Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2012 – AX / BCE
(Cause riunite F-7/11 e F-60/11)1
(Funzione pubblica – Personale della BCE – Procedimento disciplinare – Sospensione di un agente senza riduzione del suo stipendio di base – Revoca di una decisione – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Motivazione – Motivi di una decisione – Asserita mancanza agli obblighi professionali – Colpa grave)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: AX (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: nella causa F-7/11, P. Embley e E. Carlini, agenti, nonché avv. B. Wägenbaur, e nella causa F-60/11, P. Embley e M. López Torres, agenti, nonché avv. B. Wägenbaur)
Oggetto
Funzione pubblica – La domanda di annullamento della decisione della convenuta recante sospensione del ricorrente con efficacia a decorrere dal 5 agosto 2010 e la domanda di risarcimento del danno morale subito.
Dispositivo
I ricorsi nelle cause riunite F-7/11 e F-60/11 sono respinti.
AX sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Banca centrale europea.
________________________1 GU C 152 del 21.5.2011, pag. 33 e GU C 211 del 16.7.2011, pag. 35.