CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NIILO JÄÄSKINEN
presentate il 7 luglio 2015 (1)
Causa C‑203/14
Consorci Sanitari del Maresme
contro
Corporació de Salut del Maresme i la Selva
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Spagna)]
«Rinvio pregiudiziale – Competenza della Corte – Nozione di “organo giurisdizionale di uno degli Stati membri” ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Tribunal Català de Contractes del Sector Públic – Obbligatorietà della giurisdizione dell’organo del rinvio – Direttiva 89/665/CEE – Impatto sull’interpretazione dell’articolo 267 TFUE»
I – Introduzione
1. La presente causa trae origine da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Spagna) (tribunale catalano dei contratti del settore pubblico) nell’ambito di un ricorso amministrativo speciale in materia di appalti pubblici.
2. Durante il procedimento dinanzi alla Corte, la competenza di quest’ultima ha destato certi dubbi in merito alle caratteristiche del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic e, tenuto conto dei criteri formulati dalla giurisprudenza della Corte per qualificare un organo di rinvio come «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, particolare attenzione ha richiamato il criterio riguardante l’«obbligatorietà della giurisdizione».
3. Il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic è infatti un organo amministrativo collegiale specializzato competente a trattare ricorsi speciali in materia di appalti pubblici. In quanto organo specializzato, esso non costituisce un organo giurisdizionale in senso proprio nel diritto nazionale e la sua decisione è definitiva per quanto riguarda i mezzi di ricorso amministrativi. Inoltre, il ricorso dinanzi a tale organo ha carattere facoltativo, il che solleva la questione se esso possa o meno essere qualificato come «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Tale questione spinge la Corte a interpretare, in particolare, la sua giurisprudenza complessa riguardante l’«obbligatorietà della giurisdizione» dell’organo del rinvio.
4. Conformemente alla domanda della Corte avanzata in seguito alla decisione di avvio della procedura orale e alla riattribuzione della causa, le presenti conclusioni riguarderanno specificamente tale criterio di «obbligatorietà della giurisdizione» dell’organo del rinvio, che ha suscitato la particolare attenzione della Corte, e altri criteri che verranno brevemente esaminati. Non mi soffermerò dunque sulle questioni di merito presentate dall’organo del rinvio.
II – Fatti e procedimento dinanzi alla Corte
5. Il Consorci Sanitari del Maresme, che ha chiesto di partecipare alla procedura d’appalto per servizi di risonanza magnetica nucleare organizzata dalla Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ha proposto, il 10 dicembre 2013, un ricorso speciale avverso la decisione della commissione di valutazione dell’autorità aggiudicatrice dinanzi al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic al fine di essere ammesso a tale procedura (2).
6. Nell’ambito di tale ricorso speciale, il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha deciso di sottoporre alla Corte cinque questioni pregiudiziali (3).
7. Con decisione del 13 gennaio 2015, la Corte ha rinviato la causa alla Sesta Sezione e deciso, in applicazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, di non tenere un’udienza di discussione. Essa ha inoltre deciso che la causa sia giudicata senza conclusioni dell’avvocato generale.
8. Tuttavia, la natura giurisdizionale dell’organo all’origine del rinvio pregiudiziale ha fatto nascere dubbi sulla competenza della Corte.
9. La Corte ha così inviato, il 9 febbraio 2015, una richiesta di chiarimenti al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, che ha risposto con una lettera del 12 febbraio 2015, pervenuta alla Corte il 17 febbraio 2015.
10. La Corte, reputando necessario un dibattito approfondito sulla questione della qualificazione come «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, ha riattribuito la causa alla Grande Sezione e ritenuto opportuno fissare un’udienza al fine di consentire alle parti di esprimere i loro eventuali punti di vista sulla questione della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Di conseguenza, la Corte ha disposto la riapertura del dibattito al fine di valutare la propria competenza nella fattispecie.
11. L’udienza si è tenuta il 12 maggio 2015, in presenza del governo spagnolo e della Commissione europea. Il governo italiano, che ha presentato delle osservazioni scritte sulle questioni di merito, non è stato rappresentato in udienza.
III – Sulla competenza della Corte a pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali
A – Osservazioni sul contesto normativo
12. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, al fine di valutare se l’organo del rinvio possieda le caratteristiche di un «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte tiene conto di una serie di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (4). Inoltre, i giudici nazionali possono rivolgersi alla Corte unicamente qualora dinanzi ad essi sia pendente una lite ed essi siano stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (5).
