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Ricorso presentato il 28 marzo 2007 - Quadu / Parlamento

(Causa F-29/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sandro Quadu (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 26 aprile 2006 la quale nomina il ricorrente funzionario delle Comunità europee nella parte in cui fissa il suo inquadramento al grado AST 2, scatto 3;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 26 aprile 2006 il ricorrente, all'epoca agente temporaneo del Parlamento inquadrato al grado C*4, scatto 7 e vincitore del concorso interno per commessi aggiunti (carriera C4-5) n. C/348, pubblicato prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti 1, è stato nominato funzionario ed inquadrato al grado AST 2, scatto 3.

Nel ricorso il ricorrente fa valere segnatamente la violazione del bando di concorso nonché del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. In particolare egli addebita all'amministrazione di aver interpretato l'art. 5, n. 4, dell'allegato XIII dello Statuto nel senso che gli agenti temporanei divenuti funzionari hanno il diritto di conservare il vecchio grado e scatto solo nell'ipotesi in cui la nomina implichi il passaggio ad una categoria superiore.

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1 - GUCE L 124, del 27 aprile 2004, pag. 1.