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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 13 dicembre 2019 – Fédération bancaire française (FBF) / Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

(Causa C-911/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Fédération bancaire française (FBF)

Resistente: Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Questioni pregiudiziali

Se gli orientamenti adottati da un’autorità europea di vigilanza possano essere oggetto di ricorso di annullamento previsto dalle disposizioni dell’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In caso affermativo, se una federazione professionale sia legittimata a contestare, mediante un ricorso di annullamento, la validità degli orientamenti rivolti ai membri di cui difende gli interessi e che non la riguardano né direttamente né individualmente.

In caso di risposta negativa a una delle due questioni poste al numero 1), se gli orientamenti adottati da un’autorità europea di vigilanza possano essere oggetto del rinvio pregiudiziale previsto dalle disposizioni dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In caso affermativo, se una federazione professionale sia legittimata a contestare, mediante eccezione, la validità degli orientamenti rivolti ai membri di cui difende gli interessi e che non la riguardano né direttamente né individualmente.

Nell’ipotesi in cui la Fédération bancaire française sia legittimata a contestare, mediante eccezione, gli orientamenti adottati dall’Autorità bancaria europea il 22 marzo 2016, se tale Autorità, adottando tali orientamenti, abbia ecceduto le competenze che le sono attribuite dal regolamento n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)1 .

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1 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 12).