13. Occorre sottolineare, a tale riguardo, che il fatto che un organo nazionale non sia considerato come un organo giurisdizionale in senso proprio in virtù del diritto nazionale non è di per sé determinante, in quanto il concetto di «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione. La Corte ha infatti dichiarato che tale nozione può altresì riferirsi a organi che non sono organi giurisdizionali ai sensi del diritto nazionale (6) e non fanno parte del sistema giudiziario di uno Stato membro (7). La Corte attribuisce dunque un’importanza determinante non alla qualificazione giuridica dell’organo, ma piuttosto alle sue effettive caratteristiche (8), il che porta a una valutazione delle caratteristiche strutturali e funzionali dell’organo del rinvio.
14. Il governo spagnolo ha, nel corso dell’udienza, confermato che il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic costituisce un «organo di ricorso» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, primo comma, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (9), che può, secondo tale articolo, essere di natura non giurisdizionale (10). Si evince altresì dalle informazioni fornite alla Corte che la decisione del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic esaurisce la «procedura amministrativa».
15. A mio avviso, tali elementi tratti dal diritto nazionale non sono decisivi qualora le caratteristiche dell’organo del rinvio dimostrino che quest’ultimo soddisfa i criteri sanciti dalla giurisprudenza della Corte per essere considerato come un «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, criteri menzionati al paragrafo 12 delle presenti conclusioni.
16. Per quanto concerne il contesto normativo specifico dei pubblici appalti, vista l’importanza di tale settore per il mercato interno e in particolare per il rispetto delle libertà fondamentali di circolazione, il legislatore dell’Unione ha in ampia misura armonizzato le legislazioni nazionali al riguardo. A titolo eccezionale, la tutela giurisdizionale dei singoli è stata anch’essa in ampia misura armonizzata dalle disposizioni della direttiva 89/665 e, pertanto, non rientra più esclusivamente nell’ambito dell’autonomia procedurale degli Stati membri come informata dai principi di effettività e di equivalenza (11).
17. Così, in conformità all’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/665, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/18, le decisioni prese dalle autorità aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della suddetta direttiva, qualora tali decisioni abbiano violato il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che recepiscono tale diritto. Questi mezzi di ricorso possono includere sia i ricorsi presentati presso tribunali nazionali sia quelli avviati presso organi quasi giurisdizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 9, primo comma, della direttiva 89/665.
18. In questo contesto si pone la questione se, eventualmente, l’interpretazione del concetto di «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE debba tener conto del fatto che l’organo in questione è stato istituito al fine di consentire allo Stato membro di rispettare gli obblighi che gli derivano dalle disposizioni della direttiva 89/665. Tali organi quasi giurisdizionali sono infatti tenuti a interpretare il diritto dell’Unione nel settore degli appalti pubblici assai sovente, e talvolta quasi esclusivamente, se le loro decisioni non sono, in pratica, oggetto di un ricorso dinanzi a tribunali ordinari.
19. Occorre notare che, nella sua giurisprudenza riguardante l’interpretazione dell’articolo 267 TFUE, elaborata in larga misura in seguito all’adozione della direttiva 89/665, la Corte ha già applicato i criteri riguardanti la nozione di «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE in maniera flessibile (12), il che ha consentito a vari organi di ricorso, previsti dagli Stati membri anche nel settore degli appalti pubblici, di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali (13). Relativizzando i criteri utilizzati per il riconoscimento della qualifica di «organo giurisdizionale», la Corte ha altresì considerato organi giurisdizionali ai sensi dell’articolo 267 TFUE organi amministrativi che statuiscono in ultimo grado nei diversi settori del diritto dell’Unione (14).
20. Considerando che mi sembra che la Corte abbia già adottato, in questo settore, un’interpretazione dell’articolo 267 TFUE sufficientemente flessibile da garantire un’interpretazione uniforme a livello nazionale delle disposizioni del diritto dell’Unione, ritengo che le disposizioni della direttiva 89/665 o il fatto che il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic è espressamente competente in materia di appalti pubblici non abbiano particolare impatto sull’applicazione dell’articolo 267 TFUE nel caso di specie.
B – Sulle condizioni classiche, diverse dall’«obbligatorietà della giurisdizione» dell’organo del rinvio, che consentono di considerare un organo di rinvio come un «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» ai sensi dell’articolo 267 TFUE
1. Sul fondamento legale e sul carattere permanente dell’organo del rinvio
21. Per quanto riguarda il fondamento legale del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, dalla risposta di quest’ultimo alla richiesta di chiarimenti da parte della Corte nonché dalle osservazioni del governo spagnolo presentate durante l’udienza risulta che il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic è stato istituito dalla Comunità autonoma di Catalogna in applicazione della specifica competenza legislativa prevista dal diritto spagnolo (15).
