Language of document : ECLI:EU:C:2016:607

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

28 luglio 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Ambito di applicazione ratione materiae – Azione di ripetizione dell’indebito – Arricchimento senza causa – Credito che trae origine nel rimborso ingiustificato di un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza»

Nella causa C‑102/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 16 febbraio 2015, pervenuta in cancelleria il 2 marzo 2015, nel procedimento

Gazdasági Versenyhivatal

contro

Siemens Aktiengesellschaft Österreich,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C. Toader (relatore), A. Rosas, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 gennaio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Gazdasági Versenyhivatal, da L. Bak, irodavezető (Jogi Iroda);

–        per la Siemens Aktiengesellschaft Österreich, da C. Bán e Á Papp, ügyvédek;

–        per l’Ungheria, da M. Z. Fehér, G. Koós e A. M. Pálfy, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze, J. Kemper e J. Mentgen, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Arena, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da A. Tokár e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Gazdasági Versenyhivatal (Autorità garante della concorrenza, Ungheria) e la Siemens Aktiengesellschaft Österreich (in prosieguo: la «Siemens») in merito a un’azione di ripetizione dell’indebito, fondata sull’arricchimento senza causa, proposta dalla Gazdasági Versenyhivatal contro la Siemens.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando 7 e 19 del regolamento n. 44/2001 enunciano quanto segue:

«(7)      Si deve includere nel campo d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti.

(...)

(19)      È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione] e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni della [predetta convenzione] ad opera della Corte di giustizia [dell’Unione europea] e il protocollo del [3 giugno 1971 relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1975, L 204, pag. 28)] dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento».

4        L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento così definisce l’ambito di applicazione ratione materiae del medesimo:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».

5        L’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento prevede quanto segue:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

6        L’articolo 5, contenuto nella sezione 2 intitolata «Competenze speciali», del capo 2 del predetto regolamento, così dispone:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(...)».

 Diritto ungherese

 La legge sulle pratiche sleali

7        L’articolo 83, paragrafo 5, della tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (legge n. LVII del 1996, che vieta le pratiche commerciali sleali o restrittive della concorrenza), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulle pratiche sleali»), prevede quanto segue:

«Qualora la decisione dell’Autorità garante della concorrenza contravvenga a una norma giuridica e l’interessato abbia quindi diritto al rimborso dell’ammenda, sono dovuti gli interessi per un importo corrispondente al doppio del tasso di base della banca centrale applicabile alla somma da rimborsare».

 Il codice di procedura civile

8        In applicazione dell’articolo 130, paragrafo 1, lettera a), del codice di procedura civile, il giudice respinge il ricorso in quanto irricevibile, senza procedere alla citazione delle parti, qualora risulti che la legge o un accordo internazionale escludano la competenza dei giudici ungheresi a conoscere della controversia.

9        L’articolo 157/A, paragrafo 1, lettera b), di tale codice dispone che, qualora il convenuto sollevi un’eccezione di incompetenza e non vi sia luogo a dichiarare irricevibile il ricorso senza procedere alla convocazione delle parti per il motivo previsto dall’articolo 130/A, paragrafo 1, lettera a), ma neppure sussista alcun fondamento per dichiarare la competenza dei giudici ungheresi, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

 Il codice civile

10      Conformemente all’articolo 301, paragrafo 1, della legge n. IV del 1959, che istituisce il codice civile, in caso di debito pecuniario e salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, il debitore è tenuto, a partire dalla data della sua insolvenza, a pagare gli interessi al tasso di base della banca centrale vigente nell’ultimo giorno precedente il semestre civile in cui è insorta la mora, anche qualora si tratti di un debito che non produce interessi. Il debitore è tenuto a pagare gli interessi anche nel caso in cui fornisca una giustificazione per il ritardo.

11      Ai sensi dell’articolo 339, paragrafo 1, di tale codice, chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto ha l’obbligo di risarcirlo. Non risponde del danno chi abbia dimostrato di avere agito come sarebbe generalmente ragionevole attendersi nelle medesime circostanze.

12      L’articolo 361 di detto codice è del seguente tenore:

«(1)      Chiunque, senza causa, abbia conseguito un vantaggio patrimoniale a danno di un altro soggetto è tenuto a restituire tale vantaggio.

(2)      Non è tenuto a restituire l’oggetto dell’arricchimento colui che ne sia stato privato prima della relativa rivendicazione, salvo che:

a)      dovesse tenere conto dell’obbligo di restituzione e possa essere dichiarato responsabile per la perdita dell’oggetto dell’arricchimento, o

b)      abbia conseguito l’arricchimento in mala fede.

