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Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 24 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgaria) – procedimento penale a carico di QR

(Causa C-467/19 PPU) 1

(Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 7, paragrafo 4 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Diritto al silenzio e diritto di non autoincriminarsi – Accordo concluso tra il pubblico ministero e l’autore di un reato – Approvazione di tale accordo da parte dell’organo giurisdizionale – Condizione – Consenso degli altri imputati – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Inapplicabilità)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nel procedimento principale

QR

con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura, YM, ZK, HD

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali deve essere interpretato nel senso che non disciplina la questione se l’approvazione, da parte di un organo giurisdizionale, di un accordo sull’applicazione di una pena patteggiata, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso tra un imputato per presunta appartenenza ad un gruppo criminale e il pubblico ministero, possa o meno essere subordinata alla condizione che gli altri imputati per appartenenza al medesimo gruppo criminale prestino il proprio consenso alla conclusione di tale accordo.

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1 GU C 280 del 19.8.2019.