22. Tale organo è stato originariamente creato come organo unipersonale denominato «Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña» (organo amministrativo dei ricorsi contrattuali di Catalogna), con la quarta disposizione integrativa della legge del 27 luglio 2011, n. 7/2011, sulle misure fiscali e finanziarie (16). A causa del crescente volume e della specificità dei casi rientranti nella competenza dell’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, quest’ultimo è stato trasformato in un organo collegiale, denominato «Tribunal Català de Contractes del Sector Públic», con il decreto del 3 settembre 2013, n. 221/2013 (17). Tale decreto contiene le disposizioni riguardanti, specificamente, l’istituzione, la competenza e la composizione del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Il criterio del fondamento legale di tale organo è dunque chiaramente soddisfatto.
23. Peraltro, in quanto elemento del sistema di risoluzione giurisdizionale delle controversie nel settore degli appalti pubblici, il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic soddisfa il requisito della natura permanente (18). Infatti, benché i membri del suddetto tribunale vengano nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni (19), esso ha tuttavia carattere permanente in quanto organo di diritto pubblico, e non è dunque un organismo ad hoc istituito ai fini di una singola controversia.
2. Sulla natura contraddittoria del procedimento e sull’applicazione delle norme di diritto
24. Da un lato, per quanto riguarda la contraddittorietà del procedimento intentato con un ricorso speciale dinanzi al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, occorre subito ricordare che l’esigenza di un procedimento contraddittorio non costituisce un criterio assoluto (20). Ciò premesso, secondo l’articolo 46 del regio decreto legislativo n. 3/2011, le parti hanno la possibilità di presentare osservazioni e prove all’organo competente al fine di dirimere la controversia. Per quanto riguarda il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, conformemente all’articolo 14 del decreto 221/2013, lo svolgimento della procedura dei ricorsi speciali in materia di aggiudicazione di pubblici appalti è disciplinato dalle norme di base della legislazione relativa a tali appalti, dalle norme che assicurano l’applicazione di tale legislazione e dalle modalità procedurali contenute nel suddetto decreto, nonché nella normativa applicabile al regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e alla procedura amministrativa di diritto comune.
25. Inoltre, dal momento che il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic è, nell’ambito di ricorsi speciali in materia di pubblici appalti, chiaramente investito delle controversie fra, da un lato, un’autorità aggiudicatrice in veste di convenuta e, dall’altro, un offerente che avvia il procedimento, ritengo che nella fattispecie sia soddisfatta la condizione riguardante la contraddittorietà della procedura.
26. D’altra parte, secondo le informazioni fornite dallo stesso organo del rinvio, quest’ultimo effettua un controllo di legittimità sulle decisioni in materia di appalti pubblici. Occorre ricordare che gli organi come il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic sono stati istituiti, in Spagna, per rispettare gli obblighi derivanti dalla direttiva 89/665, specificamente l’obbligo di garantire che le decisioni prese dalle autorità aggiudicatrici nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici possano essere oggetto di ricorsi efficaci aventi ad oggetto una violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che recepiscono tale diritto. Il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, in quanto organo competente a conoscere di tali ricorsi, applica dunque chiaramente norme di diritto.
3. Sull’indipendenza
27. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la nozione di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale, implica innanzi tutto che l’organo interessato si trovi in posizione di terzietà rispetto all’autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso (21). Tale nozione presenta due aspetti. Il primo aspetto, avente carattere esterno, presuppone che l’organo sia tutelato da pressioni o da interventi dall’esterno idonei a mettere a repentaglio l’indipendenza di giudizio dei suoi membri per quanto riguarda le controversie loro sottoposte. Il secondo aspetto, avente carattere interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi concernenti l’oggetto di quest’ultima. Tale aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica (22).
28. Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità implicano l’esistenza di disposizioni, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni, nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di tale organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (23). La giurisprudenza considera soddisfatta la condizione relativa all’indipendenza dell’organo del rinvio soltanto quando, in particolare, i casi di revoca dei membri di tale organo sono determinati da espresse disposizioni di legge (24).
