Language of document : ECLI:EU:C:2019:204

Causa C724/17

Vantaan kaupunki

contro

Skanska Industrial Solutions Oy e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus)

 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 marzo 2019

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Risarcimento del danno causato da un’intesa vietata da tale articolo – Determinazione degli enti responsabili del risarcimento – Successione di enti giuridici – Nozione di “impresa” – Criterio della continuità economica»

1.        Intese – Divieto – Effetto diretto – Diritto dei singoli di chiedere il risarcimento del danno subito – Modalità d’esercizio

(Art. 101, n. 1, TFUE)

(v. punti 24‑27, 43, 44)

2.        Intese – Divieto – Effetto diretto – Diritto dei singoli di chiedere il risarcimento del danno subito – Determinazione dell’ente tenuto a risarcire il danno subito – Applicazione del diritto dell’Unione – Impresa – Articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale – Imprese responsabili in solido – Irrilevanza

(Art. 101 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104, art. 11, n. 1)

(v. punti 28‑35)

3.        Intese – Divieto – Effetto diretto – Diritto dei singoli di chiedere il risarcimento del danno subito – Determinazione dell’ente tenuto a risarcire il danno subito – Impresa – Nozione – Unità economica – Ente costituito da più persone fisiche o giuridiche – Ristrutturazione d’impresa – Persona giuridica responsabile della gestione dell’impresa al momento dell’infrazione – Estinzione dovuta all’assorbimento da parte di un’altra impresa – Imputazione della responsabilità all’acquirente – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 101 TFUE)

(v. punti 36‑40)

4.        Intese – Divieto – Effetto diretto – Diritto dei singoli di chiedere il risarcimento del danno subito – Determinazione dell’ente tenuto a risarcire il danno subito – Impresa – Sussistenza di una situazione di continuità economica – Giurisprudenza formatasi nel contesto dell’imposizione di ammende da parte della Commissione – Applicabilità a un’azione di risarcimento dei danni

(Art. 101 TFUE)

(v. punti 41‑47)

5.        Intese – Divieto – Effetto diretto – Diritto dei singoli di chiedere il risarcimento del danno subito – Determinazione dell’ente tenuto a risarcire il danno subito – Impresa – Identità economica fra la società che ha partecipato all’infrazione e la società acquirente

(Art. 101 TFUE)

(v. punti 48‑51 e dispositivo)

6.        Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo – Limitazione da parte della Corte – Presupposti – Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza – Rischio di gravi ripercussioni economiche dovute segnatamente all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede – Incentivazione dei singoli e delle autorità nazionali ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell’Unione – Comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione che abbiano eventualmente contribuito all’incertezza – Presupposti non soddisfatti

(Articolo 267 TFUE)

(v. punti 54‑58)

Sintesi

Nella sentenza Skanska Industrial Solutions e altri (C‑724/17), del 14 marzo 2019, la Corte si è pronunciata su una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alle disposizioni del Trattato relative alle intese e ha dichiarato che, in una situazione nella quale tutte le azioni delle società che hanno partecipato a un’intesa sono state acquistate da altre società, che hanno dissolto tali prime società e ne hanno proseguito le attività commerciali, le società acquirenti possono essere ritenute responsabili del danno causato da tale intesa.

Nel caso di specie, tra il 1994 e il 2002 è stata attuata un’intesa in Finlandia. Tale intesa, che riguardava la ripartizione dei mercati, le tariffe e la presentazione di offerte per lavori a forfait, riguardava l’intero Stato membro summenzionato ed era atta a pregiudicare anche il commercio tra gli Stati membri. Fra il 2000 e il 2003, le società convenute hanno acquistato tutte le azioni di varie partecipanti all’intesa, le quali sono state dissolte in seguito a procedure di liquidazione volontaria. Con sentenza del 29 settembre 2009, la Corte amministrativa suprema di Finlandia ha condannato le partecipanti all’intesa per violazione della legge finlandese sulle restrizioni della concorrenza e delle disposizioni del trattato relative alle intese. Sul fondamento di tale sentenza, la città finlandese di Vantaa ha agito per ottenere dalle società acquirenti, a risarcimento dei danni cagionati dall’intesa, gli importi le erano stati negati in quanto le norme sulla responsabilità civile rinvenibili nel diritto finlandese prevedono che soltanto l’ente giuridico che ha cagionato il danno è responsabile.

Con le questioni prima e seconda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni del Trattato relative alle intese debbano essere interpretate nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, le società acquirenti possano essere ritenute responsabili del danno causato da tale intesa.

La Corte ha dichiarato che la questione della determinazione dell’ente tenuto a risarcire il danno causato da un’intesa è direttamente disciplinata dal diritto dell’Unione. Dato che la responsabilità per il danno risultante dalle violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione è personale, spetta all’impresa che viola tali regole rispondere del danno causato dalla violazione. Gli enti tenuti a risarcire il danno cagionato da un’intesa o da una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE sono le imprese, ai sensi di tale disposizione, che hanno partecipato a tale intesa o a tale pratica.

Orbene, la nozione di «impresa», ai sensi dell’articolo 101 TFUE comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, e si riferisce a un’unità economica, anche nel caso in cui, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche.

Pertanto, qualora l’ente che ha commesso l’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione sia oggetto di una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale modifica non ha necessariamente l’effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali del precedente ente se, sotto l’aspetto economico, vi è identità fra i due enti. Infatti, se le imprese responsabili del danno provocato da un’infrazione del genere potessero sottrarsi alla loro responsabilità per il semplice fatto che la loro identità è stata modificata a seguito di ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa, l’obiettivo perseguito da tale sistema nonché l’effetto utile delle suddette regole sarebbe compromesso.

Nel caso in esame, emerge una continuità economica tra le società acquirenti, da un lato, e le società che hanno partecipato all’intesa in questione, dall’altro. Le società acquirenti hanno pertanto assunto la responsabilità di queste ultime società per il danno cagionato dall’intesa di cui trattasi.