Language of document : ECLI:EU:F:2010:169

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

15 dicembre 2010


Causa F‑67/09


Nicolás Angulo Sánchez

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica — Congedo straordinario — Malattia grave di un ascendente — Modalità di calcolo del numero di giorni di congedo in caso di pluralità di ascendenti gravemente malati»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Angulo Sánchez chiede l’annullamento delle decisioni del Consiglio, in data 8 ottobre e 8 dicembre 2008, con cui gli viene negato il congedo straordinario per malattia grave di un ascendente.

Decisione: Le decisioni del Consiglio in data 8 ottobre 2008 e 8 dicembre 2008, recanti rigetto delle domande di congedo straordinario presentate dal ricorrente, sono annullate. Il Consiglio sopporterà la totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Congedi — Congedo straordinario

(Statuto dei funzionari, allegato V, art. 6)

2.      Funzionari — Congedi — Congedo straordinario per malattia grave di un ascendente

(Statuto dei funzionari, allegato V, art. 6)

3.      Funzionari — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Decisione di rigetto — Sostituzione della motivazione dell’atto contestato

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Funzionari — Ricorso — Motivi — Motivo inconferente — Motivo relativo all’irregolarità del motivo unico esposto nella decisione impugnata — Decisione giuridicamente giustificabile con un’altra motivazione

1.      L’art. 6 dell’allegato V dello Statuto prevede, oltre alla malattia grave di un ascendente, diverse altre situazioni in cui al funzionario può essere accordato un congedo straordinario; si tratta di eventi molto vari. Taluni di questi eventi possono riguardare, nel corso di uno stesso anno civile, più figli o più ascendenti del funzionario. Per quanto riguarda, in particolare, la nascita o il decesso di un figlio, o il decesso di un ascendente, sarebbe difficilmente concepibile ritenere, alla luce del carattere eccezionale di tali eventi, che il numero massimo di giorni fissato dalla norma dell’art. 6 dell’allegato V dello Statuto si applichi per l’insieme delle nascite o per l’insieme dei decessi di figli o di ascendenti intervenuti nel corso dell’anno civile. In questi casi, il diritto al congedo straordinario vale necessariamente per ciascuna nascita di figlio o per ciascun decesso di figlio o di ascendente. Orbene, poiché dall’art. 6 dell’allegato V dello Statuto non risultano differenze nel trattamento degli eventi ivi elencati, se ne deve dedurre che il legislatore ha inteso riservare un trattamento analogo a tutti questi eventi e che quindi, in caso di malattia grave di un ascendente, un funzionario può beneficiare di un congedo di due giorni per ascendente e per anno.

(v. punti 38-42 e 45)

2.      Nel caso in cui un’istituzione adotti una direttiva interna, riferentesi all’art. 6, quinto trattino, dell’allegato V dello Statuto, che preveda la possibilità per un funzionario di ottenere il rinnovo del suo congedo straordinario per malattia grave di un ascendente, possibilità soggetta a condizioni aggiuntive relative, da un lato, all’esistenza di una situazione familiare del tutto particolare e, dall’altro, al fatto che l’ascendente in questione soffra di una malattia a carattere cronico, si tratta di un caso di concessione del diritto a congedo straordinario che non si riduce a quello della malattia grave di un ascendente quale previsto dal detto art. 6 dell’allegato V dello Statuto.

Una siffatta direttiva, destinata ad applicarsi solo in situazioni più delicate di quelle previste dall’art. 6, quinto trattino, dell’allegato V dello Statuto, non è dunque in contrasto con le disposizioni di tale articolo.

(v. punti 48 e 49)

3.      Anche se, nel sistema dei rimedi giuridici previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, l’amministrazione può dover modificare, quando rigetta espressamente il reclamo, la motivazione sul fondamento della quale essa aveva adottato l’atto contestato, tale modifica non può avvenire quando la decisione esplicita di rigetto del reclamo è adottata dopo la proposizione, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, del ricorso diretto contro l’atto contestato.

Infatti, l’assenza totale di motivazione di una decisione non può essere sanata da spiegazioni fornite dall’amministrazione dopo la presentazione di un ricorso contenzioso, in quanto concedere all’amministrazione la possibilità di sanare l’assenza totale di motivazione dopo la proposizione di un ricorso contenzioso pregiudicherebbe il principio dell’uguaglianza delle parti dinanzi al giudice, dato che il ricorrente dispone in tal caso solo della replica per dedurre i suoi motivi contro la motivazione di cui verrebbe a conoscenza solo dopo la presentazione del ricorso. Per analogia e per le stesse ragioni, quando l’amministrazione non si limita a integrare una motivazione presistente, ma pretende di fondare l’atto contestato su una motivazione nuova, essa deve necessariamente farlo prima della presentazione del ricorso contenzioso.

(v. punti 70 e 71)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 febbraio 1992, causa T‑52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II‑121, punto 41)

Tribunale dell’Unione europea: 9 dicembre 2009, causa T‑377/08 P, Commissione/Birkhoff (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑133 e II‑B‑1‑807, punti 55‑60), e 12 maggio 2010, causa T‑560/08 P, Commissione/Meierhofer, Racc. pag. II‑1739, punto 59)

4.      La circostanza che una decisione, fondata su un motivo unico la cui irregolarità viene accertata dal giudice dell’Unione, possa essere giuridicamente giustificata da un altro motivo può ostare all’annullamento della detta decisione solo qualora l’amministrazione non disponga di alcun margine discrezionale e non possa che riemanare una nuova decisione identica, quanto alla sostanza, alla decisione annullata.

A questo proposito, un’istituzione convenuta, per concludere per la mancanza di un interesse legittimo del funzionario ad ottenere l’annullamento del diniego dell’amministrazione di accogliere le sue domande di congedo straordinario per malattia grave di un ascendente, non può far valere l’insussistenza di una condizione di concessione prevista da una direttiva interna dell’istituzione, cioè l’insussistenza di una «situazione familiare del tutto particolare», dal momento che l’amministrazione dispone al riguardo, come emerge dalla formulazione stessa della condizione, di un amplissimo margine discrezionale.

(v. punti 75, 76 e 78)