Language of document : ECLI:EU:F:2014:55

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

30 aprile 2014

Causa F‑28/13

José Manuel López Cejudo

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Indennità giornaliera – Articolo 10 dell’allegato VII dello Statuto – Ripetizione dell’indebito – Ritenute effettuate sulla retribuzione – Articolo 85 dello Statuto – Intento deliberato d’indurre l’amministrazione in errore – Termine ragionevole»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui il sig. López Cejudo chiede, in via principale, l’annullamento della decisione di cui alla nota del 6 luglio 2012, con cui l’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea (in prosieguo: l’«APN») ha informato il ricorrente che avrebbe provveduto a recuperare talune indennità giornaliere, oltre agli interessi su di esse maturati, da questi percepite nel 1997 e nel 1998, e l’annullamento della decisione del 17 dicembre 2012 con cui l’APN, con riferimento a tali indennità, ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. López Cejudo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese della Commissione europea.

Massime

1.      Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Portata

(Art. 296, comma 2, TFUE; Statuto dei funzionari, art. 25, comma 2)

2.      Funzionari – Rimborso delle spese – Indennità giornaliera – Presupposti per la concessione

(Statuto dei funzionari, artt. 20 e 71; allegato VII, art. 10, § 2)

3.      Funzionari – Ripetizione dell’indebito – Presupposti – Manifesta irregolarità del versamento – Conoscenza da parte dell’interessato – Criteri

(Statuto dei funzionari, art. 85; allegato VII, art. 10)

4.      Funzionari – Ripetizione dell’indebito – Termine di prescrizione – Agente che ha deliberatamente indotto in errore l’amministrazione – Inopponibilità di detto termine all’amministrazione – Violazione del principio di sollecitudine – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, artt. 11, 71 e 85, comma 2)

1.      La condizione posta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, prevista anche nell’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, ha lo scopo di consentire al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla legittimità delle decisioni arrecanti pregiudizio e di fornire agli interessati indicazioni sufficienti per stabilire se tali decisioni siano fondate o se siano inficiate da un vizio che permetta di contestarne la legittimità. Ne risulta che, in linea di principio, la motivazione deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. Qualora l’autorità che ha il potere di nomina abbia fornito una motivazione adeguata nella decisione di rigetto del reclamo e detta decisione conferma la nota con cui la stessa autorità ha informato il ricorrente della decisione di recuperare talune indennità giornaliere, la legittimità dell’atto lesivo iniziale deve essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione che figura nella decisione di rigetto del reclamo, presumendo che tale motivazione coincida con quella di tale atto. Una decisione è sufficientemente motivata quando l’atto impugnato è intervenuto in un contesto noto al funzionario interessato, quale quello risultante dalle diverse audizioni del ricorrente dinanzi all’Ufficio europeo per la lotta antifrode, e gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti. Ciò vale a maggior ragione quando il carattere elaborato del reclamo del ricorrente riflette la sua comprensione delle ragioni per cui la Commissione aveva deciso, con la sua nota, di procedere al recupero delle indennità giornaliere controverse.

(v. punti 34 e 36‑38)

Riferimento:

Corte: 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, 195/80, punto 22; 7 marzo 1990, Hecq/Commissione, C‑116/88 e C‑149/88, punto 26; 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P, punto 50

Tribunale della funzione pubblica: 13 febbraio 2012, Marcuccio/Commissione, F‑118/11 R, punto 73; 19 marzo 2013, Infante Garcia-Consuegra/Commissione, F‑10/12, punto 14, e la giurisprudenza citata; 11 luglio 2013, Tzirani/Commissione, F‑46/11, punti 138‑140

2.      Quando il funzionario è tenuto a cambiare residenza per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 20 dello Statuto dei funzionari, l’indennità giornaliera mira essenzialmente a compensare le spese e gli inconvenienti dovuti alla necessità di spostarsi e di stabilirsi provvisoriamente nel luogo della sua nuova sede di servizio. Pertanto, la concessione delle indennità giornaliere è subordinata a due condizioni, ossia, da un lato, alla condizione che l’interessato abbia cambiato residenza per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 20 dello Statuto e, dall’altro, alla condizione che abbia sostenuto spese o sopportato inconvenienti a causa della necessità di spostarsi o di stabilirsi provvisoriamente nel luogo della sede di servizio. Poiché tali due condizioni sono cumulative, l’indennità giornaliera non può, in particolare, essere concessa al funzionario che non dimostri di aver sostenuto tali spese o sopportato tali inconvenienti. Anche se il diritto all’indennità giornaliera certamente sorge prima ancora che l’interessato abbia spostato la sua residenza verso il luogo della sede di servizio o della nuova sede di servizio, l’articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, dell’allegato VII dello Statuto prevede tuttavia che in nessun caso tale indennità è concessa dopo la data alla quale il funzionario ha compiuto il trasloco per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 20 dello Statuto. Pertanto, la data del trasloco costituisce una data limite alla quale è posto automaticamente termine alla concessione dell’indennità giornaliera. Tuttavia, questa causa del venir meno del diritto a tale indennità non incide sulla circostanza che, per poter beneficiare di detta indennità l’interessato deve soddisfare perlomeno le due condizioni previste all’articolo 20 dello Statuto.

