Language of document : ECLI:EU:F:2007:233

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

14 dicembre 2007

Causa F‑82/06

Tineke Duyster

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Congedo parentale – Data d’inizio del congedo parentale – Litispendenza – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Duyster chiede l’annullamento della decisione della Commissione 11 maggio 2006, recante rigetto del suo reclamo contro la decisione della Commissione 17 novembre 2005, che fissa all’8 novembre 2004 la data d’inizio del suo congedo parentale. Inoltre, la ricorrente presenta di nuovo le stesse conclusioni formulate nella causa F‑18/06, Duyster/Commissione, cioè, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione 17 novembre 2005, che fissa la data d’inizio del suo congedo parentale all’8 novembre 2004, e, dall’altra, il risarcimento dei danni, in particolare dei danni materiali e morali causati dalla detta decisione.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Ricevibilità degli atti processuali – Valutazione al momento della presentazione dell’atto

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 114)

2.      Procedura – Eccezione di litispendenza

1.      Così come la ricevibilità di un ricorso si valuta al momento della sua presentazione, la ricevibilità degli altri atti processuali, come un atto con cui si solleva un’eccezione di irricevibilità, si valuta al momento della loro presentazione. Una siffatta interpretazione garantisce il rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

(v. punto 40)

Riferimento:

Corte: 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./Commissione (Racc. pag. 3991, punto 8)

Tribunale di primo grado: 8 ottobre 2001, causa T‑236/00 R II, Stauner e a./Parlamento e Commissione (Racc. pag. II‑2943, punto 49); 9 luglio 2003, causa T‑219/01, Commerzbank/Commissione (Racc. pag. II‑2843, punto 61)

2.      Un ricorso che vede contrapposte le stesse parti e tende agli stessi fini, sul fondamento degli stessi motivi di un ricorso proposto in precedenza, dev’essere dichiarato irricevibile.

(v. punto 47)

Riferimento:

Corte: 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, Hoogovens Groep/Commissione (Racc. pag. 2831, punto 9); 22 settembre 1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/Parlamento (Racc. pag. 4821, punto 12)

Tribunale di primo grado: 14 giugno 2007, causa T‑68/07, Landtag Schleswig-Holstein/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 16)