Language of document : ECLI:EU:C:2018:805

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

4 ottobre 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenze speciali – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Nozione di “materia contrattuale” –Azione pauliana»

Nella causa C‑337/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunale regionale di Stettino, Polonia), con decisione del 29 maggio 2017, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2017, nel procedimento

Feniks sp. z o.o.

contro

Azteca Products & Services SL

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader (relatore), A. Prechal ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 aprile 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Feniks sp. z o.o., da P. Zimmerman e B. Sierakowski, radcowie prawni;

–        per la Azteca Products & Services SL, da M. Świrgoń, adwokat;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Nowak e K. Majcher, in qualità di agenti;

–        per il governo svizzero, da M. Schöll, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin, M. Heller e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 giugno 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Feniks sp. z o.o. e la Azteca Products & Services SL (in prosieguo: la «Azteca») in merito ad un contratto di vendita, concluso tra la Azteca e il debitore della Feniks e relativo a un bene immobile, asseritamente pregiudizievole ai diritti della Feniks.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Il regolamento (UE) n. 1215/2012

3        I considerando 15, 16 e 34 del regolamento n. 1215/2012 sono così formulati:

«(15)      È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(16)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

(…)

(34)      È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] e il presente regolamento, e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

4        Nell’ambito del capo I di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione e definizioni», l’articolo 1 dello stesso così dispone:

«1.      Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale,      indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. (…)

2.      Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente      regolamento:

(…)

b)      i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;

(…)».

5        Il capo II, intitolato «Competenza», comprende una sezione 1, rubricata «Disposizioni generali» e una sezione 2 rubricata «Competenze speciali». L’articolo 4, paragrafo 1, che compare nella sezione 1 suddetta, così prevede:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

6        L’articolo 7, che figura nella sezione 2 del capo II di quest’ultimo, è formulato come segue:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1      (a)      in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–        nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

–        nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto».

(…)».

 Il regolamento (UE) n. 1346/2000

7        L’articolo 1, intitolato «Campo d’applicazione», del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1), prevede, al suo paragrafo 1:

«Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore».

 Diritto polacco

8        Gli articoli 527 e seguenti della ustawa Kodeks cywilny (legge relativa al codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 1964, n. 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (Dz. U. del 2017, posizione 459) (in prosieguo: il «codice civile»), disciplinano l’azione detta «pauliana», diretta a rendere inefficace nei confronti del creditore che la propone l’atto di disposizione stipulato dal debitore in frode ai diritti del primo. Secondo l’articolo 527 del codice civile:

«§ 1.      Qualora per effetto di un atto giuridico del debitore, posto in essere in pregiudizio dei creditori, un terzo abbia conseguito un vantaggio patrimoniale, ogni creditore ha diritto di chiedere che tale atto sia dichiarato inefficace nei suoi confronti, qualora il debitore abbia agito con la consapevolezza di arrecare un pregiudizio ai creditori, ed il terzo ne fosse a conoscenza o, esercitando la dovuta diligenza, avrebbe potuto averne conoscenza.

§2.      Un atto giuridico del debitore si considera posto in essere in pregiudizio dei creditori, qualora per effetto di tale atto il debitore sia divenuto insolvente o sia divenuto insolvente in misura maggiore rispetto a quanto non lo fosse prima del compimento dell’atto.

§3.      Qualora per effetto di un atto giuridico del debitore, posto in essere in pregiudizio dei creditori, il vantaggio patrimoniale sia stato conseguito da una persona ad esso strettamente legata, si presume che tale persona fosse a conoscenza del fatto che il debitore abbia agito con la consapevolezza di arrecare un pregiudizio ai creditori.

§4.      Qualora per effetto di un atto giuridico del debitore, posto in essere in pregiudizio dei creditori, il vantaggio patrimoniale sia stato conseguito da un imprenditore legato al debitore da rapporti economici stabili, si presume che lo stesso fosse a conoscenza del fatto che il debitore abbia agito con la consapevolezza di arrecare un pregiudizio ai creditori».

9        L’articolo 528 di tale codice così recita:

«Qualora per effetto di un atto giuridico del debitore, posto in essere in pregiudizio dei creditori, un terzo abbia conseguito un vantaggio patrimoniale a titolo gratuito, il creditore ha diritto di chiedere che tale atto sia dichiarato inefficace, anche qualora tale persona non fosse a conoscenza, e nemmeno avrebbe potuto esserlo esercitando la dovuta diligenza, del fatto che il debitore abbia agito con la consapevolezza di arrecare un pregiudizio ai creditori».

