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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2012 – AX / BCE

(Cause riunite F-7/11 e F-60/11)1

(Funzione pubblica – Personale della BCE – Procedimento disciplinare – Sospensione di un agente senza riduzione del suo stipendio di base – Revoca di una decisione – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Motivazione – Motivi di una decisione – Asserita mancanza agli obblighi professionali – Colpa grave)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AX (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: nella causa F-7/11, P. Embley e E. Carlini, agenti, nonché avv. B. Wägenbaur, e nella causa F-60/11, P. Embley e M. López Torres, agenti, nonché avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Funzione pubblica – La domanda di annullamento della decisione della convenuta recante sospensione del ricorrente con efficacia a decorrere dal 5 agosto 2010 e la domanda di risarcimento del danno morale subito.

Dispositivo

I ricorsi nelle cause riunite F-7/11 e F-60/11 sono respinti.

AX sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Banca centrale europea.

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1 GU C 152 del 21.5.2011, pag. 33 e GU C 211 del 16.7.2011, pag. 35.