo di sei mesi. Il ricorrente ha inoltre chiesto, con ricorso separato, la concessione della sospensione dell’esecuzione della decisione controversa.

Decisione: La decisione del 18 settembre 2008 con la quale la Commissione, in applicazione degli artt. 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto, ha sospeso il ricorrente a tempo indeterminato e ha ordinato una trattenuta di EUR 1 000 mensili sulla sua retribuzione per un periodo massimo di sei mesi è annullata. La Commissione è condannata alle spese del procedimento di merito. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese del procedimento sommario.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Funzionario collocato a riposo

(Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 24, n. 2)

2.      Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare

(Statuto dei funzionari, allegato IX)

3.      Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Sospensione

4.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo relativo all’incompetenza dell’autore di un atto che arreca pregiudizio – Motivo di ordine pubblico

5.      Funzionari – Autorità che ha il potere di nomina – Decisione relativa all’esercizio dei poteri conferiti alla detta autorità

(Statuto dei funzionari, art. 2)

1.      Dal momento che una decisione con cui il ricorrente è stato sospeso a tempo indeterminato ed è stata disposta una trattenuta sulla sua retribuzione per un periodo massimo di sei mesi ha prodotto effetti non soltanto sulla situazione materiale di quest’ultimo, ma anche sulla sua onorabilità, non rende privo di oggetto il ricorso né fa venir meno l’interesse del ricorrente a chiedere l’annullamento della decisione nel suo insieme il fatto che essa sia stata implicitamente, ma necessariamente abrogata con il collocamento a riposo del ricorrente e che, ancor prima della proposizione del ricorso, la detta decisione, nella parte in cui ha disposto una trattenuta sulla retribuzione, fosse divenuta inoperante, poiché tale trattenuta, conformemente all’art. 24, n. 2, dell’allegato IX dello Statuto, era stata limitata ad un periodo di sei mesi.

(v. punti 33-35)

Riferimento:

Corte: 22 dicembre 2008, causa C‑198/07 P, Gordon/Commissione (Racc. pag. I‑10701, punti 44 e 45)

2.      Ai sensi dell’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. Tuttavia un procedimento che dà luogo ad una sospensione e ad una trattenuta sulla retribuzione non è di carattere giudiziario, bensì amministrativo, di modo che la Commissione non può essere considerata un «tribunale» ai sensi dell’art. 6 della detta convenzione. Pertanto non si può pretendere dalla Commissione che, quando sospende un funzionario e procede a trattenute sulla sua retribuzione, rispetti gli obblighi che tale articolo impone a un «tribunale».

(v. punti 57-59)

Riferimento:

Corte: 16 luglio 1998, causa C‑252/97 P, N/Commissione (Racc. pag. I‑4871, punto 52)

Tribunale di primo grado: 17 ottobre 1991, causa T‑26/89, de Compte/Parlamento (Racc. pag. II‑781, punto 94), e 21 novembre 2000, causa T‑23/00, A/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑263 e II‑1211, punto 24)

3.      Il sindacato del giudice comunitario in materia di fondatezza di una misura di sospensione di un funzionario non può che essere molto limitato, in considerazione del carattere provvisorio di siffatta misura. Il giudice deve quindi limitarsi a controllare se le contestazioni di una mancanza grave siano sufficientemente verosimili e non appaiano, invece, manifestamente infondate.

(v. punto 67)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 febbraio 1999, causa T‑211/98 R, Willeme/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑15 e II 57, punto 30)

4.      Il motivo vertente sull’incompetenza dell’autore di un atto pregiudizievole pregiudizio è un motivo di ordine pubblico che spetta comunque al giudice comunitario esaminare d’ufficio.

(v. punto 83)

Riferimento:

Corte: 13 luglio 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/Commissione (Racc. pag. I‑5843, punto 56)

Tribunale di primo grado: 13 luglio 2006, causa T‑165/04, Vounakis/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑155 e II‑A‑2‑735, punto 30)

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2006, causa F‑17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑149 e II‑A‑1‑577, punto 51), e 18 settembre 2007, causa F‑10/07, Botos/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 78)

5.      Le decisioni riguardanti la ripartizione dei poteri devoluti all’autorità che ha il potere di nomina costituiscono norme di organizzazione interna dell’istituzione. Né le disposizioni del Trattato né quelle dello Statuto, segnatamente il suo art. 2, prevedono che la pubblicazione di tali decisioni costituisca una condizione della loro entrata in vigore e, pertanto, della loro opponibilità.

Tuttavia, il rispetto del principio della certezza del diritto, in base al quale un atto emanante dalle pubbliche autorità non può venir opposto agli amministrati prima che questi abbiano avuto la possibilità di prenderne conoscenza, impone, ancorché nessuna disposizione scritta lo preveda espressamente, che le decisioni relative all’esercizio dei poteri devoluti dallo Statuto all’autorità che ha il potere di nomina e dal Regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione siano oggetto di una misura di pubblicità adeguata secondo le modalità e le forme che spetta all’amministrazione determinare.

La Commissione stessa cerca, in linea di principio, di garantire la pubblicità delle decisioni relative all’esercizio dei poteri devoluti dallo Statuto all’autorità che ha il potere di nomina e dal Regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, poiché tali decisioni sono abitualmente pubblicate sulle Informazioni amministrative. Inoltre, l’imperativo della certezza del diritto esige che una normativa comunitaria consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro, in quanto i singoli devono poter conoscere senza ambiguità i propri diritti e obblighi. Infine, la necessità di garantire una pubblicità adeguata delle decisioni riguardanti la ripartizione dei poteri devoluti dallo Statuto all’autorità che ha il potere di nomina e dal Regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione risulta altresì dalle norme di buona amministrazione in materia di gestione del personale.

L’obbligo gravante sulla Commissione di garantire a una decisione di sospensione di un funzionario una pubblicità adeguata s’impone con particolare rigore qualora una competenza del genere sia stata trasferita ad una sola persona, cioè il membro della Commissione incaricato del personale, mentre essa era attribuita in precedenza alla più alta autorità della Commissione, nel caso di specie il collegio dei commissari. Orbene, un provvedimento adottato da una sola persona conferisce al funzionario che ne è destinatario un livello di protezione inferiore a quello garantito da un provvedimento emanato da un’autorità collegiale, poiché una siffatta autorità è in grado di prendere in considerazione, grazie alla deliberazione dei suoi membri, un maggior numero di informazioni pertinenti.

(v. punti 87, 89-91, 93, 94 e 96)

Riferimento:

Corte: 30 maggio 1973, causa 46/72, De Greef/Commissione (Racc. pag. 543, punto 18); 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke (Racc. pag. 69, punto 15); 25 gennaio 1979, causa 99/78, Weingut Decker (Racc. pag. 101, punto 3); 21 giugno 2007, causa C‑158/06, ROM-projecten (Racc. pag. I‑5103, punto 25), e 11 dicembre 2007, causa C‑161/06, Skoma-Lux (Racc. pag. I‑10841, punti 37 e 38)

Tribunale di primo grado: 25 marzo 1999, causa T‑76/98, Hamptaux/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑59 e II‑303, punto 23)

Tribunale della funzione pubblica: 9 luglio 2008, causa F‑89/07, Kuchta/BCE (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62)