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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 26 luglio 2019 – Irish Ferries Ltd / National Transport Authority

(Causa C-570/19)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Irish Ferries Ltd

Resistente: National Transport Authority

Questioni pregiudiziali

A    Applicabilità del Regolamento1

Se il regolamento [n. 1177/2010; in prosieguo: il «Regolamento»] (in particolare gli articoli 18 e/o 19) si applichi nel caso in cui i passeggeri abbiano effettuato prenotazioni anticipate e stipulato contratti di trasporto e in cui i servizi passeggeri siano stati cancellati, con un preavviso minimo di sette settimane prima della partenza prevista, a causa del ritardo nella consegna di una nuova nave all’operatore del traghetto. A tale riguardo, se siano rilevanti ai fini dell’applicabilità del Regolamento alcune (o la totalità) delle seguenti circostanze:

a.    la consegna ha avuto luogo con un ritardo complessivo di 200 giorni;

b.    l’operatore di traghetti ha dovuto cancellare un’intera stagione di corse;

c.    non è stato possibile ottenere una nave sostitutiva adatta;

d.    per oltre 20 000 passeggeri sono state effettuate dall’operatore del traghetto nuove prenotazioni su corse differenti oppure è stato rimborsato il prezzo del biglietto;

e.    le corse sono state effettuate su una nuova tratta aperta dall’operatore di traghetti in assenza di un servizio sostitutivo simile sulla tratta.

B    Interpretazione dell'articolo 18 del Regolamento

La risposta alla presente questione è richiesta solo se l’articolo 18 sia applicabile.

Se, nel caso in cui i passeggeri usufruiscano del trasporto alternativo ai sensi dell’articolo 18, venga in essere un nuovo contratto di trasporto, per cui il diritto alla compensazione economica ai sensi dell’articolo 19 deve essere accertato in base a tale nuovo contratto piuttosto che al contratto di trasporto originario.

a) Nel caso in cui l’articolo 18 sia applicabile e la corsa sia annullata e in mancanza di un servizio alternativo su quella tratta (ossia, se non vi sia alcun servizio diretto tra i due porti), se, ai fini dell’articolo 18, equivalga a «trasporto alternativo verso la destinazione finale» la messa a disposizione di una corsa alternativa su un’altra tratta o altre tratte disponibili e scelte dal passeggero, anche tramite «landbridge» (ad esempio, viaggiando dall’Irlanda al Regno Unito con un traghetto e poi, con rimborso al passeggero delle spese di carburante da parte dell’operatore del traghetto, spostandosi in auto verso un porto britannico in cui vi sia un collegamento con la Francia e da lì alla Francia, su corse scelte da passeggero). In caso negativo, quali criteri debbano essere utilizzati per stabilire se il trasporto alternativo abbia luogo «a condizioni simili».

b) Se, qualora non esistano corse alternative sulla tratta cancellata, per cui il passeggero interessato non possa usufruire di una corsa diretta dal porto d’imbarco originario alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto, il vettore sia tenuto a rimborsare ai passeggeri che hanno usufruito del trasporto alternativo tutti gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per viaggiare da e verso il nuovo porto d’imbarco e/o da e verso il nuovo porto di destinazione.

C.    Interpretazione dell'articolo 19 del Regolamento

a) Se si possa applicare l’articolo 19 quando il viaggio è già stato di fatto annullato almeno sette settimane prima della partenza prevista. In caso di applicazione dell’articolo 19, se esso si applichi quando è stato applicato l’articolo 18 e al passeggero è stato fornito un trasporto alternativo senza costi aggiuntivi e/o un rimborso e/o il passeggero ha scelto una corsa successiva.

b) In caso di applicazione dell’articolo 19, quale sia, ai sensi dell’articolo 19, la «destinazione finale».

5)    In caso di applicazione dell’articolo 19:

a.    Come debba essere misurato il ritardo in tali circostanze.

b.    Come debba essere calcolato il prezzo ai sensi dell’articolo 19 per stabilire il livello di compensazione economica da corrispondere e, in particolare, se essa comprenda i costi riferibili agli extra (ad esempio, cabine, canili e premium lounge).

D.    Interpretazione dell'articolo 20(4)

6)    Se, nel caso in cui il Regolamento trovi applicazione, le circostanze e le considerazioni di cui alla questione n. 1 rappresentino «circostanze straordinarie che (...) non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli», ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento.

E.    Interpretazione dell’articolo 24

7)    Se l’articolo 24 abbia l’effetto di imporre l’obbligo, a tutti i passeggeri che desiderano ottenere la compensazione economica di cui all’articolo 19 del Regolamento, di presentare il reclamo entro due mesi dalla data in cui il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato.

F.    Interpretazione dell’articolo 25

8)    Se la competenza dell’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento sia limitata alle corse che coinvolgono i porti di cui all’articolo 25 del Regolamento o se possa estendersi anche alla corsa di ritorno dal porto di un altro Stato membro verso lo Stato dell’organismo nazionale competente.

G.    La validità della Decisione e degli Avvisi

9)    a) Quali siano i principi e le norme del diritto dell’Unione che il giudice del rinvio deve applicare nel valutare la validità della Decisione e/o degli Avvisi dell’organismo nazionale di esecuzione con riferimento agli articoli 16, 17, 20 e/o 47 della Carta2 e/o ai principi di proporzionalità, certezza del diritto e parità di trattamento.

b) Se il criterio dell’irrazionalità che dovrebbe essere applicato dal giudice nazionale sia quello dell’errore manifesto.

H.    Validità del Regolamento 1177/2010

La presente questione si porrà solo a seconda delle risposte date alle questioni precedenti.

10.    Se il Regolamento sia valido in quanto diritto dell’Unione, con particolare riguardo:

a.    Agli articoli 16, 17 e 20 della Carta;

b.    Al fatto che i vettori aerei non hanno l’obbligo di pagare una compensazione economica se informano il passeggero della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto (articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento n. 261/20043 );

c.    Ai principi di proporzionalità, certezza del diritto e parità di trattamento.

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1 Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU 2010, L 334, pag. 1)

2 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 391).

3 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).