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Impugnazione proposta il 2 agosto 2019 dalla Deutsche Lufthansa AG avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 maggio 2019, causa T-764/15, Deutsche Lufthansa AG / Commissione europea

(Causa C-594/19 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (rappresentante: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Land Rheinland-Pfalz

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2019 nella causa T-764/15;

accogliere la domanda della ricorrente presentata in primo grado e annullare la decisione SA.32833 della Commissione del 1 °ottobre 2014 1 , cui tale domanda si riferisce;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con l’impugnazione la ricorrente deduce, in sostanza, i seguenti motivi:

La ricorrente sarebbe stata legittimata ad agire già ai sensi della sentenza Montessori 2 . Ciò in quanto la concessione di un prestito per l’importo di EUR 45 milioni dal fondo di liquidità a favore della Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH costituirebbe un regime di aiuti. Inoltre, sarebbe accertato che i fondi di tale prestito sarebbero andati a Ryanair.

Qualora si applicasse la cosiddetta giurisprudenza Mory 3 , si dovrebbe allora, in subordine, applicare la prima alternativa. La Commissione non avrebbe tenuto conto di elementi di fatto sostanziali e di benefici supplementari. Vista la violazione dei diritti processuali della ricorrente, non si può ritenere che la Commissione abbia svolto regolarmente il procedimento di indagine. Anche in questo caso, la ricorrente sarebbe stata individualmente interessata e, pertanto, legittimata ad agire.

In subordine, il ricorso dovrebbe essere ritenuto ricevibile anche qualora si dovesse applicare la seconda alternativa della cosiddetta giurisprudenza Mory, in base alla quale la ricorrente dovrebbe dimostrare che l’aiuto arreca un pregiudizio sostanziale alla sua posizione sul mercato. In tal caso si applicherebbe, infatti, un’inversione dell’onere della prova, o quantomeno un’attenuazione dell’onere della prova a favore della ricorrente, giacché la Commissione avrebbe arbitrariamente omesso di considerare circostanze di fatto a lei note rilevanti per la decisione. Soltanto in subordine si rileva che la ricorrente avrebbe in realtà dimostrato anche tale pregiudizio sostanziale. La diversa valutazione giuridica del Tribunale andrebbe oltre la giurisprudenza della Corte e presupporrebbe una comprensione errata del mercato di riferimento. A tale riguardo, il Tribunale falserebbe e accorcerebbe le allegazioni della ricorrente, altererebbe il contenuto della decisione impugnata e violerebbe le regole relative all’onere della prova.

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1 Decisione (UE) 2016/788 della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) cui la Germania ha dato esecuzione riguardante le modalità di finanziamento dell’aeroporto di Francoforte-Hahn poste in essere dal 2009 al 2011 (GU 2016, L 134, pag. 1).

2 Sentenza della Corte del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori Srl e a. (da C-622/16 P a C-624/16 P, EU:C:2018:873).

3 Sentenza della Corte del 17 settembre 2015, Mory SA e a. / Commissione europea (C-33/14 P, EU:C:2015:609).