Language of document : ECLI:EU:F:2015:25

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

26 marzo 2015

Causa F‑38/14

Ángel Coedo Suárez

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Destituzione con riduzione dell’indennità di invalidità – Proporzionalità della sanzione – Errore manifesto di valutazione – Nozione di condotta del funzionario su tutto l’arco della sua carriera – Rispetto degli orari di lavoro»

Oggetto:      Ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui il sig. Coedo Suárez chiede l’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea, dell’11 giugno 2013, che ha irrogato a suo carico la sanzione della destituzione con riduzione dell’indennità di invalidità del 15% fino al raggiungimento dell’età pensionabile a decorrere dal 1° luglio 2013.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Coedo Suarez sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Massime

1.      Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Principio di proporzionalità – Nozione – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, artt. 86‑89, allegato IX, art. 9)

2.      Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Gravità della mancanza – Criteri di valutazione – Condotta del funzionario su tutto l’arco della sua carriera – Valutazione complessiva

[Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 10, i)]

1.      Gli articoli da 86 a 89 dello Statuto non stabiliscono un rapporto rigido fra le sanzioni disciplinari ivi enunciate e i vari tipi di infrazione commessi dai funzionari né precisano entro quali limiti l’esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti incida sulla scelta della sanzione nonché sulla determinazione della sua proporzionalità.

Orbene, per valutare la proporzionalità di una sanzione disciplinare rispetto alla gravità dei fatti accertati, il giudice dell’Unione deve innanzitutto considerare il fatto che la determinazione della sanzione è basata su una valutazione globale, da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, di tutti i fatti concreti e delle circostanze proprie a ciascun caso di specie. Perciò, l’esame del giudice di primo grado si limita a verificare se la ponderazione delle circostanze aggravanti e attenuanti da parte della citata autorità sia stata effettuata in modo proporzionato, fermo restando che, in tale esame, il giudice non può sostituirsi a detta autorità quanto ai giudizi di valore effettuati al riguardo da quest’ultima.

In particolare, per quanto concerne la sanzione della destituzione, che è la più grave tra quelle previste all’articolo 9 dell’allegato IX dello Statuto, la sua adozione implica necessariamente considerazioni delicate da parte dell’istituzione, tenuto conto delle conseguenze particolarmente serie che ne derivano, tanto per il funzionario interessato che per l’istituzione. In ogni caso, la legittimità di ogni sanzione disciplinare presuppone che i fatti addebitati all’interessato siano provati.

(v. punti 35‑37)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza Tzikis/Commissione, T‑203/98, EU:T:2000:130, punti 48‑51

Tribunale dell’Unione europea: sentenza BG/Médiateur, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, punto 64

Tribunale della funzione pubblica: sentenza EH/Commissione, F‑42/14, EU:F:2014:250, punto 93

2.      Per quanto concerne la determinazione della sanzione disciplinare da irrogare, il criterio «condotta del funzionario su tutto l’arco della carriera», come previsto all’articolo 10, lettera i), dell’allegato IX dello Statuto, non implica necessariamente una valutazione da parte del consiglio di disciplina della condotta del funzionario di cui trattasi a partire dalla sua assunzione e, in seguito, in ciascun momento della sua carriera, ma piuttosto una valutazione complessiva della condotta nell’intera sua carriera.

(v. punto 61)