29. Mi sembra che, nel caso di specie, tali condizioni di indipendenza dell’organo del rinvio siano soddisfatte. Infatti, secondo l’articolo 2 del decreto 221/2013, che è intitolato «Natura giuridica» e concerne l’istituzione del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, «[i]l Tribunale è un organo amministrativo collegiale specializzato che esercita le sue funzioni in piena indipendenza, obiettività e imparzialità, non è soggetto ad alcun legame gerarchico e non riceve alcuna istruzione da parte degli organi della pubblica amministrazione interessati».
30. Per quanto riguarda la composizione dell’organo del rinvio, l’articolo 5 del decreto 221/2013 prevede che esso sia composto da un presidente e da due persone che partecipano in qualità di consulenti, nominati dalla persona responsabile del servizio dotata della competenza necessaria a gestire e controllare l’aggiudicazione degli appalti pubblici e definirne i criteri. I presupposti necessari per diventare membro del Tribunal sono elencati all’articolo 6 del decreto 221/2013. Ricordo che i membri vengono nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni (25), durante il quale i funzionari nominati come membri del Tribunal sono in una situazione amministrativa di distacco, vale a dire si dedicano esclusivamente al loro compito nell’ambito del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (26). Secondo l’articolo 8, paragrafo 4, del decreto 221/2013, i membri di tale organo sono inamovibili, ma possono essere destituiti o esonerati per determinati motivi espressamente elencati nel suddetto articolo (27). L’articolo 11 del decreto 221/2013 contiene le norme specifiche riguardanti i motivi di astensione o ricusazione.
31. Benché il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic sia collegato al «servizio competente a gestire e controllare l’aggiudicazione degli appalti pubblici e definirne i criteri», esso non è soggetto ad alcun legame gerarchico e non riceve alcuna istruzione da parte degli organi della pubblica amministrazione interessati (28). Quando adotta la propria decisione, il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic possiede la qualità di terzo rispetto agli interessi in gioco ed è dotato dell’imparzialità richiesta (29).
32. Infine, occorre notare che il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic non ha la qualità di convenuto quando le sue decisioni vengono impugnate (30). Certamente, le decisioni e gli atti giuridici adottati dal Tribunal possono essere impugnati con ricorso contenzioso amministrativo, ma si tratta di una tutela giudiziaria di secondo grado, il che non può privare le decisioni di tale organo del loro carattere giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Le decisioni dell’organo del rinvio non possono essere oggetto di revisione amministrativa (31).
33. Secondo me, l’organo del rinvio soddisfa dunque il criterio di indipendenza determinato in base alla giurisprudenza della Corte.
C – Sull’obbligatorietà della giurisdizione dell’organo del rinvio
34. È l’«obbligatorietà della giurisdizione» dell’organo del rinvio, ai sensi della giurisprudenza riguardante l’articolo 267 TFUE, ad avere, in primo luogo, suscitato i dubbi della Corte in merito alla qualifica di «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Ricordo che la questione fondamentale a tale riguardo consiste nell’appurare se il fatto che un ricorso dinanzi all’organo del rinvio non è l’unico mezzo di ricorso disponibile escluda, malgrado l’effetto vincolante della sua decisione, la possibilità di qualificare tale organo come «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
35. Si evince infatti dalle informazioni di cui dispone la Corte che il ricorso dinanzi al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic è un ricorso alternativo. Secondo tale organo, il ricorrente può scegliere (32) fra un ricorso speciale dinanzi al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic e un ricorso contenzioso amministrativo, ma la sua scelta vincola l’amministrazione, che non la può modificare (33). Per contro, riguardo ai settori speciali di cui alla legge 31/2007, del 30 ottobre 2007, sulle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (34), non è prevista la facoltà di proporre direttamente un ricorso contenzioso amministrativo. Così, per questi settori, il ricorso speciale non ha carattere alternativo, in quanto è necessario rivolgersi agli organi di ricorso, come il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prima di agire dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ordinari competenti.
36. Nella presente causa, dal momento che il procedimento principale non riguarda uno dei settori speciali previsti dalla legge 31/2007 indicati al paragrafo 35 delle presenti conclusioni, mi sembra dunque che sia applicabile il regime normale.
37. Occorre infatti ricordare che la legittimazione di un organo a rinviare alla Corte viene determinata secondo criteri tanto strutturali, quanto funzionali. A tale riguardo, un organo nazionale può essere qualificato come «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, qualora eserciti funzioni giurisdizionali, mentre tale qualifica non può essergli riconosciuta qualora eserciti funzioni di altro tipo, specificamente di natura amministrativa (35). Ne consegue che, al fine di determinare se un organo nazionale, a cui la legge conferisce funzioni di natura diversa, debba essere considerato come un «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, è necessario verificare quale sia la natura specifica delle funzioni da esso esercitate nello specifico contesto normativo in cui è chiamato a rinviare alla Corte (36).