10      L’articolo 530 di detto codice dispone quanto segue:

«Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano per analogia nel caso in cui il debitore abbia agito con l’intenzione di arrecare pregiudizio ai futuri creditori. Tuttavia, qualora il terzo abbia conseguito un vantaggio patrimoniale a titolo oneroso, il creditore ha diritto di chiedere che tale atto sia dichiarato inefficace solo se il terzo era a conoscenza dell’intenzione del debitore».

11      L’articolo 531 dello stesso codice prevede quanto segue:

«§ 1.      Un atto giuridico del debitore posto in essere in pregiudizio dei creditori è dichiarato inefficace a seguito di un’azione o di un’eccezione proposta contro il terzo che, per effetto di tale atto, abbia conseguito un vantaggio patrimoniale.

§2.      Nel caso in cui il terzo disponga del vantaggio conseguito, il creditore può agire direttamente contro la persona a favore della quale sia stato compiuto l’atto di disposizione, sempre che tale persona fosse a conoscenza delle circostanze idonee a giustificare la dichiarazione di inefficacia dell’atto posto in essere dal debitore o qualora l’atto di disposizione sia stato compiuto a titolo gratuito».

12      Secondo l’articolo 532 del codice civile:

«Il creditore nei confronti del quale l’atto del debitore è stato dichiarato inefficace, può, con preferenza rispetto ai creditori del terzo, chiedere di essere soddisfatto sui beni patrimoniali che, per effetto dell’atto dichiarato inefficace, sono usciti dal patrimonio del debitore o che non vi sono entrati».

13      L’articolo 533 di tale codice è così formulato:

«Il terzo che ha conseguito un vantaggio patrimoniale per effetto di un atto giuridico del debitore, posto in essere in pregiudizio dei creditori, può liberarsi dall’obbligo di soddisfare la pretesa del creditore che chiede di far dichiarare l’inefficacia dell’atto purché soddisfi tale creditore o indichi allo stesso i beni del debitore sufficienti per soddisfarlo».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      La Coliseum 2101 sp. z o.o. (in prosieguo: la «Coliseum»), con sede in Polonia, in qualità di appaltatore principale, ha stipulato con la Feniks, parimenti stabilita in Polonia, in qualità di investitore, un contratto di esecuzione di opere edili, nell’ambito di un progetto di investimento immobiliare a Danzica (Polonia). Al fine di dare esecuzione a tale contratto, la Coliseum si è avvalsa di vari subappalti.

15      Poiché la Coliseum non ha adempiuto alle proprie obbligazioni verso parte dei suoi subappaltatori, la Feniks è stata tenuta a pagare taluni importi ai medesimi in virtù delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità solidale dell’investitore e, di conseguenza, è diventata creditrice della Coliseum, per un totale di 1 396 495,48 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 336 174).

16      Con contratti conclusi il 30 e 31 gennaio 2012 a Stettino (Polonia), la Coliseum ha venduto alla Azteca, con sede legale ad Alcora (Spagna), un edificio situato a Stettino, per un importo di PLN 6 079 275 (circa EUR 1 463 445) effettuando una compensazione parziale di crediti precedenti della Azteca. Quest’ultima restava tuttavia obbligata a versare alla Coliseum l’importo di PLN 1 091 413,70 (circa EUR 262 732). Secondo le indicazioni della Feniks, alla momento della conclusione del contratto di vendita del 30 gennaio 2012, il presidente del consiglio di amministrazione della Coliseum era anche il rappresentante della società Horkios Gestion SA, con sede ad Alcora, e quest’ultima società era l’unico membro del consiglio di amministrazione dell’Azteca.

17      In mancanza di attivi nel patrimonio della Coliseum, l’11 luglio 2016, la Feniks ha presentato, sulla base degli articoli 527 e seguenti del codice civile, un ricorso contro l’Azteca dinanzi al Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunale distrettuale di Stettino, Polonia), il giudice del rinvio, per far dichiarare inefficace nei suoi confronti il contratto di vendita di cui al punto precedente, tenuto conto del fatto che il medesimo sarebbe stato concluso dal suo debitore in frode ai suoi diritti.

18      Per giustificare la competenza di tale giudice, la Feniks fa riferimento all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012.

19      L’Azteca ha sollevato un’eccezione di incompetenza. A suo avviso, la competenza internazionale a conoscere di un’azione diretta a far dichiarare l’inefficacia di un atto giuridico deve essere stabilita conformemente alla regola generale, sancita dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, a favore dei giudici spagnoli. Siffatta azione non potrebbe essere qualificata come azione in «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), dello stesso regolamento.