(...)».

13      Ai sensi dell’articolo 364 del medesimo codice, all’arricchimento senza causa si applicano per analogia le norme sul risarcimento dei danni.

 Controversia principale e questione pregiudiziale

14      Alla Siemens, società con sede in Austria, è stata inflitta dall’Autorità garante della concorrenza un’ammenda di 159 000 000 di fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 507 000) per aver violato le norme in materia di diritto della concorrenza. La Siemens ha contestato tale ammenda dinanzi ai giudici amministrativi ungheresi. Tuttavia, poiché nel diritto ungherese siffatto ricorso giurisdizionale non ha efficacia sospensiva, detta società ha pagato l’ammenda.

15      Il giudice amministrativo di primo grado ha ridotto l’importo dell’ammenda a HUF 27 300 000 (circa EUR 87 000). Tale decisione è stata confermata in appello.

16      Basandosi sulla sentenza del giudice amministrativo di secondo grado, il 31 ottobre 2008 l’Autorità garante della concorrenza ha restituito alla Siemens HUF 131 700 000 (circa EUR 420 000), che rappresentava la differenza tra l’importo dell’ammenda inizialmente inflitta da tale autorità e quello stabilito dai giudici amministrativi di primo e di secondo grado. Conformemente all’articolo 83, paragrafo 5, della legge sulle pratiche sleali, la predetta autorità ha altresì corrisposto alla Siemens HUF 52 016 230 (circa EUR 166 000) a titolo di interessi maturati su tale importo.

17      A seguito, però, del ricorso per cassazione proposto dall’Autorità garante della concorrenza contro la sentenza del giudice amministrativo di secondo grado, la Kúria (Corte suprema, Ungheria) ha dichiarato legittima l’ammenda inizialmente inflitta. Di conseguenza, il 25 novembre 2011 la Siemens ha restituito all’Autorità garante della concorrenza un importo pari a HUF 131 700 000, rifiutandosi di rimborsare quello pari a HUF 52 016 230 corrispondente agli interessi versati da tale autorità.

18      Il 12 luglio 2013, l’Autorità garante della concorrenza ha adito il Fővárosi Törvényszék (Tribunale di Budapest-Capitale, Ungheria) di un’azione di ripetizione dell’indebito, a titolo di arricchimento senza causa, basata sull’articolo 361, paragrafo 1, del codice civile e volta alla restituzione di tale somma di HUF 52 016 230, maggiorata degli interessi di mora maturati a partire dal 2 novembre 2008, primo giorno feriale successivo alla data dell’indebito rimborso alla Siemens dell’importo di HUF 131 700 000.

19      Tale autorità ha altresì chiesto alla Siemens di versarle HUF 29 183 277 (circa EUR 93 000), corrispondenti agli interessi calcolati sull’importo di HUF 131 700 000 a titolo del periodo compreso tra il 2 novembre 2008 e il 24 novembre 2011, giorno anteriore alla data in cui quest’ultimo importo è stato restituito all’Autorità garante della concorrenza, facendo valere che detto importo avrebbe dovuto essere nella sua disponibilità durante tale periodo dal momento che la sua decisione iniziale era stata dichiarata legittima con effetto ex tunc.

20      Dinanzi al Fővárosi Törvényszék (Tribunale di Budapest-Capitale), l’Autorità garante della concorrenza ha sostenuto che l’arricchimento senza causa rientra nella materia degli illeciti civili colposi, sicché sarebbe stata applicabile al caso di specie la regola di competenza speciale prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

21      La Siemens, da parte sua, ha sollevato un’eccezione di incompetenza, con cui ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo, facendo valere che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non era applicabile nel caso di specie e che, quindi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, i giudici austriaci, e non i giudici ungheresi, sarebbero stati competenti a conoscere del procedimento principale.

22      Dato che il Fővárosi Törvényszék (Tribunale di Budapest-Capitale) ha accolto, con ordinanza del 12 giugno 2014, l’eccezione di incompetenza, l’Autorità garante della concorrenza ha impugnato tale ordinanza dinanzi al giudice del rinvio.