(v. punti 43, 44, 46 e 47)

Riferimento:

Corte: 5 febbraio 1987, Mouzourakis/Parlamento, 280/85, punto 9

Tribunale di primo grado: 10 luglio 1992, Benzler/Commissione, T‑63/91, punto 20

Tribunale della funzione pubblica: 2 dicembre 2008, Baniel-Kubinova e a./Parlamento, F‑131/07, punti 17 e 24; Infante Garcia-Consuegra/Commissione, cit., punto 29, e la giurisprudenza citata

3.      Ai sensi dell’articolo 85, primo comma, dello Statuto, affinché una somma indebitamente versata possa essere ripetuta, è necessario fornire la prova che il beneficiario aveva una conoscenza effettiva dell’irregolarità del pagamento o che l’irregolarità era così evidente che il beneficiario non poteva non accorgersene. Al riguardo, si presume che ogni funzionario di normale diligenza conosca lo Statuto. Inoltre, tenuto conto del gruppo di funzioni cui il funzionario interessato appartiene, del suo grado elevato, della sua rilevante anzianità di servizio e della sua esperienza sostanziale, sia in materia contabile sia riguardo ai trasferimenti di sede di servizio, egli non può ragionevolmente sostenere che la normativa relativa all’indennità giornaliera gli apparisse complessa e che egli non fosse in grado di procedere alle necessarie verifiche.

(v. punti 61‑63)

Riferimento:

Corte: 11 ottobre 1979, Berghmans/Commissione, 142/78, punto 9

Tribunale di primo grado: 19 maggio 1999, Connolly/Commissione, T‑34/96 e T‑163/96, punto 168; 15 luglio 2004, Gouvras/Commissione, T‑180/02 e T‑113/03, punto 111; 16 maggio 2007, F/Commissione, T‑324/04, punti 144 e 145, e la giurisprudenza citata

Tribunale della funzione pubblica: 9 settembre 2008, Ritto/Commissione, F‑18/08, punto 29; 12 marzo 2014, CR/Parlamento, F‑128/12, punto 45

4.      In generale, l’obiettivo perseguito dall’articolo 85 dello Statuto è quello di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea nel contesto specifico dei rapporti tra le istituzioni dell’Unione e i loro agenti, vale a dire persone che sono vincolate a tali istituzioni dal dovere di lealtà specifico, ormai formalmente previsto dall’articolo 11 dello Statuto. La seconda frase del secondo comma dell’articolo 85 dello Statuto riguarda il caso in cui l’agente, agendo al fine di beneficiare di un pagamento indebito, induce deliberatamente in errore l’autorità che ha il potere di nomina, segnatamente o omettendo di fornirle tutte le informazioni riguardanti la sua situazione personale, o omettendo di comunicarle cambiamenti intervenuti nella sua situazione personale, o ancora agendo in modo da rendere più difficile a detta autorità di accorgersi del carattere indebito del pagamento di cui ha beneficiato, anche attraverso la comunicazione di informazioni errate o inesatte.

Orbene, l’indennità giornaliera è una prestazione che si ripete nel tempo. Di conseguenza l’interessato deve soddisfare le condizioni per la sua erogazione non solo al momento della domanda iniziale, ma altresì per tutto il periodo coperto da tali indennità. Pertanto egli ha l’obbligo, in particolare in forza del dovere di lealtà, d’informare la sua amministrazione di ogni cambiamento idoneo a incidere sul suo diritto alla prestazione di cui trattasi. Peraltro, in caso di dubbi circa la giustificazione dei versamenti delle indennità giornaliere, l’interessato può interrogare la propria amministrazione e sottoporle l’interpretazione da lui autonomamente condotta dell’articolo 10 dell’allegato VII dello Statuto al fine di garantirsi il versamento di parte sostanziale delle indennità previste in applicazione dell’articolo 71 dello Statuto.

Dev’essere respinto in quanto infondato l’argomento del ricorrente secondo cui in sostanza l’amministrazione, al fine di applicare l’articolo 85, secondo comma, seconda frase, dello Statuto, dovrebbe essere in grado di dimostrare, entro cinque anni dalla commissione dell’irregolarità, di essere stata indotta in errore con l’intento deliberato dell’interessato e che, in mancanza di tale prova, si dovrebbe considerare intervenuta la prescrizione. Tale argomento è infatti in contrasto con la lettera stessa di detta disposizione e, se accolto, priverebbe quest’ultima di ogni effetto utile. Inoltre, tenuto conto dell’intento dell’interessato di indurre in errore l’autorità che ha il potere di nomina, egli non può contestare a quest’ultima una violazione del dovere di sollecitudine nel momento in cui proprio il funzionario ha violato il suo dovere di lealtà, quale ora formalmente richiamato all’articolo 11 dello Statuto.

(v. punti 66, 67, 69, 78, 79 e 103)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 29 settembre 2005, Thommes/Commissione, T‑195/03, punto 126

Tribunale della funzione pubblica: CR/Parlamento, cit., punto 61