20      Nell’ambito dell’esame di tale eccezione di difetto di competenza internazionale, il giudice del rinvio descrive i tratti caratteristici principali dell’azione pauliana nel diritto polacco, quali risultano dalle disposizioni del codice civile di cui ai punti da 8 a 13 della presente sentenza, e afferma che tale azione costituisce un’eccezione al principio che il creditore può soddisfarsi esclusivamente sui beni patrimoniali del debitore. Esso aggiunge che l’articolo 527, paragrafo 3, del codice civile trae dall’esistenza di una stretta relazione tra il debitore ed il terzo una presunzione di conoscenza, da parte del terzo, del fatto che, mediante l’atto di cui è chiesta l’inefficacia, il debitore ha consapevolmente arrecato pregiudizio al suo creditore. Tale presunzione implica che il creditore debba soltanto dimostrare, in un caso del genere, l’esistenza di una stretta relazione tra il debitore ed il terzo.

21      Il giudice del rinvio considera che la competenza internazionale dei giudici polacchi a conoscere di un’azione come quella oggetto del procedimento principale può essere giustificata solo sulla base dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012. A questo proposito, esso sostiene che, sebbene questa controversia non opponga le parti del contratto di esecuzione di opere edili, vale a dire la Feniks e la Coliseum, e non riguardi l’esame della validità di tale contratto, spetterà tuttavia al giudice del rinvio verificare se il contratto concluso tra l’Azteca e la Coliseum sia efficace o meno nei confronti della Feniks.

22      Il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 si applichi a tutte le controversie aventi un collegamento con un contratto. Orbene, per quanto concerne la controversia di cui è investito, la risoluzione di quest’ultima avrebbe un collegamento con il contratto concluso tra l’Azteca e la Coliseum la cui inefficacia nei confronti della Feniks viene dedotta.

23      Pur ricordando, inoltre, il carattere restrittivo dell’interpretazione di cui deve essere oggetto l’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, il giudice del rinvio evidenzia, tuttavia, gli inconvenienti derivanti dall’applicazione, a suo avviso, della regola generale sulla competenza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento se il ricorrente, nel contesto di un’azione diretta a far dichiarare l’inefficacia di diversi atti giuridici conclusi dal suo debitore con le controparti stabilite in Stati membri diversi, fosse tenuto ad adire le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati membri con un’azione separata e a sostenere così costi sproporzionati rispetto alla finalità della procedura.

24      Ad avviso di detto giudice, sebbene, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 giugno 1992, Handte (C‑26/91, EU:C:1992:268), la Corte abbia dichiarato che la nozione di «materia contrattuale» non può essere intesa nel senso che riguarda una situazione in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell’altra, il contesto di fatto di tale causa era particolare, in quanto concerneva una serie di contratti internazionali tra loro concatenati, in base ai quali le obbligazioni contrattuali delle parti potevano variare da un contratto all’altro.

25      Tuttavia, nel caso di specie, una delle caratteristiche specifiche dell’azione pauliana di diritto polacco consisterebbe nella percezione che il terzo deve o può avere in merito alla circostanza che il debitore arrechi consapevolmente pregiudizio ai suoi creditori e, pertanto, che tali creditori potranno agire nei suoi confronti.

26      In tale contesto, il Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunale regionale di Stettino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se una controversia risultante da un’azione promossa contro un acquirente stabilito in uno Stato membro, diretta a far dichiarare l’inefficacia di un contratto di compravendita di un bene immobile situato nel territorio di un altro Stato membro, fondata sul pregiudizio arrecato ai creditori del venditore, contratto che è stato concluso ed eseguito integralmente nel territorio di tale altro Stato membro, costituisca una controversia in “materia contrattuale” ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento [n. 1215/2012].

2)      Se tale questione debba essere risolta applicando il principio dell’acte éclairé, mediante il richiamo alla sentenza della Corte, del 17 giugno 1992, Handte (C‑26/91, EU:C:1992:268), anche se quest’ultima riguardava la responsabilità per vizi della merce di un produttore il quale non poteva prevedere a chi la merce sarebbe stata successivamente rivenduta e, quindi, chi avrebbe acquisito il diritto di agire nei suoi confronti, mentre l’azione contro l’acquirente “diretta a far dichiarare l’inefficacia del contratto di compravendita di un bene immobile”, in ragione del pregiudizio arrecato ai creditori del venditore, richiede, perché possa spiegare i suoi effetti, la conoscenza da parte dell’acquirente del fatto che il negozio giuridico (contratto di compravendita) sia stato compiuto in pregiudizio dei creditori, cosicché l’acquirente deve prendere in considerazione l’eventualità che un creditore personale del venditore possa proporre una tale domanda».