38. Come gli altri criteri utilizzati per definire un «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, l’«obbligatorietà della giurisdizione» dell’organo del rinvio è stata sviluppata nella giurisprudenza della Corte. Occorre notare che l’utilizzo di tale nozione nella giurisprudenza della Corte non è sempre stato coerente. Sovente, la Corte non si riferisce espressamente a tale criterio e, perlomeno in lingua francese, l’utilizzo di detta nozione non è privo di difficoltà. Mi sembra che tale nozione dell’«obbligatorietà della giurisdizione» dell’organo del rinvio sia stata menzionata per la prima volta, come tale, nella sentenza Dorsch Consult (37), benché il termine «giurisdizione obbligatoria» sia stato utilizzato in precedenza per suffragare la constatazione secondo cui l’organo del rinvio era un «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» ai sensi dell’articolo 267 TFUE (38).
39. Nella sentenza Dorsch Consult (39), la Corte ha distinto due aspetti diversi dell’«obbligatorietà» della giurisdizione: da un lato, l’organo adito offrirebbe, in realtà, l’unico mezzo di ricorso disponibile e, dall’altro, l’organo adito pronuncerebbe decisioni aventi effetto vincolante (40). Nella causa suddetta, la Corte non ha tuttavia provveduto a precisare chiaramente il criterio, accordando la preferenza all’una o all’altra interpretazione, in quanto la giurisdizione dell’organo interessato nella fattispecie risultava «obbligatoria» in entrambi i sensi indicati (41).
40. Come gli avvocati generali Ruiz-Jarabo Colomer, Kokott e Szpunar, ritengo che il termine «obbligatoria» debba riferirsi all’effetto vincolante delle decisioni dell’organo del rinvio piuttosto che al fatto che il ricorso dinanzi a tale organo costituisce l’unico mezzo di ricorso disponibile (42).
41. Infatti, nella sentenza Emanuel (43), la Corte ha considerato come organo giurisdizionale di uno degli Stati membri ai sensi dell’articolo 267 TFUE l’autorità designata per statuire in secondo grado sulle decisioni del registro dei marchi, che divideva tale competenza con un tribunale ordinario, e la cui consultazione dipendeva dal ricorrente, che poteva scegliere dinanzi a quale tribunale proporre il suo ricorso. Le decisioni di tale autorità avevano effetto vincolante (44).
42. Allo stesso modo, nella sentenza Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (45), la Corte ha definito «obbligatoria» la giurisdizione del Tribunal Arbitral Tributário (Portogallo) che si presentava come un mezzo alternativo di risoluzione delle controversie in materia fiscale e le cui decisioni erano vincolanti per le parti. In materia fiscale, come nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, il contribuente poteva adire il tribunale amministrativo oppure richiedere la creazione di un collegio arbitrale in materia fiscale e l’amministrazione fiscale era tenuta a conformarsi alla sua decisione. L’arbitrato fiscale era dunque non tanto uno strumento giuridico supplementare di cui disponeva il contribuente, ma una vera e propria alternativa alla giustizia tradizionale (46).
43. Risulta così dalle sentenze sopra citate che, secondo la Corte, l’esistenza di uno strumento di ricorso alternativo a uno strumento giurisdizionale in senso stretto non esclude necessariamente che l’organo dinanzi al quale tale ricorso alternativo viene proposto possa essere considerato un «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE (47). Questo strumento di ricorso alternativo può essere di natura diversa da quella tradizionale, come lo è l’arbitrato fiscale rispetto al ricorso dinanzi a un tribunale amministrativo. Benché l’esistenza di un unico strumento di ricorso venga menzionata in diverse sentenze della Corte, mentre lo strumento di ricorso di cui trattasi in tali sentenze era effettivamente l’unico possibile, la Corte non ha mai ritenuto che un organo del rinvio non potesse essere considerato come un «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» ai sensi dell’articolo 267 TFUE per il solo motivo che esisterebbero, nella materia di cui trattasi, diversi strumenti di ricorso possibili (48).
