Language of document : ECLI:EU:F:2012:138

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

2 ottobre 2012

Causa F‑118/10

Aristidis Psarras

contro

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA)

«Funzione pubblica – Assegnazione – Riassegnazione – Interesse del servizio – Aspettativa per motivi personali»

Oggetto: Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Psarras, agente temporaneo dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) ha chiesto, in particolare, l’annullamento della decisione con cui è posto termine alle funzioni di contabile del ricorrente e nominata un’altra persona per svolgere tali funzioni.

Decisione: La decisione del 7 febbraio 2010 del consiglio di amministrazione dell’ENISA di porre termine, con effetto immediato, alle funzioni di contabile del ricorrente e di nominare il sig. X, addetto al bilancio, al posto di contabile a tempo determinato, nonché la decisione del 1° marzo 2010 adottata in conseguenza dal direttore esecutivo e recante riassegnazione del ricorrente a nuove funzioni, sono annullate. Per il resto, il ricorso è respinto. L’ENISA sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Nozione – Proposta che non impegna l’organo competente ad adottare la decisione finale – Esclusione – Atto preparatorio

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 2)

2.      Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo di mezzi di prova – Presupposti

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 42)

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Congedo non retribuito – Scadenza – Reintegrazione – Obbligo dell’amministrazione – Portata

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 17)

1.      Gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e possono quindi essere impugnati solo in via incidentale, in occasione di un ricorso contro gli atti annullabili.

Ciò vale nel caso di una proposta del direttore esecutivo di un’agenzia dell’Unione, fatta al consiglio di amministrazione, di assegnare in maniera permanente taluni compiti ad un funzionario e di destituire un altro da tali funzioni. Una siffatta proposta non può essere considerata di natura decisionale, in quanto non impegna il consiglio di amministrazione, organo competente ad adottare la decisione finale.

(v. punti 34 e 35)

Riferimento:

Corte: 14 febbraio 1989, Bossi/Commissione, 346/87 (punto 23)

Tribunale di primo grado: 22 giugno 1990, Marcopoulos/Corte di giustizia, T‑32/89 e T‑39/89 (punto 21); 22 gennaio 1998, Costacurta/Commissione, T‑98/96 (punto 21)

2.      Ai sensi dell’articolo 42 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, le parti possono ancora proporre mezzi di prova a sostegno dei loro argomenti nella replica e nella controreplica, ma esse debbono motivare il ritardo intervenuto nella presentazione dei loro mezzi di prova. Un siffatto obbligo implica che sia riconosciuto al giudice dell’Unione il potere di giudicare la fondatezza della motivazione del ritardo intervenuto nella produzione di tali mezzi di prova e, se la domanda non è sufficientemente fondata sul piano giuridico, il potere di escluderli.

(v. punto 40)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 settembre 2008, Angé Serrano e a./Parlamento, T‑47/05 (punti 54 e 56)

3.      Un’istituzione può legittimamente ritenere che, in applicazione dell’ampio potere discrezionale di cui essa dispone in materia di organizzazione dei propri servizi, l’interesse del servizio possa giustificare il non reintegro di un agente temporaneo, alla fine del suo congedo non retribuito, nel posto occupato prima della sua partenza.

Tuttavia, nel caso in cui l’istituzione si impegni a reintegrare il detto agente nel suo posto, essa è tenuta a rispettare tale impegno.

(v. punti 45 e 50)