 Sulle questioni pregiudiziali

27      Con le sue due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un’azione pauliana, mediante la quale il titolare di diritti di credito chiede che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto, asseritamente pregiudizievole ai suoi diritti, con cui il debitore ha ceduto un bene ad un terzo, rientri nella norma sulla competenza internazionale di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012.

 Sull’applicabilità del regolamento n. 1215/2012

28      Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, procedimenti di esecuzione forzata avviati contro la Coliseum sono dichiarati estinti per l’insufficienza dei fondi, poiché tale impresa è attualmente insolvente.

29      Si pone pertanto la questione se l’azione di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 o se essa si inserisca piuttosto nel contesto di una procedura d’insolvenza disciplinata dal regolamento n. 1346/2000, applicabile ratione temporis al procedimento principale.

30      A tal proposito, occorre ricordare che la Corte ha statuito che i regolamenti nn. 1215/2012 e 1346/2000 devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme che tali testi enunciano e qualsiasi lacuna normativa. Pertanto, le azioni escluse dal campo di applicazione del regolamento n. 1215/2012 ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera b), in quanto rientrano tra «i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini», ricadono nel campo di applicazione del regolamento n. 1346/2000. Simmetricamente, le azioni che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 1346/2000 rientrano in quello del regolamento n. 1215/2012 (sentenza del 20 dicembre 2017, Valach e a., C‑649/16, EU:C:2017:986, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).

31      La Corte ha anche dichiarato che un’azione si riconnette ad una procedura fallimentare quando deriva direttamente dal fallimento e si inserisce strettamente nell’ambito del procedimento fallimentare o di amministrazione controllata (sentenza del 12 febbraio 2009, Seagon, C‑339/07, EU:C:2009:83, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

32      Tuttavia, nel caso di specie, l’azione proposta dalla Feniks, non sembra affatto inserirsi nell’ambito del procedimento fallimentare o di amministrazione controllata. Inoltre, in occasione dell’udienza dinanzi alla Corte, è stato risposto ad un quesito da essa posto che non è stata avviata alcuna procedura di insolvenza nei confronti della Coliseum, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

33      Nei limiti in cui l’azione oggetto del procedimento principale, fondata sugli articoli 527 e seguenti del codice civile, mira a preservare gli interessi del creditore e non ad aumentare il patrimonio della Coliseum, essa rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

 Nel merito

34      Occorre ricordare che il regolamento n. 1215/2012 mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentino un alto grado di prevedibilità. Tale regolamento persegue quindi un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione europea, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 16 e la giurisprudenza ivi citata).

35      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il sistema delle attribuzioni di competenze di validità generale di cui al capo II del regolamento n. 1215/2012 è fondato sul principio, sancito all’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultimo, secondo cui le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato, a prescindere dalla nazionalità delle parti. È solo in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto che il capo II, sezione 2, del regolamento n. 1215/2012 prevede talune competenze speciali, tra cui quella dell’articolo 7, punto 1, lettera a), di tale regolamento (v. in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata).

36      Detta competenza del giudice del domicilio del convenuto dovrebbe, come enunciato al considerando 16 di detto regolamento, essere completata attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

37      Le norme sulla competenza speciale che prevedono detti fori alternativi sono tuttavia da interpretare restrittivamente, poiché non consentono un’interpretazione che vada oltre le ipotesi espressamente prese in considerazione dal regolamento stesso (sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata).

38      Per quanto riguarda la competenza speciale di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 per le controversie in materia contrattuale, si deve ricordare che la nozione di «materia contrattuale» deve essere interpretata in modo autonomo, al fine di garantire l’applicazione uniforme della stessa in tutti gli Stati membri (sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a., C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16, EU:C:2018:160, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

39      Come la Corte ha ripetutamente dichiarato l’applicazione della norma su tale competenza speciale presuppone l’esistenza di un’obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un’altra e su cui si fonda l’azione del ricorrente (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2005, Engler, C‑27/02, EU:C:2005:33, punto 51; del 18 luglio 2013, ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 33, nonché del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 44).