23      Quest’ultimo giudice rileva che la giurisprudenza della Corte, segnatamente la sentenza del 18 luglio 2013, ÖFAB (C‑147/12, EU:C:2013:490), non fornisce chiare indicazioni che gli consentano di pronunciarsi sulla sussistenza o meno di una competenza speciale dei giudici ungheresi, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, a conoscere di una controversia come quella di cui al procedimento principale. Esso ritiene che il credito che l’Autorità garante della concorrenza asserisce di vantare nei confronti della Siemens non sia un credito contrattuale. Invece, esso considera che non può essere esclusa l’applicazione della regola di competenza speciale enunciata in tale disposizione.

24      In particolare, il predetto giudice nutre il dubbio se il principio di interpretazione autonoma, ma restrittiva, prevalente per quanto concerne l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, debba essere interpretato nel senso che esso consentirebbe di applicare tale regola di competenza speciale in una procedimento come quello principale, in cui la responsabilità della convenuta è fondata esclusivamente su un arricchimento senza causa e non sull’esistenza di una colpa o su un qualsiasi altro titolo giuridico.

25      Date tali circostanze, la Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest-Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se costituisca un’azione “in materia di illeciti civili colposi” ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del [regolamento n. 44/2001] la domanda, conseguente al rimborso di un’ammenda inflitta nell’ambito di un procedimento in materia di concorrenza e pagata da un soggetto avente sede in un altro Stato membro – cui è stato concesso il rimborso, successivamente dichiarato ingiustificato –, proposta dall’Autorità garante della concorrenza nei confronti di tale soggetto per ottenere la restituzione degli interessi che la legge le riconosce in caso di rimborso e che sono stati corrisposti dalla menzionata autorità».

 Sulla questione pregiudiziale

26      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che rientra nella materia degli illeciti civili colposi, ai sensi di detta disposizione, un’azione di ripetizione dell’indebito fondata sull’arricchimento senza causa, mediante la quale l’autorità della concorrenza di uno Stato membro chiede di ottenere il rimborso, da parte di una società avente sede in un altro Stato membro, degli interessi da essa corrisposti a tale società in seguito alla decisione dei giudici amministrativi del primo Stato membro di ridurre l’ammenda che era stata inflitta alla predetta società da parte di tale autorità, dal momento che il giudice supremo ha successivamente annullato quest’ultima decisione e ristabilito l’importo iniziale di tale ammenda.

27      In via preliminare si deve esaminare se un’azione di tal genere rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 44/2001.

28      A tal riguardo occorre ricordare che, poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni della predetta convenzione vale anche per quelle di detto regolamento, quando le disposizioni di tali atti possono essere qualificate come equivalenti (sentenza del 14 novembre 2013, Maletic, C‑478/12, EU:C:2013:735, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

29      Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, l’ambito di applicazione di detto regolamento è limitato, come quello della Convenzione di Bruxelles, alla nozione di «materia civile e commerciale».

30      Per assicurare nella misura del possibile l’uguaglianza e l’uniformità dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento n. 44/2001 per gli Stati membri e per le persone interessate, la nozione di «materia civile e commerciale» non deve essere intesa come un mero rinvio al diritto interno dell’uno o dell’altro Stato coinvolto. La predetta nozione deve essere considerata quale nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, alla ratio e all’impianto sistematico di detto regolamento e, dall’altro, ai principi generali desumibili dall’insieme degli ordinamenti giuridici nazionali (sentenza del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319 punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

31      Per determinare se una materia rientri o meno nell’ambito di applicazione di tale regolamento, è necessario esaminare gli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici tra le parti in causa o l’oggetto della lite (v., in tal senso, sentenze dell’11 aprile 2013, Sapir e a., C‑645/11, EU:C:2013:228, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 12 settembre 2013, Sunico e a., C‑49/12, EU:C:2013:545, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

32      Pertanto, la Corte ha considerato che, anche se talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possono rientrare nell’ambito d’applicazione del regolamento n. 44/2001, la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio della sua potestà d’imperio (v., in tal senso, sentenze dell’11 aprile 2013, Sapir e a., C‑645/11, EU:C:2013:228, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, e del 12 settembre 2013, Sunico e a., C‑49/12, EU:C:2013:545, punto 34).

33      Per determinare se così avviene nell’ambito di una controversia come quella di cui al procedimento principale, si deve, dunque, individuare il rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia ed esaminare il fondamento e le modalità dell’esercizio dell’azione intentata (v., in tal senso, sentenze del 15 maggio 2003, Préservatrice foncière TIARD, C‑266/01, EU:C:2003:282, punto 23; dell’11 aprile 2013, Sapir e a., C‑645/11, EU:C:2013:228, punto 34 e del 12 settembre 2013, Sunico e a., C‑49/12, EU:C:2013:545, punto 35).