44. Mi sembra inoltre che questo criterio sia stato, sin dall’inizio, utilizzato dalla Corte per escludere le giurisdizioni arbitrali private nel senso classico, anche se non è stato di per sé menzionato il criterio di «obbligatorietà della giurisdizione» (49). Così, secondo la giurisprudenza, un collegio arbitrale convenzionale non costituisce una giurisdizione di uno degli Stati membri ai sensi dell’articolo 267 TFUE perché per le parti contraenti non vi è alcun obbligo, né di diritto né di fatto, di affidare la soluzione delle proprie liti a un arbitrato e perché le autorità pubbliche dello Stato membro interessato non sono implicate nella scelta della via dell’arbitrato né sono chiamate a intervenire d’ufficio nello svolgimento del procedimento dinanzi all’arbitro (50). Per contro, la Corte ha ammesso la ricevibilità delle questioni pregiudiziali presentatele da un collegio arbitrale avente un fondamento legale, le cui decisioni erano vincolanti per le parti e la cui competenza non dipendeva dall’accordo delle suddette (51).
45. Pertanto, il fatto che la decisione dell’organo del rinvio abbia effetto vincolante è effettivamente un criterio necessario affinché tale organo possa essere considerato come un «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, ma non è di per sé sufficiente a definire la giurisdizione di tale organo «obbligatoria» ai sensi della giurisprudenza riguardante l’articolo 267 TFUE. A tale riguardo, è altresì essenziale che l’organo in questione sia un organo previsto dalla legge, la cui competenza non dipende dalla volontà delle parti (52). Ricordo che, a mio parere, non è tuttavia necessario che il ricorso dinanzi a tale organo sia l’unico mezzo di ricorso possibile.
46. Se fosse adottato l’approccio opposto, si potrebbe porre, in teoria, la questione riguardante l’«obbligatorietà della giurisdizione» degli organi di contenzioso amministrativo spagnoli nell’ambito di un ricorso contenzioso amministrativo presentato direttamente dinanzi a tali tribunali amministrativi ordinari in materia di pubblici appalti. Mi sembra che, in una simile situazione, la giurisdizione di un organo di contenzioso amministrativo non possa essere definita «obbligatoria», in quanto il ricorso contenzioso amministrativo non sarebbe l’unico strumento di ricorso esistente (53).
47. Da parte mia, mi sembra che i vantaggi legati a un’interpretazione dell’articolo 267 TFUE che consenta di considerare come «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» un organo di ricorso come il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, malgrado l’esistenza di uno strumento di ricorso alternativo, siano più importanti degli eventuali svantaggi. La facoltà di scegliere fra vari strumenti di ricorso consente infatti agli interessati di scegliere quello che sembra loro più appropriato nella fattispecie (54). Gli organi responsabili di procedure di ricorso specializzate, come il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per quanto riguarda gli appalti pubblici, possono detenere conoscenze considerevoli, che consentono loro di risolvere rapidamente e con competenza le controversie loro presentate. È tuttavia possibile, anche per quanto riguarda i pubblici appalti, che determinati ricorsi siano maggiormente legati a questioni di diritto amministrativo generale. In tal caso, il ricorso obbligatorio a un organo di ricorso specializzato sarebbe inutile se il tribunale amministrativo ordinario fosse maggiormente qualificato a risolvere la controversia (55).
48. Le decisioni del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic sono, occorre notare, vincolanti per le parti ed esecutive (56). Esse hanno così i medesimi effetti delle decisioni adottate da un organo di contenzioso amministrativo di primo grado, anche in caso di proposizione di un ricorso dinanzi a un tribunale amministrativo superiore corrispondente. Mi sembra che, in assenza di ricorso dinanzi a un organo di contenzioso amministrativo, le decisioni del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic rappresentino una soluzione vincolante definitiva della controversia fra l’autorità aggiudicatrice e l’offerente (57). Le decisioni sono così caratterizzate da una autorità analoga all’effetto del principio di res judicata.
49. Da tutto quanto precede si evince che il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, in veste di organo amministrativo collegiale specializzato istituito dalla legislazione nazionale, la cui competenza legale non dipende dalla volontà delle parti e che emette una decisione vincolante, soddisfa i criteri sanciti dalla giurisprudenza della Corte per essere considerato come un «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Una controversia è pendente dinanzi a tale Tribunal ed esso è chiamato a statuire nell’ambito di una procedura destinata a giungere a una decisione di carattere giurisdizionale. La Corte è pertanto competente a statuire sulle questioni pregiudiziali sollevate da tale organo e la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
IV – Conclusione
50. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di dichiararsi competente a pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.