40      L’azione pauliana ha il suo fondamento nel diritto di credito, diritto personale del creditore nei confronti del debitore, e mira a proteggere la garanzia patrimoniale di cui il primo può disporre nei confronti del patrimonio del secondo (sentenze del 10 gennaio 1990, Reichert e Kockler, C‑115/88, EU:C:1990:3, punto 12, nonché del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler, C‑261/90, EU:C:1992:149, punto 17).

41      Essa tutela pertanto gli interessi del creditore nella prospettiva, segnatamente, di una successiva esecuzione forzata delle obbligazioni del debitore (sentenza del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler, C‑261/90, EU:C:1992:149, punto 28).

42      Sebbene risulti, nel caso di specie, dalla decisione di rinvio che la Feniks ha pagato i subappaltatori di cui la Coliseum si è avvalsa per la realizzazione di opere edili in virtù di una disposizione di diritto nazionale che istituisce la responsabilità solidale dell’investitore con l’esecutore dei lavori, resta il fatto che sia la garanzia patrimoniale di cui dispone la Feniks sui beni del suo debitore sia l’azione diretta a dichiarare l’inefficacia della vendita conclusa da quest’ultima con un terzo derivano da obbligazioni liberamente assunte dalla Coliseum nei confronti della Feniks mediante la conclusione del contratto relativo a dette opere edili.

43      Con tale azione, infatti, il creditore mira a far constatare che la cessione, da parte del debitore, di attivi a un terzo ha pregiudicato i diritti del creditore che discendono dalla forza vincolante del contratto e che corrispondono ad obbligazioni liberamente assunte dal suo debitore. La causa di tale azione consiste quindi, in sostanza, nella violazione delle obbligazioni che il debitore ha assunto nei confronti del creditore.

44      Ne consegue che l’azione pauliana, quando è fondata sui diritti di credito derivanti da obbligazioni assunte mediante la conclusione di un contratto, rientra nella nozione di «materia contrattuale», ai sensi della giurisprudenza citata al punto 39 della presente sentenza. Occorre dunque che il criterio del foro del domicilio del convenuto venga completato da quello autorizzato dall’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, in quanto un siffatto foro soddisfa, alla luce della natura contrattuale delle relazioni tra il creditore e il debitore, sia il requisito di certezza del diritto e di prevedibilità sia l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia.

45      Se così non fosse, il creditore sarebbe costretto ad intentare la sua azione dinanzi al giudice del domicilio del convenuto, e tale foro, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, potrebbe eventualmente essere privo di qualsiasi nesso con il luogo di esecuzione delle obbligazioni del debitore nei confronti del suo creditore.

46      Il titolare dei diritti di credito derivanti da un contratto che abbia l’intenzione di proporre un’azione pauliana, può farlo dinanzi al giudice del «luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio», poiché tale foro è quello consentito dall’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012. Nel caso di specie, dalla circostanza che l’azione del creditore è diretta a salvaguardare i propri interessi nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di esecuzione di opere edili consegue che il «luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio», conformemente all’articolo 7, punto 1, lettera b), di tale regolamento, è quello in cui, in virtù di tale contratto, l’opera è stata fornita, vale a dire in Polonia.

47      Una siffatta conclusione è tanto più conforme all’obiettivo della prevedibilità delle norme sulla competenza in quanto un professionista che abbia concluso un contratto di acquisto di beni immobili, quando il creditore della sua controparte reclama che tale contratto ostacola indebitamente l’esecuzione delle obbligazioni di detta controparte nei confronti di tale creditore, può ragionevolmente aspettarsi di essere citato dinanzi al giudice del luogo di esecuzione di dette obbligazioni.

48      La conclusione di cui al punto precedente non è affatto rimessa in discussione dalla circostanza, derivante nella fattispecie dall’articolo 531, paragrafo 1, del codice civile, che l’azione è diretta contro i terzi e non nei confronti del debitore. Si deve ricordare, a questo proposito, che la norma sulla competenza speciale in materia contrattuale di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 è basata sulla causa dell’azione in giudizio e non sull’identità delle parti (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a., C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16, EU:C:2018:160, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

49      Occorre dunque rispondere alle questioni pregiudiziali che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, un’azione pauliana, mediante la quale il titolare di diritti di credito derivanti da un contratto chiede che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto, asseritamente pregiudizievole ai suoi diritti, con cui il suo debitore ha ceduto un bene ad un terzo, rientra nella norma sulla competenza internazionale di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, un’azione pauliana, mediante la quale il titolare di diritti di credito derivanti da un contratto chiede che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto, asseritamente pregiudizievole ai suoi diritti, con cui il suo debitore ha ceduto un bene ad un terzo, rientra nella norma sulla competenza internazionale di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.