34      A tal riguardo si deve rilevare che sebbene le azioni private esercitate al fine di garantire il rispetto del diritto della concorrenza rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenze del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 28 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 56), è invece evidente che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, una sanzione imposta da un’autorità amministrativa nell’esercizio dei poteri regolamentari che le sono stati conferiti ai sensi della normativa nazionale rientra nella «materia amministrativa», esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultimo. Lo stesso vale, in particolare, nel caso di un’ammenda inflitta a motivo di una violazione delle disposizioni del diritto nazionale che vietano le restrizioni della concorrenza.

35      Nel caso di specie, anche se il procedimento principale non verte direttamente sull’ammenda che l’Autorità garante della concorrenza ha inflitto alla Siemens per violazione delle disposizioni in materia di diritto della concorrenza, cionondimeno tale procedimento è intrinsecamente legato alla predetta ammenda e alla controversia tra le parti principali riguardante la legittimità di tale ammenda. Infatti, i crediti fatti valere dall’Autorità garante della concorrenza nell’ambito del predetto procedimento traggono origine dal fatto che siffatta ammenda, in un primo tempo, è stata pagata dalla Siemens, in un secondo tempo, è stata parzialmente restituita da tale autorità in seguito alla decisione, dei giudici amministrativi di primo e di secondo grado, di ridurne l’importo, in un terzo tempo, è stata di nuovo integralmente pagata dalla Siemens in seguito alla decisione della Kúria (Corte suprema) di ristabilirne l’importo iniziale.

36      Per quanto riguarda il credito corrispondente agli interessi che l’Autorità garante della concorrenza aveva versato alla Siemens al momento della parziale restituzione dell’ammenda, vale a dire la somma di HUF 52 016 230, si deve constatare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, esso è originato in modo automatico dall’applicazione dell’articolo 83, paragrafo 5, della legge sulle pratiche sleali.

37      Infatti, dalla prassi procedurale amministrativa ungherese sembra risultare che, ogni volta che i giudici amministrativi annullano o riducono un’ammenda inflitta dalla predetta autorità, l’impresa interessata percepisce interessi ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 5, della legge sulle pratiche sleali, interessi che tale medesima autorità chiede poi di recuperare qualora l’ammenda sia successivamente ristabilita al suo importo iniziale.

38      Ne consegue che il procedimento principale, in cui l’Autorità garante della concorrenza chiede di ottenere il pagamento, da parte della Siemens, di un debito che trae origine da un’ammenda da essa inflitta a tale impresa, rientra nella materia amministrativa.

39      La circostanza che l’Autorità garante della concorrenza abbia proposto ricorso contro la Siemens dinanzi ai giudici civili ungheresi non incide in alcun modo in proposito.

40      A tale titolo la Corte ha dichiarato che il fatto che un ricorrente miri al recupero di spese sulla base di un diritto di credito che trae origine da un atto d’imperio è sufficiente a far sì che la sua azione, indipendentemente dalla natura del mezzo che gli offra all’uopo il diritto nazionale, sia considerata esulare dall’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 1980, Rüffer, 814/79, EU:C:1980:291, punto 15).

41      Inoltre, e a differenza della causa che ha dato origine alla sentenza dell’11 aprile 2013, Sapir e a. (C‑645/11, EU:C:2013:228), che verteva su un’azione di ripetizione dell’eccedenza versata per errore da un’autorità amministrativa, il credito controverso nel procedimento principale non è stato pagato alla Siemens per errore, ma ha avuto origine ai sensi della legge applicabile al procedimento amministrativo di cui trattasi nel procedimento principale.

42      Ne consegue che un’azione di ripetizione dell’indebito come quella di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione materiale del regolamento n. 44/2001.

43      Alla luce delle suesposte considerazioni si deve rispondere alla questione pregiudiziale nel senso che un’azione di ripetizione dell’indebito fondata sull’arricchimento senza causa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che ha origine nel rimborso di un’ammenda inflitta nell’ambito di un procedimento in materia di diritto della concorrenza, non rientra nella «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 44/2001.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Un’azione di ripetizione dell’indebito fondata sull’arricchimento senza causa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che ha origine nel rimborso di un’ammenda inflitta nell’ambito di un procedimento in materia di diritto della concorrenza, non rientra nella «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Firme


* Lingua processuale: l’ungherese.