Language of document : ECLI:EU:F:2010:153

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

30 novembre 2010


Causa F-97/09


Christine Taillard

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica — Funzionari — Congedi di malattia in successione — Arbitrato — Conclusioni favorevoli all’idoneità al lavoro — Rigetto di un nuovo certificato medico regolarmente redatto — Assenza di controllo medico — Imputazione del congedo di malattia sulla durata del congedio ordinario — Inammissibilità — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Taillard chiede, in particolare, l’annullamento della decisione del Parlamento del 15 gennaio 2009, recante rigetto di un certificato medico attestante un’incapacità lavorativa di quattro giorni e con la quale vengono imputati quattro giorni di assenza sulla durata del suo congedo ordinario, nonché il risarcimento dell’asserito danno subito.

Decisione: La decisione del Parlamento del 15 gennaio 2009, con la quale quest’ultimo non ha accettato il certificato medico del 5 gennaio 2009 e ha imputato l’assenza della ricorrente dal 6 al 9 gennaio 2009 al suo congedo ordinario, è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. Il Parlamento sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle della ricorrente.

Massime

1.      Funzionari — Decisione che arreca pregiudizio — Obbligo di motivazione — Portata

(Statuto dei funzionari, art. 25)

2.      Funzionari — Congedo di malattia — Giustificazione della malattia — Produzione di un certificato medico — Presunzione di regolarità dell’assenza

(Statuto dei funzionari, art. 59)

3.      Funzionari — Congedo di malattia — Giustificazione della malattia — Produzione di un certificato medico — Rigetto in assenza di visita medica di controllo — Inammissibilità

(Statuto del personale, art. 59, nn. 1 e 3)

4.      Funzionari — Obbligo di assistenza dell’amministrazione — Attuazione

(Statuto dei funzionari, art. 24)

1.      L’obbligo di motivare una decisione che arreca pregiudizio, previsto dall’art. 25 dello Statuto, ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la legittimità. Quest’obbligo viene soddisfatto quando l’atto che costituisce l’oggetto del ricorso è stato adottato in un contesto conosciuto dal funzionario interessato, che gli consenta pertanto di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti. Per decidere se sia stato soddisfatto l’obbligo di motivazione previsto dallo Statuto, occorre prendere in considerazione non solo i documenti mediante i quali la decisione è stata comunicata, ma anche le circostanze in cui quest’ultima è stata adottata e portata a conoscenza dell’interessato. A questo proposito, si deve verificare, in particolare, se l’interessato fosse già in possesso delle informazioni sulle quali l’istituzione ha fondato la sua decisione.

(v. punto 33)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 dicembre 1993, causa T‑80/92, Turner/Commissione (Racc. pag. II‑1465, punto 62); 27 novembre 1997, causa T‑20/96, Pascall/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑361 e II‑977, punto 44), e 8 luglio 1998, causa T‑130/96, Aquilino/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑351 e II‑1017, punto 45)

Tribunale della funzione pubblica: 30 novembre 2009, causa F‑80/08, Wenig/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑479 e II‑A‑1‑2609, punto 41)

2.      Ai sensi dell’art. 59 dello Statuto, quando il funzionario è affetto da una malattia o subisce un infortunio che gli impedisca di esercitare le sue fuzioni, egli deve informare il più presto possibile la sua istituzione del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova e presentare, a partire dal quarto giorno della sua assenza, un certificato medico che giustifichi la sua assenza. L’amministrazione può negare la validità di un siffatto certificato medico e concludere per il carattere ingiustificato dell’assenza del funzionario interessato solo se essa ha in precedenza sottoposto quest’ultimo ad un controllo medico le cui conclusioni producono i loro effetti amministrativi solo a partire dalla data di tale controllo.

Infatti, l’art. 59 dello Statuto, senza prevedere il potere dell’amministrazione di rifiutarsi di tener conto di un certificato medico, anche se esso non menziona i motivi dell’inabilità al lavoro del funzionario interessato, prevede la facoltà dell’amministrazione di far esaminare il funzionario di cui trattasi da un medico di sua scelta.

(v. punti 50 e 51)

Riferimento:

Corte: 19 giugno 1992, causa C‑18/91 P, V./Parlamento (Racc. pag. I‑3997, punti 33 e 34)

Tribunale di primo grado: 26 gennaio 1995, causa T‑527/93, O/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑9 e II‑29, punto 36); 20 novembre 1996, causa T‑135/95, Z/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑519 e II‑1413, punto 32), e 11 luglio 1997, causa T‑29/96, Schoch/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑219 e II‑635, punto 38)

3.      Risulta dall’art. 59, n. 3, dello Statuto che l’assenza di un funzionario per malattia può essere imputata sulla durata del suo congedo ordinario solo se l’istituzione ha debitamente accertato, alle condizioni previste al n. 1 del detto articolo, il carattere ingiustificato dell’assenza di cui trattasi.

È pertanto illegittima una decisione di rigetto di un certificato medico che giustifichi l’assenza di un funzionario, qualora quest’ultimo non sia stato sottoposto ad un controllo medico nel periodo indicato in tale certificato, e ciò indipendentemente dal fatto che il funzionario sia stato oggetto di un arbitrato medico riferito ad un periodo immediatamente precedente.

Infatti, anche se il certificato medico non fa valere né una nuova patologia né un aggravamento di quella per la quale l’interessato è stato sottoposto ad arbitrato e dichiarato idoneo al lavoro, non può escludersi che lo stato di salute dell’interessato sia diverso da quello accertato al momento dell’arbitrato effettuato e che l’interessato sia inidoneo a lavorare per un breve periodo determinato, e ciò malgrado il fatto che tale inidoneità sia causata dalla stessa patologia esaminata in occasione dell’arbitrato o da un aggravamento del suo stato di salute che solo un medico potrebbe valutare.

(v. punti 48, 53 e 57)


Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 9 dicembre 2008, causa F‑106/05, T/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑419 e II‑A‑1‑2315, punto 116)

4.      Spetta, in linea di principio, al funzionario interessato presentare una domanda di assistenza, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, all’istituzione da cui dipende. In assenza di circostanze eccezionali, l’istituzione non è tenuta ad accordargli spontaneamente la sua assistenza. Infatti, solo siffatte circostanze possono obbligare l’istituzione a procedere, senza previa domanda dell’interessato, ma di propria iniziativa, a una determinata prestazione di assistenza.

(v. punto 65)

Riferimento:

Corte: 12 giugno 1986, causa 229/84, Sommerlatte/Commissione (Racc. pag. 1805, punto 20)

Tribunale della funzione pubblica: 31 maggio 2006, causa F‑91/05, Frankin e a./Commission (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑25 e II‑A‑1‑83, punti 23 e 24) e 13 gennaio 2010, cause riunite F‑124/05 e F‑96/06, A e G/Commissione, punto 217